La mancata allegazione del provvedimento restrittivo non preclude l’esecuzione del MAE

Quali sono le condizioni per accogliere la richiesta di consegna ad autorità giudiziaria straniera che abbia disposto l’arresto del soggetto?

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14759 depositata il 28 marzo 2013 investita della questione su un punto in particolare con riferimento al mandato d’arresto europeo. Il caso. La vicenda prende le mosse dall’atto della Procura di Innsbruck con cui viene disposto l’arresto di un cittadino albanese in relazione a delitti di furto aggravato in abitazione e la conseguente richiesta di consegna che viene accolta dalla Corte di appello di Bologna. Da qui il ricorso del cittadino albanese con formulazione di rilievi di contestazione sia in ordine alla decisione di consegna sia relativamente al provvedimento restrittivo di libertà emesso in sede cautelare. Carenza nell’allegazione. Il nodo principale della questione – con la conseguente doglianza difensiva – si incentra sulla violazione dell’art. 6, comma 3, l. 22 aprile 2005 n. 69 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri a causa della mancata allegazione alla richiesta di arresto di copia del provvedimento restrittivo dell’autorità Austriaca che si chiede di eseguire. In buona sostanza, secondo la difesa l’assenza di tale allegazione non può essere superata in alcun modo dalla, pur presente nella richiesta, indicazione dei fatti di reato per cui si procede e degli estremi del provvedimento impositivo, cioè degli unici elementi a cui fa richiamo la segnalazione nel sistema informativo Schengen S.I.S. , sulla base della quale si è eseguito l’arresto. In particolare, la mancata allegazione, a cura dell’autorità richiedente, delle norme che si assumono violate avrebbe reso illogica la motivazione della sentenza della Corte di appello territoriale nella valutazione del requisito della doppia incirminabilità, in quanto si sarebbe determinata la mancanza di un requisito legittimante la consegna del cittadino straniero. La segnalazione nel sistema informativo. Gli Ermellini , dopo aver esaminato attentamente la questione, dichiarano l’infondatezza del ricorso, evidenziando la correttezza dell’operato della Corte di merito con riferimento alla segnalazione S.I.S. che conteneva tutti gli elementi elencati nell’art. 6, l. 69/2005, sopraggiungendo inoltre l’acquisizione del mandato di arresto che conteneva le medesime specificazioni, con l’individuazione delle norme di legge violate e la descrizione del reato attribuito al ricorrente. Pertanto, secondo il Palazzaccio, la circostanza che non sia materialmente stato allegato il testo delle disposizioni violate non è elemento preclusivo alla consegna, poiché tassativi sono i motivi di rifiuto individuati dalla l. 69/2005. La Suprema Corte ribadisce che in casi come quello di specie, dove risulti dalla descrizione dei fatti l’attribuzione all’interessato di azioni di furto in abitazione, rispetto alle quali non può sussistere alcun dubbio riguardo alla doppia incirminabilità, la mancanza del testo di legge non incide sull’accertamento delle condizioni di consegna e conseguentemente non ne può precludere l’esecuzione. Custodia cautelare. Inoltre, secondo gli Ermellini , il rilievo della difesa sulla presenza di elementi ostativi alla consegna – previsti dall’art. 18, l. 69/2005 - risulta generico anche in riferimento alla mancata indicazione da parte dell’autorità richiedente della previsione dei termini massimi di custodia, in ragione della notoria presenza – si legge nella sentenza – nel sistema austriaco dei termini massimi di custodia cautelare, risultanti dalla preesistente presenza di rapporti tra i due sistemi giudiziari sulla base dei quali risulta in quel sistema la previsione di limiti massimi per la custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e, una volta iniziato il dibattimento, di un sistema di periodica verifica da parte del giudice della sussistenza delle ragioni giustificatrici del permanere della custodia. Da qui il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 - 28 marzo 2013, n. 14759 Presidente Milo – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna con sentenza del 15/02/2013 ha accolto la richiesta consegna di E S. all'autorità giudiziaria austriaca che ne ha disposto l'arresto con atto della Procura di Innsbruck del 31/12/2012 in relazione a delitti di furto aggravati in abitazione, accertando l'esistenza delle condizioni di legge. 2. Ha proposto ricorso la difesa di S. con il quale si formula rilievo di illegittimità sia con riguardo alla decisione di consegna, che con riferimento al provvedimento restrittivo della libertà emesso in sede cautelare. 