Due panetti di hashish in casa: scorta personale. Fino a prova contraria...

Nessun addebito nei confronti di un uomo plausibile l’esclusivo uso personale dei 100 grammi di droga rinvenuti a casa sua. Per contestare tale visione non ci si può limitare a considerare sproporzionato il quantitativo.

Troppa ‘roba’ per una persona sola? Dubbio legittimo, ma, senza elementi concreti, non può essere sufficiente per contestare il reato di traffico di sostanze stupefacenti Cassazione, sentenza n. 17590, Sesta sezione Penale, depositata oggi . Quantum . Assolutamente altalenante la vicenda giudiziaria che vede protagonista un uomo, trovato in possesso, a casa propria, di 100 grammi di hashish per i giudici di primo grado, non vi è spazio per alcuna contestazione invece, per i giudici di secondo grado, è legittimo l’addebito del traffico di sostanze stupefacenti . Ecco, quindi, a sorpresa, l’assoluzione – in Tribunale – trasformata – in Appello – in condanna. Secondo i giudici, difatti, la droga, divisa in due ‘panetti’ , era destinata ad uso non esclusivamente personale . Come spiegare, altrimenti, quel quantitativo di hashish? Scorta . A ribaltare ancora la posizione dell’uomo – assuntore di stupefacente – provvedono ora, e in via definitiva, i giudici della Cassazione, i quali sanciscono che il fatto non sussiste assolutamente non plausibile, quindi, la contestazione fatta in Appello. Per quali ragioni? Perché le opinioni – pur legittime – espresse dai giudici di secondo grado non possono essere sufficienti per la condanna, senza un solido apparato . Per essere ancora più chiari, non ci si può limitare, affermano i giudici di Cassazione, ad affermare – come fatto in Corte d’Appello – che è difficile credere che tutta quella droga fosse destinata a un consumo esclusivamente personale e che non si riesce a comprendere la necessità di procacciarsi ben 100 grammi di hashish . Piuttosto sarebbe stato utile ‘scoprire’ il quantum di principio attivo e il numero di dosi ricavabili , ad esempio, oppure chiarire per quale motivo sia stato escluso che lo stupefacente fosse suddiviso in due panetti perché così acquistato e non perché destinato allo spaccio . Troppe le lacune probatorie, e troppo difficili da colmare per questo, come detto, la vicenda si chiude con l’azzeramento definitivo di ogni addebito nei confronti dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 gennaio – 17 aprile 2013, n. 17590 Presidente Agrò – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. G.H. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila in data 4-6-10, con la quale in riforma della sentenza assolutoria emessa perché il fatto non sussiste, dal Tribunale di Pescara, in data 29-2-2008, l’imputato è stato dichiarato colpevole dei delitto di cui all’art 73 DPR 309/90 per avere illecitamente detenuto complessivi gr 100 circa di hashish, suddivisi in due panetti, destinati ad uso non esclusivamente personale. In Loreto Aprutino il 26-6-2007. 2. Il ricorrente deduce, con unico motiv, violazione dell’art. 73 DPR 309/90 e vizio di motivazione in relazione all’asserita detenzione dello stupefacente, da parte dell’imputato, per uso non esclusivamente personale. La sentenza impugnata fonda il suo convincimento solo sul dato ponderale e sulla suddivisione in panetti, che non può certo essere considerata modalità di confezionamenti atta a suffragare l’ipotesi di una ripartizione in dosi di pronta cessione. La Corte territoriale non ha considerato l’assenza di bilancini di precisione, la grossolanità delle modalità di conservazione della sostanza stupefacente, la mancanza di una suddivisione in dosi, lo svolgimento, da parte dell’imputato, di attività lavorativa e quindi la disponibilità di danaro per comprare l’hashish, la condizione di assuntore di stupefacente del G., che ha spontaneamente consegnato la droga alla p.g., in sede di perquisizione tutti elementi che deponevano per la destinazione ad uso personale, del resto ammessa dalla Corte, o in modo contraddittorio, limitatamente ad una parte dello stupefacente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso e fondato. In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione. di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti de proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma dei provvedimento impugnato. Infatti il giudice d’appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell’imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l’incompletezza o l’incoerenza della prima Sez un. 12-7-2005, Mannino, Cass. Fen. 2005, 3732 . Nel caso di specie,il giudice d’appello non ha assolto a tale obbligo, limitandosi ad affermare, con formulazioni meramente assertive, che è difficile credere che tutta quella droga fosse destinata ad un consumo esclusivamente personale” e che non si comprendono le ragioni per le quali l’imputato abbia avuto la necessità di procacciarsi ben cento grammi di hashish, senza supportare il decisum con un solido apparato giustificativo. Marca, in particolare, ogni indicazione afferente al quantum di principio attivo e al numero di dosi ricavabili dal quantitativo di stupefacente in disamina. E’ poi lo stesso giudice a quo ad ammettere la presenza di materiali atti ad indurre a ritenere che l’imputato assumesse personalmente l’hashish. Mentre non è dato comprendere quale valenza dimostrativa assuma il dato relativo all’ubicazione in pieno centro dell’appartamento in cui l’hashish era custodito. Né il giudice chiarisce le ragioni per le quali abbia escluso che lo stupefacente fosse suddiviso in due panetti perché così era stato acquistato e non perché fosse destinato allo spaccio. Nulla poi risulta dal discorso in merito alle ragioni per le quali non sia stato dato rilievo al mancato rinvenimento, nella disponibilità dell’imputato, dei materiali comunemente usati dagli spacciatori. 4. La sentenza va dunque annullata. L’annullamento va disposto senza rinvio allorché, come nel caso in disamina, un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata Sez. un. 30-10-2003, Andreotti, Cass. pen. 2004,1311 Sez. un. 30-10-2002, Carnevale, Cass. pen 2003, 3276 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.