C'è offensività nel coltivare canapa indiana anche se la pianta non è ancora matura

La previsione del reato di coltivazione anticipa la sanzionabilità della condotta incriminata punendo anche l'inizio della 'lavorazione' della pianta. In pratica, si integra il detto reato dallo stadio in cui si possa parlare, per l'appunto, di coltivazione cioè di una condotta seriamente orientata a portare a compimento la maturazione del vegetale stupefacente che corrisponde al 'tipo botanico' indicato dalla legge in materia.

Con la sentenza n. 22459 del 24 maggio 2013, la Cassazione confermava la pronuncia della Corte di Appello di Palermo che condannava un uomo per i reati di coltivazione e detenzione di stupefacente a uso di terzi in concorso con furto di energia elettrica, dimostrato dall'allaccio abusivo finalizzato ad alimentare l'impianto di irrigazione della coltivazione di 52 piante di canapa indiana. La prospettata assenza di offensività nella fase antecedente alla maturazione della pianta. La sentenza della Cassazione affronta l'ulteriore problema posto dalla difesa dell'uomo condannato e cioè come contemperare il rispetto del principio di offensività quando in esame - non si discute di minima quantità della sostanza - nè di cattiva qualità della sostanza - ma di attuale inidoneità della sostanza al consumo perchè non ancora 'matura' e per la 'impossibilità di prevedere' se, nel caso di maturazione sarebbe stata dotata di principio attivo nella concentrazione minima necessaria a integrare il reato. I giudici, dopo aver precisato che anche questo profilo di offensività risulta oggetto di alcune decisioni, sebbene con affermazioni contrastanti, entrano nel merito della questione evidenziando quanto segue. In base alla formulazione delle norme e alla ratio della disciplina repressiva in materia di stupefacenti, la offensività della condotta di coltivazione consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo. Perciò, non rileva la quantità di principio attivo bensì la conformità del tipo botanico e la concreta idoneità della pianta a giungere a maturazione e produrre la sostanza stupefacente. Inoltre, proprio perchè vi è una specifica previsione normativa non appare sostenibile l'ipotesi di non sanzionabilità della coltivazione sino alla fase della maturazione della pianta, avendo il legislatore previsto espressamente la coltivazione quale autonoma condotta punibile, senza alcuna distinzione. E’ penalmente rilevante coltivare canapa indiana, a prescindere dallo stadio di maturazione della pianta. Quindi, non sembra che si possa ritenere penalmente irrilevante la coltivazione e il commercio di piantine sino alla suddetta fase, precisando, tra l'altro che la questione dello stadio di maturazione ricorre in qualsiasi ipotesi di coltivazione. In tema, il limite stabilito dalla legge è proprio l'inizio della detta attività. Ulteriore prova logico-giuridica di tale deduzione ne è la diversa pronuncia degli Ermellini che ha correttamente affermato che non integra la coltivazione di cui all'art. 73, D.P.R. n. 309/90, neanche a titolo di tentativo, il caso di commercio di semi di canapa indiana in quanto dal possesso di tale materiale non è dato dedurre con certezza l'effettiva destinazione del seme ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 6972/2012 Cass. Pen, Sez. II, sent. n. 10496/1998 ecc. . La questione viene affrontata anche dalla normativa sovranazionale cft. Decisione Quadro 2004/757/Gai del Consiglio del 25 ottobre 2004 che conferma la tesi secondo cui, in caso di coltivazione, rileva la identità del tipo botanico ancorchè non giunta ancora a maturazione. Dunque, il comportamento sanzionato dalla normativa nazionale, secondo una corretta interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, è quello della coltivazione, a qualsiasi stadio, della pianta che corrisponda al tipo botanico purchè in condizioni tali da poter giungere al normale sviluppo. Potrebbe di converso rilevare, in tale questione, una inadeguata modalità di coltivazione che già dimostri che la pianta non sarà in grado di realizzare il prodotto finale così come avrebbe rilievo ai fini della offensività un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico avendo un contenuto di THC troppo povero per la utile destinazione all'uso quale droga .