Registrazioni di conversazioni effettuate dal privato: l’utilizzabilità processuale è subordinata al modus operandi

Ove la registrazione delle conversazioni tra presenti sia realizzata dal privato, ma avvenga su indicazione e con la strumentazione tecnica della polizia giudiziaria, si rientra nell’alveo di quelle attività che incidono sul diritto alla segretezza delle comunicazioni per le quali è richiesto, ad substantiam, un prodromico provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14665 depositata il 28 marzo 2013. Il caso. La Corte di Appello di Milano confermava in toto la sentenza del Tribunale di Pavia, sulla cui scorta C.M.P. era stato condannato per il delitto di concorso in estorsione. Avvero tale statuizione l’imputato ricorreva per cassazione deducendo diversi motivi di gravame, tra cui, in via principale, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione con precipuo riferimento alla utilizzazione delle registrazioni che la persona offesa aveva effettuato delle conversazioni avute con l’imputato, essendo state le stesse realizzate non autonomamente dal soggetto passivo del reato, ma su indicazione e con la strumentazione tecnica della polizia giudiziaria, il che sarebbe causa di inutilizzabilità . Il contrasto giurisprudenziale. La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come, relativamente alla utilizzabilità o meno delle registrazioni di conversazioni effettuate dai privati, sia necessario distinguere due differenti ipotesi la prima, ove l’attività captativa sia il risultato di totalmente autonoma ed indipendente iniziativa privata la seconda, allorquando, invece, la predetta attività, per quanto realizzata dal privato, sia comunque caratterizzata da un qualche ausilio fornito dalla polizia giudiziaria. Infatti, nulla quaestio nel primo caso non trattandosi di intercettazioni in senso tecnico, ma di registrazioni private di conversazioni tra presenti, le stesse non saranno assoggettate alla rigorosa disciplina di cui agli artt. 266 e ss del codice di rito ma, al contrario, potranno essere legittimamente acquisite al processo ai sensi dell’art. 234 c.p.p., alla stregua di una particolare forma di documentazione fonografica del colloquio. Per il caso in cui, invece, la registrazione, per quanto effettuata dal privato, sia comunque caratterizzata da un qualche concreto apporto degli organi inquirenti, sussiste un contrasto all’interno della Corte Regolatrice. Da un lato, l’orientamento che esclude una sostanziale differenza tra la registrazione realizzata in forma totalmente autonoma del privato e quella frutto di un qualche ausilio – compresi l’indicazione e la strumentazione – fornito dalla polizia giudiziaria. Dall’altro, l’orientamento contrapposto, sulla scorta del quale nel caso in cui le registrazioni siano state effettuate dal privato, ma con strumenti della p.g., l’utilizzabilità delle stesse sarà subordinata alla sussistenza di un prodromico provvedimento autorizzativo da parte della autorità giudiziaria, e ciò al fine di evitare un surrettizio aggiramento delle regole afferenti il ricorso allo strumento delle intercettazioni, nel pieno rispetto del bene costituzionalmente garantito della segretezza delle comunicazioni. In effetti, secondo l’orientamento in argomento – cui aderisce anche lo stesso Supremo Collegio assegnatario del ricorso de quo – qualunque attività di registrazione privatamente effettuata che, però, presupponga un qualche intervento degli organi inquirenti, dovrà essere interpretata alla stregua di una normale attività investigativa e, come tale, dovrà essere assoggettata alla relativa disciplina processualistica. Donde, la utilizzabilità delle registrazioni di comunicazioni tra presenti effettuate dal privato, ma sulla scorta di specifiche indicazioni della p.g. e per il tramite di strumentazione tecnica dalla stessa messa a disposizione, sarà ad substantiam subordinata alla prodromica sussistenza di un provvedimento autorizzativo della autorità giudiziaria. L’incidenza delle registrazioni inutilizzabili sulla decisione di merito. Nella fattispecie de qua , la mancanza del preventivo provvedimento motivato dispositivo dell’attività captativa, necessariamente va ad inficiare la utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla persona offesa. Conseguentemente, in base al principio giurisprudenziale del c.d. criterio di resistenza , una volta chiarita la inutilizzabilità processuale di tali elementi probatori, la Corte di legittimità dovrà valutare se, ed eventualmente in che termini, gli stessi abbiano avuto una effettiva incidenza sulla sentenza del Giudice di merito. Diversamente detto, sarà necessario verificare se, senza l’utilizzazione di tali elementi di prova, la decisione sarebbe stata la stessa oppure, al contrario, il convincimento del Giudice sarebbe radicalmente mutato. Nel caso de quo , il Supremo Consesso ha ritenuto che, stante la sussistenza di elementi probatori ultronei rispetto alle registrazioni in questione, il fatto delittuoso risulta pienamente accertato anche prescindendo dalle registrazioni dichiarate inutilizzabili che, pertanto, nessun peso decisivo hanno avuto sulla decisione finale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 - 28 marzo 2013, n. 14665 Presidente Petti – Relatore Carrelli Palombi di Montrone Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22/11/2011, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Pavia del 17/12/2007, che aveva condannato C.M.P. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di estorsione in concorso. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di nullità del capo d'imputazione per indeterminatezza dello stesso, inutilizzabilità delle deposizioni di G.L. , G.P. , S.F. , correlazione fra i capi a e b , difetto di motivazione come conseguenza dell'erronea vantazione delle prove e di mancanza degli elementi costitutivi del reato. