Nessuna adeguatezza e proporzione per l’applicazione dell’attenuante della provocazione

Giunge ancora una volta dalla Cassazione la conferma degli elementi costitutivi della circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62, comma primo, n. 2 c.p., in merito al reato di omicidio.

La provocazione. Al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 16606 depositata il 12 aprile 2013 ha sottolineato, ai fini della configurabilità della provocazione, la necessità della sussistenza dei 3 elementi costitutivi di essa a lo stato d’ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi b il fatto ingiusto altrui, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza c un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra le stesse. Il caso l’approccio sessuale. La Corte di assise di appello territoriale, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato, reo confesso di omicidio, ad anni 10 di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Il giovane omicida, sotto gli effetti della droga, aveva accettato un’offerta di ospitalità - per l’impellente bisogno di riposare a seguito della massiccia assunzione di droga ed alcool - da parte di un conoscente con note tendenze omo e transessuali. Dopo essersi fatto una doccia e steso sul letto, l’imputato si era accorto che il suo ospite si accingeva ad un approccio sessuale nei suoi confronti. Da qui la reazione del giovane culminata nello strangolamento dell’antagonista. La configurabilità dell’attenuante fatto ingiusto, stato d’ira e il rapporto di causalità. La Corte di appello, come detto, riconosce la sussistenza della provocazione per la sussistenza delle 3 componenti canoniche il fatto ingiusto altrui – approccio sessuale avvertito come particolarmente umiliante da parte dell’imputato, incorso, come si legge nella sentenza, in una sorta di panico omosessuale -, il conseguente stato di ira in cui l’imputato aveva agito sentendosi usato dall’antagonista, il rapporto di stretta causalità tra l’offesa subita e l’estrema reazione attuata. Avverso la sentenza sia il Procuratore generale della Repubblica che la difesa dell’imputato propongono ricorso per cassazione. In particolare, il Procuratore generale contesta l’erronea applicazione della norma che la prevede la circostanza attenuante della provocazione, in quanto la reazione dell’imputato al mero approccio sessuale della vittima sarebbe stata assolutamente sproporzionata, anche secondo la testuale espressione usata dalla stessa Corte di merito nella sentenza d’appello. Abnorme sproporzione? Al riguardo, secondo il Procuratore Generale, sarebbe stata la stessa Corte di merito ad aver eliso il necessario rapporto tra il fatto ingiusto altrui e la reazione delittuosa che, pur non richiedendo la proporzione tra i due termini, esige tuttavia l’adeguatezza della risposta all’insulto subito. In buona sostanza, secondo l’accusa, l’abnorme sproporzione tra i due elementi finirebbe per configurare la condotta dell’imputato come un’autonoma azione punitiva, espressione di rancore o di vendetta, estranea, pertanto, alla logica mitigatrice dell’attenuante della provocazione. In realtà, secondo gli Ermellini, al di là dell’avverbio usato dai giudici di merito nella sentenza in merito alla reazione dell’imputato – assolutamente sproporzionata - , la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato la riconosciuta attenuante della provocazione, attraverso la sussistenza del fatto ingiusto altrui, costituito dall’approccio sessuale, dallo stato d’ira suscitato da tale condotta nel giovane, la violenza rivolta dal molestato contro il suo molestatore, senza necessità di proporzione tra il fatto ingiusto e la reazione da esso suscitata. In ciò, i giudici del Palazzaccio non fanno che confermare l’orientamento della Cassazione sull’estraneità dei requisiti di adeguatezza e proporzione all’attenuante della provocazione. No all’adeguatezza e proporzione. Il riconoscimento dell’attenuante della provocazione nel caso concreto – chiosano i giudici della Cassazione – è stato motivato sia sincronicamente in relazione alla gravità dell’insulto subito dall’agente nel contesto di un rapporto che avrebbe dovuto essere di mera ospitalità nei riguardi di una persona in precarie condizioni psico-fisiche per abuso di droga sia sincronicamente in relazione