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 marzo - 24 maggio 2013, n. 22459 Presidente Agrò – Relatore Di Stefano Considerato in fatto 1- La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 4 giugno 2012 confermava la condanna di C.G. per i reati di coltivazione e detenzione di stupefacente ad uso di terzi e furto di energia elettrica rilevando - quanto al primo reato, consistente nella coltivazione di 52 piante di canapa indiana e detenzione di 1,2 kg di rami e foglie essiccate delle medesime piante, che, pacifico il possesso, le condizioni della coltivazione e la quantità di piante e di raccolto già effettuato dimostravano univocamente la finalità all'uso di terzi, trattandosi peraltro di materiale la cui capacità drogante era stata adeguatamente valutata con l'attività tecnica della p.g., mediante l'uso di reagenti. - Quanto al reato di furto, che questo era dimostrato dall'allaccio abusivo finalizzato ad alimentare l'impianto di irrigazione della coltivazione. 2 - Avverso tale sentenza C. propone ricorso personalmente. Con primo motivo deduce la violazione di legge non essendo stata offerta prova adeguata della destinazione della droga ad uso di terzi e della capacità drogante della sostanza in questione, non risultando quindi dimostrata l'offensività della condotta. Con secondo motivo deduce la violazione di legge per l'omessa concessione della attenuante del 7 comma dell'articolo 73 dpr 309/90 avendo il ricorrente offerto piena collaborazione agli inquirenti. Con terzo motivo deduce la violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Ritenuto in diritto Il ricorso deve essere rigettato. 3 - Nella prima parte del primo motivo si insiste su un argomento al quale la Corte di merito ha dato piena risposta, ovvero la prova della destinazione ad uso di terzi dello stupefacente. 4 - La Corte ha innanzitutto espressamente affermato il corretto principio secondo il quale la prova della destinazione della droga allo spaccio è a carico dell'accusa in quanto elemento della condotta contestata. Ha poi coerentemente svolto un'ampia argomentazione che fa leva sulla entità e sulle modalità di coltivazione, indicative di una produzione non certo limitata al necessario per l'uso proprio, nonché sulle stesse dichiarazioni del ricorrente che, pur volendo sminuire il rilievo della propria attività, ha riconosciuto che, comunque, almeno una parte della sostanza prodotta era destinata allo spaccio. Tale motivazione è certamente adeguata, tenuto anche conto che il ricorso non si confronta in alcun modo con la stessa, non indicandone né carenze né vizi logici. 5 - L'altro argomento difensivo è quello che segue ed è posto con riferimento alle sostanze coltivate , anche se non è del tutto chiaro se il ricorso si riferisca alle sole piante che, dalle sentenze di merito, risultano a vari stadi di maturazione, ovvero anche alla discreta quantità di prodotto già raccolto. Con riferimento a tale materiale, il ricorrente osserva a non vi è prova della presenza di principio attivo nella sostanza. b Non vi è prova comunque che l'eventuale principio attivo fosse tale da offendere o mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma . 6 - In riferimento a tale ultimo profilo, il ricorrente osserva che la qualità del prodotto finale dipende dalle modalità con le quali sono state coltivate le piante. Per questa ragione non è sufficiente individuare il requisito dell'essere la pianta conforme al tipo botanico che contiene le sostanze indicate quale stupefacente nelle tabelle del d.p.r. 309/90, ma è anche necessario valutare in concreto che la sostanza prodotta abbia reale efficacia psicotropa. Ovvero, è necessario valutare la offensività in concreto consistente nella capacità del prodotto coltivato di offrire un effetto stupefacente. Si sostiene nel ricorso che non sia possibile ritenere la offensività con riferimento ad una pianta il cui ciclo non si è completato o completato solo in parte e che quindi non ha prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza di principi attivi . 7 - Per la parte consistente in foglie già raccolte la risposta è semplice e si desume agevolmente dalle stesse decisioni di merito infatti, che il materiale prodotto e posto a seccare contenesse principio attivo, è stato pienamente accertato in quanto la sentenza impugnata riferisce della utilizzazione di test con reagenti che consentono di individuare la presenza del principio attivo della canapa indiana. Dalle lettura della sentenza di primo grado, poi, risulta che non soltanto vi è stato tale accertamento con reagenti nella immediatezza ma anche successive indagini chimiche effettuate dal laboratorio regionale di analisi . 8 - Quanto alla richiesta in sede di appello di una nuova perizia sulla sostanza, vi è stata una risposta negativa sufficientemente argomentata da parte della Corte e su tale punto non è stata sviluppato un adeguato motivo di ricorso non essendo tale il breve e generico riferimento che si legge in coda al primo motivo. 