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore, sollevando i seguenti motivi di gravame 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b , c ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191, 234, 266 e 357 cod. proc. pen. Si duole in particolare dell'utilizzazione delle registrazioni effettuate dalla persona offesa in seguito ad indicazione ed organizzazione da parte della polizia giudiziaria ed eccepisce l'assenza di qualsiasi motivazione sull'eccepita inutilizzabilità delle suddette registrazioni. 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett. b , c ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 55, 56 e 191 cod. proc. pen. e 9 legge 146/1990 si duole, al riguardo, dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria in merito alla consegna del denaro da parte della persona offesa al ricorrente, che si sarebbe spinta sino ad un intollerabile coinvolgimento nella realizzazione del reato, con conseguente inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 503, 533 e 546 cod. proc. pen Lamenta, in particolare, la riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché la mancanza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto di estorsione. 2.4. riproposizione delle eccezioni di nullità sollevate con l'atto di appello al quale si riporta. Considerato in diritto 3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi proposti. 3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che in via di principio, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che le registrazioni di conversazioni fra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non richiedono l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni in tale direzione si è affermato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia ammessa ad assistervi difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la terzietà del captante. Difatti la comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a far parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, sempreché, per la particolare qualità rivestita dagli interlocutori o per lo specifico oggetto della conversazione, non vigano specifici divieti alla divulgazione, come ad esempio nel caso del segreto di ufficio. In sostanza, al di fuori di tale ultima esemplificata ipotesi, ciascuno dei soggetti presenti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, quali la registrazione, per documentare il contenuto della conversazione con la registrazione, quindi, il soggetto interessato si limita a memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dagli altri interlocutori. Detta registrazione potrà poi essere acquisita al processo in forza dell'art. 234 cod. proc. pen., che qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, fa fonografia o qualsiasi altro mezzo ed il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio sez. U. n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225566 . Sicuramente diversa è, però, l'ipotesi ricorrente nel caso di specie, laddove risulta dalla stessa sentenza impugnata che la registrazione è stata effettuata dal privato sulla base delle indicazioni fornite dalla polizia giudiziaria, la quale procurava alla persona offesa il registratore e provvedeva poi alle trascrizione della registrazione effettuata. Nell'esame di tale specifica fattispecie si sono registrati nell'ambito delle decisioni di questa Corte di legittimità due diversi orientamenti sulla base del primo veniva esclusa una sostanziale differenza nell'ambito delle registrazione effettuate dal privato a seconda che l'iniziativa venga o meno assunta sulla base di un'indicazione fornita dalla polizia giudiziaria ed attraverso un apparecchio dalla stessa fornito al privato sez. 2 n. 42486 del 5/11/2002, Rv. 223351 sez. 1 n. 14829 del 19/2/2009, Rv. 243741 . Viceversa, sulla base di un secondo orientamento, al quale il Collegio per le ragioni che si diranno ritiene di dovere aderire, si è riconosciuta l'inutilizzabilità di registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione messigli a disposizione dalla polizia giudiziaria ciò in quanto si verrebbe, in questo modo, a realizzare un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso allo strumento tipico delle intercettazioni, unico idoneo a comprimere legittimamente il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni sez. 6 n. 44128 del 6/11/2008, Rv. 241610 . E secondo il Collegio la correttezza di tale seconda impostazione scaturisce dalla distinzione formulata dalle sezioni unite di questa Corte, sia pure con riferimento alla tematica delle videoregistrazioni, fra documento ed atto del procedimento oggetto di documentazione sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Rv. 234267 segnatamente si è, al riguardo, chiarito che le norme sui documenti sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori e comunque non in vista ed in funzione del processo nel quale si chiede che vengano acquisiti. In tal senso si è ritenuto che solo le videoregistrazioni effettuate fuori del procedimento possono essere acquisite al processo come documenti, venendo a costituire una prova documentale viceversa le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria rappresentano la documentazione dell'attività investigativa e rientrano nella diversa categoria delle prove atipiche di cui all'art. 189 cod. proc. pen Calando i principi affermati dalle sezioni unite nel caso di specie deve osservarsi che la registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori, d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchio da questa fornita, non costituisce un documento formato al di fuori del procedimento, utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., rappresentando, invece, la documentazione di un'attività investigativa che viene ad incidere sul diritto alla segretezza delle comunicazioni e conversazioni tutelato dall'art. 15 Cost., la cui limitazione presuppone un controllo da parte dell'autorità giudiziaria. E, come già ritenuto da questa Corte, dette registrazioni, implicando un minor grado di intrusione nella sfera privata rispetto alle intercettazioni, possono essere