ai pregressi rapporti tra le parti esasperanti la rivolta dell’imputato nei confronti della vittima, della quale già in passato aveva subito l’invadenza omosessuale contraria alle proprie inclinazioni. Il riferimento a quell’ assolutamente sproporzionata da parte dei giudici di appello ha inteso sottolineare, attraverso la parossistica reazione dell’offeso, l’estrema gravità dell’insulto da lui percepito. Da qui il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 novembre 2012 – 12 aprile 2013, n. 16606 Presidente Giordano – Relatore Mazzei Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, con sentenza del 24 maggio 2011, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 20 luglio 2010, ha ridotto la pena inflitta a S.V., reo confesso dell'omicidio di P.F., ad anni dieci di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, oltre alle già applicate circostanze attenuanti generiche, con esclusione della recidiva e riduzione per il rito. Il giudice di appello ha rievocato il fatto in termini conformi a quelli enunciati dal primo giudice, sulla base della tempestiva e precisa confessione resa dall'imputato. S.V., di anni ventisette all'epoca del fatto, nato in Brasile ma adottato quando aveva già superato l'infanzia da una famiglia italiana, caduto purtroppo nell'alcoolismo e tossicodipendenza da cocaina, con ricovero per circa due anni in una comunità terapeutica dalla quale era stato espulso poco prima di commettere il delitto, una volta uscito dalla comunità, si era dato subito alla ricerca di droga da consumare e, appagata tale esigenza, aveva iniziato a girovagare senza meta in località omissis , allorché aveva incontrato P.F., del quale, pur conoscendone le tendenze omo e transessuali, aveva accettato l'offerta di ospitalità per l'impellente bisogno di riposare a seguito della massiccia assunzione di droga ed alcool. Recatosi, dunque, nel monolocale del P., si era fatto una doccia e si era steso sul letto per riposare, allorché si era accorto che il suo ospite si accingeva ad un approccio sessuale nei suoi confronti. A quel punto, lo S. si era alzato di scatto e, afferrato un coltellino che si trovava su un vicino mobiletto, aveva colpito al viso il P., procurandogli un taglio sulla guancia sinistra e, presa una cintura, l'aveva stretta con forza intorno al collo dell'antagonista fino a romperla, provocando l'immediata morte del P. per strangolamento. Si era, quindi, immediatamente allontanato dall'abitazione dopo aver prelevato un telefono cellulare ed un apparecchio televisore per procurarsi denaro, utilizzando la minicar Aixam nella disponibilità dello stesso P. dal pur contestatogli delitto di furto, aggravato dal rapporto di ospitalità, l'imputato è stato prosciolto per mancanza di querela . Il giorno seguente lo S., abbandonata la vettura sottratta, era stato soccorso dagli operatori del 118, perché trovato in stato confusionale, colto da pre-sincope e lipotimia, e, dopo aver lasciato l'ospedale contro il parere dei sanitari, si era recato presso la vicina sede del Ser.T. Servizio sanitario per la cura delle tossicodipendenze e alla d.ssa Mu., da lui conosciuta e frequentata in precedenza, aveva confidato la commissione dell'omicidio e, successivamente, ribadito la sua confessione, con tutti i particolari del caso, alle autorità inquirenti. Con riguardo ai temi che specialmente rilevano in questa sede, la Corte di merito ha escluso che lo S. versasse in stato di seminfermità mentale al momento del delitto, in contrasto con la valutazione espressa dal consulente psichiatrico di parte, Dott. C., il quale aveva attribuito la violenta reazione dell'Imputato al disturbo borderline di personalità da lui sofferto e, in particolare, ad un'alterazione post traumatica da stress, ritenendo che l'approccio sessuale compiuto dalla vittima avesse funto da detonatore riattualizzante il trauma subito circa cinque anni prima dallo S. allorché proprio dal P., insieme ad altra persona non identificata, aveva patito un abuso sessuale, profittando gli aggressori della sua dipendenza da alcool e droga. Ad avviso del giudice di appello, le modalità attraverso le quali era maturato il delitto, come descritte dallo stesso imputato, consentivano di escludere ogni rilevanza della sua pregressa patologia sulla consapevolezza e volontà del proprio