9 - Mentre, quindi, non residuano argomenti per contestare la adeguatezza della motivazione in ordine alla qualità della sostanza già prodotta, va esaminato il problema posto dal ricorso rispetto alle piantine in quanto certamente per una parte delle stesse risulta dalla sentenza di primo grado, più analitica sul punto, che non si era ancora raggiunta una fase di maturazione che consentisse di ritenere la sostanza pronta per l'uso le piante più giovani presumibilmente non avevano ancora prodotto il principio attivo thc o non lo avevano prodotto in quantità adeguata. 10 - In tale modo si introduce il tema della offensività della condotta nel modo in cui è stato spesso sviluppato proprio in riferimento alla particolare materia degli stupefacenti, soprattutto con riferimento alla coltivazione ed ai casi minimi di essa, anche per bilanciare una interpretazione che vede incriminata qualsiasi forma di coltivazione, quindi pur se destinata ad uso personale. 10.1 Il collegio ritiene che, in base alla formulazione delle norme ed alla ratio della disciplina repressiva in materia di stupefacenti, la offensività della condotta di coltivazione consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo perciò non rileva la quantità di principio attivo bensì la conformità del tipo botanico e la concreta idoneità della pianta a giungere a maturazione e produrre la sostanza stupefacente. 10.2 Il tema deve essere affrontato più ampiamente per confutare il motivo di ricorso che ricollega l'offensività alla effettiva presenza, al momento dell'accertamento, di principio attivo. 11 - La sentenza Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 – dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921, che appunto afferma che la coltivazione rientra tout court nell'ambito delle condotte di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, nella parte finale richiama il tema della offensività in concreto. Premette innanzitutto che i reati che puniscono le varie forme di detenzione di stupefacente sono reati di pericolo astratto e, quindi, laddove il fatto sia conforme alla fattispecie tipica, ricorre necessariamente l'astratta offensività della condotta. Ma da atto, poi, della possibilità di verifica di una offensività in concreto che, nel caso della coltivazione, non ricorre soltanto se la sostanza ricavatile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile Ovvero, si fa riferimento alla situazione di fatto in cui la sostanza è conforme al tipo , ma non ha la qualità minima per svolgere la funzione di droga. 12 - Una diversa decisione Sez. 4, n. 25674 del 17/02/2011 - dep. 28/06/2011, P.G. in proc. Marino, Rv. 250721 , premette una chiara ed argomentata individuazione del principio di offensività del reato inteso sotto un duplice profilo. Innanzitutto valuta la offensività quale criterio guida per l'interprete della norma penale per una corretta individuazione della condotta tipica poi valuta l'offensività quale verifica dell'effettiva lesione del bene giuridico protetto laddove sia integrata la condotta tipizzata dalla norma. Applicando tale principio sotto tale secondo profilo, si afferma che non è sufficiente accertare la mera disobbedienza alla norma, ovvero la sola realizzazione del fatto tipico, ma occorre anche che si produca in concreto l'effettiva lesione del bene protetto. 13 - Così individuato il principio di offensività, la sentenza lo applica ad un caso in cui il provvedimento oggetto di impugnazione aveva affermato che la coltivazione di una sola piantina non era idonea a porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica , quindi era pienamente integrata la fattispecie astratta ma non vi era alcuna iniuria . La sentenza conclude nel senso che effettivamente la oggettiva modestia dell'attività posta in essere - coltivazione di piantina con un complessivo principio attivo pari a milligrammi 16 - non consenta di ritenere il fatto offensivo. 14 - Tale ultima prospettiva non corrisponde esattamente a quella delle Sezioni Unite quest'ultima sembra riportare la mancanza di offensività, nella materia degli stupefacenti, alla ipotesi di una sostanza di cattiva qualità che, quindi, pur corrispondendo al tipo botanico non è in grado di produrre efficacia stupefacente la sentenza 4/2011 pone invece l'accento su una quantità talmente minima da porsi al di fuori del significativo. 15 - Ma tali prospettazioni della offensività in materia di stupefacenti non toccano il problema che è stato posto dalla difesa che, invece, lo pone sotto un ulteriormente diverso profilo. Nel caso in esame, Infatti, non si discute né di minima quantità, profilo di per sé evidente per il numero di piante, né di cattiva qualità della sostanza quella finale già prodotta attesta la qualità quanto meno adeguata bensì della attuale inidoneità della stessa al consumo perché non ancora matura e della impossibilità di prevedere se, nel caso di maturazione, sarà o, meglio, sarebbe stata dotata di principio attivo nella concentrazione minima necessaria. 