legittimamente effettuate in presenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può ben essere anche un decreto emesso dal pubblico ministero, non occorrendo il rispetto delle forme di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. sez. 2 n. 23742 del 7/4/2010, Rv. 247384 . Solo attraverso tali formalità viene ad essere assicurato quel livello minimo di garanzie idoneo ad rispettare la previsione contenuta nell'art. 8 CEDU, essendo assicurata un'adeguata tutela contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri nella vita privata. E come si diceva nel caso di specie il descritto livello minimo di garanzie non è stato rispettato, in quanto la persona offesa G. ha registrato le conversazioni su espressa indicazione della Polizia Giudiziaria, utilizzando un apparecchio fornito da quest'ultima. E si vuole a quest'ultimo riguardo significare che non è tanto, come pare desumersi dalla giurisprudenza precedente, quest'ultimo l'elemento dirimente, in quanto la sostanza non muterebbe ove la polizia giudiziaria si limitasse ad invitare il privato ad eseguire le registrazioni, pur senza fornirgli l'apparecchio. Difatti ciò che rileva, ai fini del rispetto del precetto costituzionale sulla libertà e segretezza delle comunicazioni e conversazioni, è l'intervento della polizia giudiziaria nell'attività svolta dal privato ove non sia quest'ultimo ad assumere autonomamente l'iniziativa di registrare le conversazioni con i propri interlocutori, ma ciò avvenga sulla base delle direttive fornite dalla polizia giudiziaria si rientra nell'ambito di quelle attività che incidono sul diritto alla segretezza delle comunicazioni e conversazioni, per le quali è necessario un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria. Prima di dichiarare l'inutilizzabilità della prova rappresentata dalle registrazioni effettuate dalla persona offesa su indicazione della polizia giudiziaria, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio di dovere, in adesione al costante orientamento di questa Corte regolatrice sez. 5 n. 37694 del 15/7/2008, Rv. 241299 , verificare se dalla suddetta prova, fondatamente contestata, si possa prescindere per la decisione. Ciò sulla base del cosiddetto criterio di resistenza applicabile anche nel giudizio di legittimità, nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito si tratta, appunto, di valutare la struttura argomentativa della decisione impugnata, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento Sez. 5 n. 569 del 18/11/2003, Rv. 226972 sez. 6 n. 10094 del 22/2/2005, Rv. 231832 . Ed in applicazione di tali principi rileva il Collegio che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come il fatto contestato risulti compiutamente accertato sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, considerate legittimamente attendibili, in quanto confortate da ulteriori elementi probatori nonché sulla base di quanto avvenuto sotto la diretta osservazione degli agenti operanti in tale direzione dall'argomentare dei giudici di merito risulta che le registrazioni in contestazione hanno rappresentato soltanto un ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, considerate già, in forza di altri elementi, attendibili. Le su esposte considerazione ed in particolare il ricorso al sopra enunciato criterio di resistenza impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso dedotto, senza che debba essere dichiarata l'inutilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla persona offesa. 3.2. Infondato risulta il secondo motivo di ricorso, risultando dalla sentenza impugnata che l'azione della polizia giudiziaria si è svolta legittimamente ed in modo del tutto compatibile con le funzioni ad essa assegnate dall'art. 55 cod. proc. pen Ed infatti, come già in altre occasioni questa Corte ha avuto modo di affermare sez. 2 n. 44319 del 18/11/2005, Rv. 232506 , se, come nel caso di specie, la consegna del denaro da parte della persona offesa sia avvenuta per effetto di violenza o minaccia, la circostanza che il soggetto passivo si sia preventivamente rivolto alla polizia giudiziaria per denunciare le intimidazioni subite non elide l'evento del costringimento, con la conseguenza che l'assenso alla collaborazione nelle indagini non elide il nesso di causalità fra la condotta violenta o minacciosa e la costrizione alla condotta pretesa. 3.3. Ugualmente infondato risulta il terzo motivo di ricorso, risultando da entrambe le decisioni di merito, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, che l'attendibilità della persona offesa aveva trovato conferma in ulteriori elementi probatori. Ed il ragionamento seguito dalla Corte territoriale appare conforme al costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale, il convincimento sull'attendibilità della persona offesa, in quanto sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità sez. 2 n. 3438 del 11/6/1998, Rv. 210937 . Quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione nella forma consumata ugualmente la motivazione della sentenza impugnata, integrata da quella del giudice di prime cure, risulta esaustiva e conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte. Ed al riguardo, infatti, si è affermato che si ha consumazione e non mero tentativo di estorsione, allorché, come nel caso di specie, la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estortore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto sez. 2 n. 27601 del 19/6/2009, Rv. 244671 . 3.4. Il quarto motivo risulta del tutto generico, limitandosi a riportarsi genericamente ad eccezioni di nullità non meglio precisate che sarebbero state sollevate con l'atto di appello, omettendo di indicare di quali atti si tratti e di trascriverne o illustrarne il contenuto, come sarebbe stato suo onere in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale sez. 1 n. 6112 del 22/1/2009, Rv. 243225 sez. 4 n. 3360 del 16/12/2009, Rv. 246499 sez. 5 n. 11910 del 22/1/2010, Rv. 246552 . 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.