operato, considerata l'estrema lucidità dello S. nel rievocare il fatto in tutti i suoi passaggi, la congruità della condotta immediatamente successiva al delitto e la spontanea subitanea resipiscenza da lui manifestata nel riferire il reato commesso, in ogni particolare, prima alla psicologa del Ser.T. e, subito dopo, agli organi inquirenti, consegnando loro il coltellino adoperato per ferire il P. e indicando il luogo in cui aveva abbandonato l'autovettura della vittima. Secondo la Corte di merito, dunque, i disturbi psichici dello S. non erano particolarmente gravi e intensi sì da scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere e non potevano ritenersi causalmente determinanti la sua reazione violenta alle avances sessuali del P., peraltro ritenuta dallo stesso consulente di parte un effetto del solo disturbo post-traumatico da stress, senza un'adeguata motivazione del preteso collegamento eziologico con uno stato di alterazione psichica, tenuto anche conto del notevole tempo trascorso dalla prima ed unica aggressione sessuale subita dall'imputato ad opera della vittima circa cinque anni prima della commissione del delitto. La Corte di appello ha, invece, riconosciuto allo S. la circostanza attenuante della provocazione per la ritenuta ricorrenza, nel caso di specie, delle tre componenti di essa il fatto ingiusto altrui approccio sessuale avvertito come particolarmente umiliante da parte dell'imputato, incorso in una sorta di panico omosessuale non condividendo le tendenze del suo ospite, notoriamente conosciuto col nome femminile di Imperia , dedito al travestitismo ed a frequenti incontri omo e transessuali il conseguente stato d'ira in cui lo S. aveva agito sentendosi usato dall'antagonista il rapporto di stretta causalità tra l'offesa subita e l'estrema reazione attuata. La Corte territoriale ha, inoltre, escluso l'operatività della recidiva, genericamente contestata, per i lievi precedenti penali dell'imputato condannato due volte per fatti, entrambi, risalenti al furto d'uso punito con la sola pena pecuniaria e danneggiamento e false indicazioni sulle sue generalità sanzionati con la pena di mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa e ha ritenuto di dover applicare la pena base di anni ventidue e mesi sei di reclusione, non determinata nel minimo edittale per il ritenuto omicidio non aggravato e senza applicare la diminuzione massima per le due riconosciute circostanze attenuanti provocazione e generiche , in considerazione delle caratteristiche oggettive e soggettive del delitto, per la reazione dell'imputato assolutamente sproporzionata - così testualmente definita in sentenza - alla condotta aggressiva della vittima, e tenuto conto dei precedenti penali e delle condizioni di elevato abuso di alcool e cocaina in cui versava lo S. al momento del fatto. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi a questa Corte di cassazione sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, sia lo S. tramite il difensore di fiducia. 3. Il Procuratore generale deduce due motivi. 3.1. Con il primo denuncia l'erronea applicazione della norma che prevede la circostanza attenuante della provocazione, posto che, come si legge nella sentenza impugnata pagine 10 e 12 , la reazione dell'imputato al mero approccio e non ad un atto di violenza sessuale compiuto dalla vittima sarebbe stata assolutamente sproporzionata, secondo la testuale espressione usata due volte dalla Corte di merito, donde l'elisione del necessario rapporto di causalità tra il fatto ingiusto altrui e la reazione delittuosa che, pur non richiedendo la proporzione tra i due termini, esige tuttavia l'adeguatezza della risposta all'insulto subito mentre, nella fattispecie, l'abnorme sproporzione tra l'uno e l'altro elemento configurerebbe la condotta dello S., anche per il remoto precedente di abuso sessuale subito per opera dello stesso P., come un'autonoma azione punitiva, espressione di rancore o di vendetta, come tale inaccettabile sul piano etico-giuridico ed estranea alla logica mitigatrice dell'attenuante della provocazione. 