16 - Anche questo profilo di offensività risulta oggetto di alcune decisioni, con affermazioni contrastanti. 16.1 - Si è difatti affermato che Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effètto drogante rilevabile. La Corte ha chiarito che a tal fine rileva non già che al momento dell'accertamento del reato le piante non siano ancora giunte a maturazione, atteso che la coltivazione ha inizio con la posa dei semi, quanto l'idoneità anche solo potenziale delle stesse a produrre una germinazione ad effètti stupefacenti . Sez. 4, n. 44287 del 08/10/2008 - dep. 27/11/2008, P.G. in proc. Taormina, Rv. 241991 . Quindi l'offensività vi è anche se la sostanza non è ancora idonea all'effetto psicotropo. 16.2 - Ma, in senso contrario, una tesi conforme alla richiesta della difesa si legge nella sentenza di questa Corte Sez. 4, n. 1222 del 28/10/2008 - dep. 14/01/2009, Nicoletti, Rv. 242371 di cui si riportano gli argomenti di rilievo la incriminazione di un fatto attinente a una sostanza stupefacente è giustificata solo se offensivo espressione comprensiva sia della lesione che della messa in pericolo della salute, bene/interesse di rilevanza costituzionale . Essenziale connotato è quindi la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell'efficacia drogante della sostanza, a prescindere della idoneità concreta dell'assunzione a ledere la salute del consumatore . Seguendo tale chiave interpretativa, va dimostrata con assoluta certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sostanza detenuta, sia in grado di produrre effetti droganti. La sentenza delle S.U., sempre in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti n. 28605 del 2008 , affermata la offensività in astratto della condotta di coltivazione di piante da cui è ricavabile sostanza stupefacente, esamina la necessità della verifica - demandata al giudice di merito - dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata .. Questa punizione - ove la si consideri razionalmente ingiustificata o proporzionalmente non adeguata - non è giustificabile mediante il richiamo alla natura di reati di pericolo presunto, riconosciuta ai reati in tema di stupefacenti. Dinanzi al paradosso di condotte tipiche ma concretamente non pericolose per la salute individuale e collettiva tutelata dalla Costituzione, il giudice, guidato dal combinato disposto dei principi di offensività e della ragionevolezza, deve chiedersi se possa esercitare il potere punitivo ..dinanzi a una offensività, non ravvisarle neanche in grado minimo, nella singola condotta dell'agente. Come già detto, per essere meritevole di punizione, la condotta tipica deve avere come oggetto sostanze stupefacenti aventi un requisito formale rientrare negli elenchi delle tabelle e sostanziale avere efficacia stupefacente o psicotropa e quindi capacità o potenzialità lesiva . In caso di assenza di quest'ultimo, deve escludere la rilevanza penale del fatto. Venendo alla fattispecie in esame, deve concludersi che in concreto non è rilevabile e quindi non è suscettibile dell'accertamento chiesto al giudice l'effetto stupefacente in una pianta il cui ciclo non si è completato e che quindi non ha prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza di principi attivi. La prognosi espressa dal consulente tecnico sulla futura esistenza dei principi attivi non può equivalere all'accertamento richiesto al giudice dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite, all'esito del quale può ritenersi dimostrata l'offensività della condotta dell'agente, nella sua accezione concreta. Questo accertamento a futura memoria, in cui si ipotizza - più che la attuale produzione di principi attivi - l'attuale assenza di ostacoli alla futura produzione di principi attivi, non può fondare una dichiarazione di responsabilità in un ordinamento in cui, inoltre, vige il principio della presunzione di non colpevolezza . 17 - Questa interpretazione, che, si ripete, corrisponde a quanto richiede il ricorso in esame, non può essere condivisa. 18 - La questione va considerata del tutto separatamente dagli altri casi più frequentemente oggetto di valutazione secondo il criterio dell' offensività , casi in cui la condotta di produzione/cessione dello stupefacente è giunta a compimento In quei casi si discute della mancanza di capacità drogante della sostanza o perché non ha la necessaria minima percentuale di principio attivo ovvero perché la singola dose venduta non contiene abbastanza principio attivo per produrre l'effetto drogante per il primo caso, in realtà, si potrebbe affermare che la sostanza non è conforme a quella individuata dagli elenchi di legge mentre, nel secondo caso, si potrebbe affermare che la sostanza ha le sue caratteristiche di tossicità, che è la ragione del divieto di diffusione delle droghe e non un generico divieto di effetto psicotropo . 