3.2. Con il secondo motivo il pubblico ministero denuncia l'errata applicazione dell'art. 99, comma 5, cod. pen Risultando contestato il delitto di omicidio, compreso tra i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a , cod. proc. pen., l'aumento di pena per la recidiva si imponeva come obbligatorio ex lege , indipendentemente dalla natura dei reati precedentemente commessi, e, dunque, erroneamente la Corte di appello avrebbe escluso l'applicazione della detta aggravante inerente alla persona del colpevole. 4. Lo S., tramite il difensore, deduce a sua volta due motivi. 4.1. Con il primo motivo lamenta l'illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento del vizio parziale di mente. A fronte della puntuale relazione del consulente di parte, dr. C., che aveva riconosciuto la parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, perché affetto da disturbo post traumatico da stress con discontrollo degli impulsi in persona segnata anche da abuso di sostanze stupefacenti ed alcool, disturbo borderline di personalità e problemi con il gruppo di supporto principale coppia genitoriale adottiva , la Corte di appello aveva omesso di disporre perizia psichiatrica e tale omissione, pur non rilevando come mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d , cod. proc. pen., atteso il carattere neutro della perizia, avrebbe tuttavia inciso sulla motivazione rendendola illogica. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva escluso la seminfermità mentale sulla base della mera valutazione della condotta dello S. prima e dopo il delitto aveva omesso di considerare l'imputabilità nella fase cruciale del compimento dell'azione delittuosa era incorsa in una palese illogicità per avere, da un lato, riconosciuto l'abnorme reazione dello S. alle avances sessuali della vittima, definita assolutamente sproporzionata all'iniziativa del P., e, dall'altro, escluso il nesso eziologico tra la qualità e, soprattutto, la quantità di energia spiegata per contrastare il molestatore fino alle estreme conseguenze e il disturbo di personalità sofferto dall'imputato. Illogicamente sarebbe stata disattesa la ricostruzione psicodinamica del delitto, operata dal qualificato consulente di parte, secondo il quale la condotta della vittima che si avvicinò all'imputato, mentre questi, esausto, riposava a letto, avrebbe completamente siatentizzato e riattualizzato il trauma subito dallo S. negli anni precedenti ad opera dello stesso P., determinando l'insorgenza di un meccanismo difensivo sfociato nel cosiddetto acting out , ossia nel gesto estremo dello strangolamento dell'antagonista, secondo una reazione a corto circuito inibente la gradualità della condotta dominata da un irrefrenabile istinto omicidiario. E tale condizione di discontinuità della coscienza resterebbe compatibile, ad avviso del ricorrente, con la riconosciuta attenuante della provocazione. 4.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge e, segnatamente, degli artt. 132, 133 e 67 cod. pen., e il vizio della motivazione come manifesta illogicità e contraddittorietà di essa, con riguardo all'esercizio da parte del giudice di appello del potere discrezionale di rideterminazione dell'entità della pena e della misura della sua diminuzione per effetto del concorso dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. Nonostante la non applicata recidiva e le riconosciute doppie attenuanti, i ritenuti lievi precedenti e le apprezzate difficili condizioni di vita individuale e familiare dello S., illogicamente la Corte non avrebbe applicato la pena base nella minima entità prevista per l'omicidio, né calcolato la diminuzione massima per le due circostanze attenuanti ravvisate nel fatto. 5. Il 14 agosto 2012 il difensore ha depositato memoria, nella quale replica al ricorso del pubblico ministero sia con riguardo all'attenuante della provocazione che, contrariamente all'assunto della parte pubblica, sarebbe stata correttamente riconosciuta nel caso di specie dal giudice di appello sia con riguardo all'operatività della recidiva che, sempre correttamente, sarebbe stata esclusa nella sentenza impugnata, non risultando contestata la recidiva di cui al comma quinto dell'art. 99, ma genericamente la recidiva prevista dalla stessa norma da intendersi, pertanto, come semplice e facoltativa. Si sarebbe, inoltre, verificata una preclusione endoprocessuale avendo il primo giudice escluso l'aumento per la supposta ma non contestata recidiva ex art. 99, comma quinto, cod. pen., senza che il pubblico ministero avesse proposto appello avverso tale punto della decisione. Considerato in diritto 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2.1. Il primo motivo del ricorso del pubblico ministero non è fondato. Il giudice di appello non ha violato l'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen. e, neppure, è incorso in contraddizione nel riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. E, invero, al di là dell'avverbio utilizzato in due passaggi della motivazione, a pagine 10 e 12 della sentenza, laddove il giudice ha qualificato come assolutamente sproporzionata la reazione dell'imputato all'approccio sessuale tentato nei suoi confronti dalla vittima, la Corte territoriale, nella parte più analiticamente esplicativa delle ragioni della riconosciuta attenuante, ha adeguatamente giustificato, senza incorrere in violazioni delle norme giuridiche e delle regole della logica, la riconosciuta attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, comma primo, n. 2 , cod. pen., sottolineando la concorrente sussistenza dei tre elementi costitutivi di essa il fatto ingiusto altrui, costituito dall'approccio sessuale agito dal P. nei confronti del giovane S., stremato e sul punto di abbandonarsi al riposo lo stato d'ira suscitato da tale condotta nell'ospite, sentitosi usato e tradito la violenta rivolta del molestato contro il suo molestatore, senza necessità di proporzione tra il fatto ingiusto altrui e la reazione da esso suscitata sulla estraneità dei requisiti di adeguatezza e proporzione all'attenuante della provocazione v., tra le molte, Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, dep. 30/07/2010, Luciano, Rv. 248375 . Nella ricostruzione dei rapporti tra i soggetti antagonisti la Corte territoriale ha anche valorizzato l'influenza esercitata sulla condotta dello S. dal precedente abuso sessuale da lui subito, circa cinque anni prima, da parte dello stesso P. e di altra persona, rappresentando come il più recente approccio agito dalla vittima avesse scatenato una reazione particolarmente violenta anche per il risveglio nell'imputato, non omosessuale, della precedente esperienza traumatica subita sulla provocazione cosiddetta per accumulo Sez. 1, n. 40550 del 22/09/2004, dep. 15/10/2004, Angiuoni, Rv. 230627 n. 13921 del 2010, Rv. 246658 n. 4695 del 2011, Rv. 249558 . Il riconoscimento dell'attenuante della provocazione è stato, dunque, motivato sia sincronicamente in relazione alla gravità dell'insulto subito dall'agente nel contesto di un rapporto che avrebbe dovuto essere di mera ospitalità nei riguardi di una persona in precarie condizioni psico-fisiche per abuso di droga sia diacronicamente in relazione ai pregressi rapporti tra le parti esasperanti la rivolta dello S. nei confronti del P., del quale già in passato aveva subito l'invadenza omosessuale contraria alle proprie inclinazioni. Nella complessiva economia della motivazione della sentenza impugnata sul tema, la qualificazione della reazione dello S. al comportamento del P. come assolutamente sproporzionata non ha inteso, dunque, richiamare l'assenza del necessario nesso causale che deve esistere tra offesa e risposta perché sia riconoscibile l'attenuante della provocazione, ma piuttosto sottolineare, attraverso la parossistica reazione dell'offeso, l'estrema gravità dell'insulto da lui percepito non solo nel presente ma anche nel passato, riattualizzato dal ripetersi della medesima invadenza nella sua sfera intima, senza alcun rispetto per il proprio diverso orientamento sessuale e per le precarie condizioni psico-fisiche in cui si trovava. E certamente compete al giudice di legittimità, nel doveroso sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato, discernere le reali contraddizioni del discorso giustificativo da quelle che tali non sono, poiché attengono esclusivamente alla formulazione letterale, più o meno felice, di un corretto ragionamento giuridico, che, nel caso di specie, ha inteso rimarcare insieme all'assoluta violenza dell'azione omicida anche l'estrema gravità della condotta aggressiva della vittima, come percepita dall'agente, senza negare il rapporto eziologico tra l'una e l'altra. 