19 - Il principio affermato dalla sentenza sopra trascritta, invece, riguarda il caso in cui l'attività mirata alla produzione di droga non sia giunta a compimento ovvero, fino a quando la pianta di canapa indiana, pressoché unico caso di interesse concreto nella casistica giudiziaria non è giunta a maturazione producendo una sufficiente quantità del la sostanza utile quale droga, nell'incertezza del raggiungimento del risultato, il fatto non sarebbe in concreto offensivo . 20 - Contro tale interpretazione vi sono vari argomenti contrari. 20.1 - Innanzitutto, proprio nella prospettazione della sentenza 1422/2008, appare fuori contesto la applicazione del principio di necessaria offensività della condotta qui non si è in presenza di una condotta che è arrivata ad integrare la fattispecie astratta mancando, però, del danno in concreto al bene interesse tutelato. In realtà, si tratta di una azione che si afferma non essere ancora giunta al sufficiente sviluppo e per la quale si prospetta una incertezza quanto alla concreta possibilità di giungere alla realizzazione della condotta vietata il raccolto potrebbe essere di cattiva qualità e, quindi, non utilizzabile o comunque privo degli effetti tipici della data sostanza . 20.2 - Poi, porsi il problema di non punibilità del fatto in questione perché non è in grado in concreto di essere offensivo, rappresenta una interpretazione abrogante della specifica testuale previsione della coltivazione quale condotta inerente agli stupefacenti anzi, per la coltivazione il divieto è talmente ampio da sanzionare, secondo l'attuale interpretazione della giurisprudenza di legittimità, persino l'ipotesi della coltivazione ad uso personale. 20.3 - Proprio perché vi è una specifica previsione normativa non appare sostenibile l'ipotesi di non sanzionabilità della coltivazione sino alla fase della maturazione della pianta. Se il legislatore ha previsto espressamente la coltivazione quale autonoma condotta punibile, senza alcuna distinzione, non sembra che possa ritenersi penalmente irrilevante la coltivazione ed il commercio di piantine sino alla fase di piena maturazione e la questione dello stadio di maturazione ricorre in qualsiasi ipotesi di coltivazione. 20.4 - La previsione della coltivazione appare, invece, anticipare la sanzionabilità della condotta punendo anche l'inizio della lavorazione , cominciando da uno stadio in cui, appunto, si possa parlare di coltivazione e di una condotta seriamente orientata a portarla a compimento. Il limite è, difatti, proprio l'inizio della coltivazione perché si è correttamente affermato che non integri la condotta di cui all'articolo 73 legge droga, neanche a livello di tentativo, il caso di commercio di semi di canapa indiana Sez. 4, Sentenza n. 6972 del 2012 a la vendita di semi di canapa indiana di per sé sola non costituisce reato. In particolare, si è rilevato che, sebbene, il codice penale vigente non pone distinzione alcuna tra atti preparatori ed atti esecutivi ai fini del tentativo punibile, tuttavia gli atti meramente preparatori possono costituire materia di tentativo solamente quando siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto. Cioè debbono avere potenzialità causale di produrre l'evento e rivelare, in modo non equivoco, l'intenzione di commettere un delitto, e, pertanto è stato escluso che il possesso, anche al fine della vendita, di semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti, integri di per sé il tentativo del delitto di coltivazioni e produzioni vietate di cui alla L 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 26 e 28 e, quindi, anche al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 poiché dal detto possesso non è dato dedurre con certezza l'effettiva destinazione del seme stesso Cass. Sez. 2, sent. 10496 dell'I.09.1988 Sez. 4 sentenza n. 44287 dell'8.10.2008, Rv. 2419 . E, del resto, la stessa recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 47604 del 18/10/2012 - dep. 07/12/2012, P.M. in proc. Bargelli e altro, Rv. 253552 interviene proprio sul tema della individuazione della sanzione del comportamento prodromico all'inizio della coltivazione consistente nella distribuzione ed invito alla utilizzazione di semi per la produzione di canapa indiana, condotta non rientrante ancora negli specifici divieti dell'art. 73 d.p.r. 309/90. 21- Anche la normativa sovranazionale conferma la tesi che, in caso di coltivazione, rileva la identità del tipo di pianta, ancorché non giunta ancora a maturazione. 