2.2. Anche il secondo motivo del ricorso del pubblico ministero, in tema di illegittima disapplicazione dell'aumento obbligatorio di pena per la contestata recidiva, è infondato. Premesso che non sussiste la preclusione endoprocessuale indicata nel ricorso dell'imputato, perché la recidiva non è stata esclusa nella sentenza di primo grado ma apprezzata in regime di equivalenza alle attenuanti generiche, sicché l'omesso appello dei pubblico ministero sul punto non preclude l'attuale ricorso della parte pubblica per avere, invece, il giudice di appello escluso l'operatività della medesima recidiva, va detto che la Corte territoriale ha correttamente rilevato che tale aggravante inerente alla persona del colpevole era stata solo genericamente contestata, sia pure con riguardo al delitto di omicidio consumato art. 575 cod. pen. , compreso nell'elenco dei reati di maggiore allarme sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a , cod. proc. pen Tale generica contestazione non avrebbe, quindi, consentito di correlare l'aumento obbligatorio previsto dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., per la commissione da parte del recidivo di uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a , cit., ad alcuna delle forme di recidiva previste dai primi quattro commi dell'articolo 99, e, in ogni caso, non essendo stata specificamente contestata la recidiva reiterata di cui al comma quarto dello stesso art. 99, per la quale soltanto sussiste il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., non sarebbe stato inibito, ove fosse stata applicata una recidiva diversa da quella reiterata, il giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti rispetto ad essa, formulato sia pure in via subordinata dalla Corte di merito per la maggiore pregnanza attribuita alle riconosciute attenuanti della provocazione e generiche a favore dell'imputato. Va, in proposito, precisato che l'art. 99, comma quinto, cod. pen. non configura un'autonoma specie di recidiva, ma si limita a prevedere un obbligatorio aumento di pena per coloro che rispondono di uno dei delitti sintomatici di maggiore pericolosità sociale, elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a , cod. proc. pen., in correlazione con una o più delle quattro forme di recidiva, di cui ai primi quattro commi dello stesso articolo semplice, monoaggravata, pluriaggravata e reiterata Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011, dep. 24/05/2011, Indelicato, Rv. 249664 . La natura di circostanza aggravante della recidiva nelle sue varie specie, con diversa incidenza di ciascun tipo sul trattamento sanzionatorio, ne impone in ogni caso la specifica contestazione, da correlare all'aumento obbligatorio previsto dal comma quinto dell'art. 99 cod. pen. quando il nuovo delitto rientri in quelli indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a , cod. proc. pen. sulla necessaria contestazione tipologica della recidiva Sez. 2, n. 10931 del 07/02/1991, dep. 04/11/1991, Padovano, Rv. 188485 Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, dep. 28/05/1996, Caccavallo, Rv. 205072 Sez. 3, n. 5849 del 20/01/2010, dep. 12/02/2010, Oudhini Rv. 246195 e sulla necessità che il nuovo delitto sia compreso tra quelli indicati nel citato art. 407 del codice di rito, non rilevando invece se il delitto per cui è già intervenuta condanna sia o meno incluso nel medesimo elenco Sez. 1, n. 46875 del 12/11/2009, dep. 09/12/2009, Moussaid, Rv. 246254 Sez. 1, n. 36218 del 23/09/2010, dep. 11/10/2010, Pisanello, Rv. 248289 . Ne consegue che la generica contestazione di recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. , come testualmente formulata nel caso in esame, a persona imputata di omicidio consumato, previsto dall'art. 575 cod. pen., osta all'applicazione dell'aumento obbligatorio previsto dal comma quinto dello stesso articolo 99, poiché non precisa a quale tipo di recidiva esso deve essere correlato, e comunque non inibisce, nel concorso di circostanze attenuanti, il giudizio di prevalenza di quest'ultime, escluso, ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., solo nei casi di recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, non specificamente contestata nella fattispecie. Con le predette precisazioni e rettificazioni in diritto, in applicazione dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., va dunque ritenuto legittimo il giudizio della Corte di merito di non operatività della recidiva obbligatoria perché genericamente contestata con riguardo al tipo correlativo, con il conseguente rigetto del motivo di ricorso del pubblico ministero sul punto. 3.1. Passando all'esame del gravame proposto dal difensore, il primo motivo attinente al difetto di motivazione per illogicità, in relazione all'omesso riconoscimento del vizio parziale di mente, è infondato. La Corte territoriale, senza eludere l'esame della consulenza tecnica di parte, ma al contrario sottoponendo la stessa ad accurato vaglio critico, con motivazione adeguata e coerente ha spiegato che i disturbi della personalità dell'imputato, come tali definiti dal suo consulente, che li ha qualificati come disturbo post traumatico da stress, disturbo borderline con tratti marcati di tipo evitante-dipendente , aggiungendovi i problemi con la coppia genitoriale adottiva , non erano di intensità tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere dello S. e non erano stati causalmente rilevanti rispetto all'azione omicidiaria. Tale giudizio è stato fondato, innanzitutto, sulla valutazione del comportamento dell'imputato immediatamente successivo al reato e sulla altrettanto tempestiva e spontanea sua resipiscenza, l'uno e l'altra sintomatiche di lucidità e congruità delle azioni al contesto di riferimento subito dopo l'omicidio, infatti, lo S., consapevole della gravità dell'atto commesso, si allontanò dalla casa della vittima portando con sé il cellulare e un apparecchio televisore del P. e utilizzando per i suoi spostamenti la minicar Aixam della vittima, successivamente abbandonata il giorno dopo, sorpreso dagli operatori del pronto soccorso e ricoverato in ospedale, si allontanò dal nosocomio recandosi al Ser.T., dove confidò al suo medico di fiducia il delitto commesso e immediatamente dopo ripeté la confessione alla polizia e all'autorità giudiziaria. La non ricorrenza di una grave diminuzione della capacità di intendere e di volere, sia pure circoscritta al solo momento dell'azione omicidiaria, è stata, inoltre, ritenuta compatibile con gli esiti della stessa consulenza di parte, della quale la Cotte di merito ha evidenziato, da un lato, la ricchezza descrittiva dei pretesi disturbi della personalità dello S. e, dall'altro, la povertà argomentativa nel rispondere al cruciale quesito circa il nesso eziologico tra quei disturbi e la specifica azione delittuosa, avendo il consulente, Dott. C., ricondotto l'azione omicidiaria al solo disturbo post-traumatico da stress asse I attribuito allo S., nei confronti del quale l'approccio sessuale del P. avrebbe funto da detonatore della riattualizzazione del trauma precedentemente subito per analogo comportamento tenuto dalla vittima nei suoi confronti. Tale ricostruzione, secondo la corretta annotazione della Corte territoriale, vale però a spiegare la dinamica psicologica del delitto, ma non giustifica la supposta eziologia psicopatologica di essa, sulla quale lo stesso consulente omette una congrua risposta, sicché coerentemente sono stati esclusi, nel caso in esame, i requisiti di intrinseca gravità ed efficienza causale del precedente, peraltro remoto, rispetto alla specifica condotta criminosa che il disturbo della personalità deve possedere ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, dep. 08/03/2005, Raso, Rv. 230317 . 3.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal difensore in merito all'entità, reputata eccessiva, dei trattamento sanzionatorio non avendo la Corte applicato come pena base il minimo edittale previsto per l'omicidio e, neppure, la diminuzione massima per le due attenuanti provocazione e generiche riconosciute, nonostante l'esclusa operatività della recidiva, è inammissibile, perché postula una rivisitazione nel merito del potere discrezionale del giudice nella dosimetria della pena, il quale, nel caso di specie, ha tenuto dialetticamente conto, da un lato, degli elementi a favore dell'imputato attraverso il doppio riconoscimento di attenuanti e, dall'altro, degli elementi denotanti una particolare efferatezza della condotta criminosa, vieppiù esaltata dalla condizione di sovreccitazione per abuso di alcool e cocaina in cui si trovava l'imputato. 4. Segue il rigetto di entrambi i ricorsi proposti e, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente, S., al pagamento delle spese processuali.