22 - Nella Decisione Quadro 2004/757/Gai Del Consiglio del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti , si individua anche la coltivazione tra le condotte per le quali la normativa comunitaria prevede che i singoli Stati applichino sanzioni penali 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate a . b la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis c . d la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti. 23 - La coltura , va da sé, comprende tutta la fase di coltivazione. Si noti, poi, la lettera d che, nel prevedere la sanzione per i precursori , dimostra che la sanzione per i traffici di stupefacenti scatta ancora prima che la sostanza esista quindi non può essere richiesta la offensività in concreto nel modo in cui è stata intesa nella sentenza 1222/2008. 24 - La normativa Europea considera la punibilità anche di altre ipotesi in cui vi è il rischio di diffusione di stupefacente, anche se non ancora prodotto Articolo 3. Istigazione, complicità e tentativo. 1. Ciascuno Stato Membro provvede affinché siano qualificati come reato l'istigazione, la complicità o il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 2. 2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale il tentativo di offerta o di preparazione di stupefacenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a , nonché il tentativo di detenzione di stupefacenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c . 25 - Come si vede, in tale secondo comma mancano proprio le ipotesi di cui alle lettere b coltivazione e d precursori di cui all'art. 2 par. 1. Quindi, nel l'escludere l'obbligatorietà per gli Stati membri di punire il tentativo, si chiarisce che questa esclusione non può riguardare la coltivazione che, qualsiasi sia la sua fase, dovrà essere sempre punita. Il legislatore comunitario tiene conto dei maggiori rischi insiti nella coltivazione di canapa indiana, vincolando gli stati membri a punire tale attività anche se non ha ancora prodotto sostanza di qualità adeguata, anticipando la punizione al solo inizio della coltivazione. 26 - La conclusione cui si ritiene di giungere è - il principio di offensività non può regolare il caso in questione in quanto la necessaria offensività va valutata, se del caso, laddove l'azione sia completa ed abbia integrato il modello tipico. È questione che, quindi, potrebbe porsi rispetto alla pianta matura che dovesse risultare non aver sviluppato la quantità di thc necessario a produrre effetto drogante. - La previsione specifica della punibilità della coltivazione in quanto tale non consente di ritenere che coltivare canapa indiana o altre piante utilizzabili per produrre droga sia attività sostanzialmente libera fino a quando la pianta non sia matura e si abbia la certezza dell'effettivo sviluppo del principio attivo. Il comportamento sanzionato è, per la ampia dizione della legge, quello della coltivazione, a qualsiasi stadio, della pianta che corrisponda al tipo botanico, purché in condizioni tali da poter giungere al normale sviluppo. - Potrà, quindi, rilevare una attuale inadeguata modalità di coltivazione che già dimostri che la pianta non sarà in grado di realizzare il prodotto finale così come avrà rilievo ai fini della offensività come ritenuto dalla citata SU un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico ovvero abbia un contenuto in thc troppo povero per la utile destinazione all'uso quale droga . 27 - Nel caso di specie, quindi, risulta dal provvedimento Impugnato che la coltivazione, quanto alle piante mature ed al prodotto già raccolto, offriva un risultato positivo al test dei reagenti al thc questo dato, poiché le piante non ancora mature erano certamente conformi al tipo botanico dato non contestato , consente di ritenere che fossero coltivate in modo da ottenere un adeguato prodotto finale - peraltro la presenza di uno specifico impianto di irrigazione e le altre attenzioni di cui danno atto le sentenze di merito dimostrano che non si trattava di coltivazione improvvisata. 28 - Quindi il primo motivo è infondato anche per quanto riguarda quella parte di coltivazione non ancora giunta a maturazione. 29 - Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non appare avere offerto alcuna collaborazione quale descritta dal comma settimo dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 C. si è limitato ad ammettere l'innegabile al momento dell'Intervento della polizia giudiziaria consentendo solo un più rapido e semplice completamento dell'operazione e non, invece, assicurando un risultato che, altrimenti, la polizia giudiziaria senza il suo aiuto non avrebbe raggiunto. 30 - Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto pone generiche questioni in ordine a profili di determinazione di pena ed attenuanti invocando l'esercizio di un potere che non spetta al giudice di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.