2.1. Quanto al primo profilo si deduce violazione dell'art. 6 comma 3 L. 22 aprile 2005 n. 69 per effetto della mancata allegazione alla richiesta di arresto di copia del provvedimento restrittivo dell'autorità straniera che si chiede di eseguire, non superata dalla indicazione dei fatti reato per cui si procede e degli estremi del provvedimento impositivo, unici elementi a cui fa richiamo la segnalazione SIS sulla base della quale si è eseguito l'arresto. 2.2. Si eccepisce mancanza o illogicità della motivazione nella valutazione di esistenza del requisito della doppia incriminabilità, svolta malgrado la mancata allegazione, a cura dell'autorità richiedente, delle norme che si assumono violate da tale assenza si desume la mancanza di un requisito legittimante la consegna, impeditiva del riconoscimento. 2.3. Si censura la mancanza e l'illogicità della motivazione nella vantazione di assenza delle condizioni ostative, con particolare riferimento all'essenzialità della valutazione del provvedimento di cattura, in assenza del quale non è possibile operare le valutazioni obbligatorie previste per la verifica della condizione di cui all'art. 18 lett. t l. 22 aprile 2005 n. 69 in ogni caso si deduce mancante l'accertamento di previsione dei limiti temporali alla custodia cautelare richiamati dall'art. 18 lett. e l. cit 2.4. Si lamenta da ultimo la mancata limitazione dell'espiazione pena all'estero, o della custodia cautelare al periodo eccedente la misura della custodia sofferta nel presente procedimento. 3.1. Riguardo alla misura cautelare si eccepisce violazione o erronea applicazione dell'art. 13 comma 3 l. 22 aprile 2005 n. 69 per effetto del mancato rispetto del termine massimo previsto per la permanenza della misura provvisoria dell'arresto. Si ritiene che la cognizione degli elementi essenziali al mantenimento della misura non possa desumersi dalla segnalazione SIS, in quanto atto privo dei requisiti essenziali, individuabili nel testo delle norme incriminatrici, oltre che della traduzione nella lingua italiana. La violazione dedotta avrebbe dovuto comportare, secondo il ricorrente, l'accertamento della perdita di efficacia della misura provvisoria. 3.2. Si deduce con ulteriore motivo violazione dell'art. 13 comma 2 L. 22 aprile 2005 n. 69, in relazione all'art. 9 comma 4 L. cit., in quanto la convalida dell'arresto è stata pronunciata dal magistrato delegato dal Presidente e non dal collegio, come previsto dalla legge. 3.3. Si censura la correttezza della decisione sotto l'aspetto della valutazione dell'adeguatezza della misura massima, quale unica idonea a garantire le esigenze della consegna, richiamando la possibilità di applicare a tal fine la misura degli arresti presso il domicilio del fratello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Si deve osservare che in maniera univoca risulta acquisito che si può procedere all'arresto a fini di consegna anche sulla base della segnalazione SIS, ove questa contenga tutti gli elementi identificativi della richiesta, elencati nell'art. 6 L. 22 aprile 2005 n. 69, come avvenuto nel concreto e che, nella specie, è sopraggiunta l'acquisizione del mandato di arresto, contenente le medesime specificazioni, con individuazione delle norme di legge violate e la descrizione dell'azione illecita attribuita al ricorrente. La circostanza che non sia materialmente stato allegato il testo delle disposizioni violate non è elemento preclusivo alla consegna poiché tassativi sono i motivi di rifiuto, individuati dagli artt. 18, 6 e 7 della legge in esame ove, come nella specie, risulti dalla descrizione dei fatti l'attribuzione all'interessato di azioni di furto in abitazione, rispetto alle quali non può sussistere alcun dubbio riguardo alla doppia incriminabilità Sez. 6, n. 17650, 10/4/2008-15/4/2008, Avram, Rv. 239679 Sez. 6, n. 17797, 5 maggio 2011 - 6 maggio 2011, Dragutinovic , la mancanza del testo di legge non incide sull'accertamento delle condizioni di consegna e conseguentemente non ne può precludere l'esecuzione. Generico è il rilievo contenuto in ricorso sulla presenza di elementi ostativi alla consegna, previsti dall'art. 18 l. cit., anche in riferimento alla mancata indicazione da parte dell'autorità richiedente della previsione dei termini massimi dei custodia, in ragione della notoria presenza nel sistema austriaco dei termini massimi di custodia cautelare, risultanti dalla preesistente presenza di rapporti tra i due sistemi giudiziari sulla base dei quali risulta in quel sistema la previsione di limiti massimi per la custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e, una volta iniziato il dibattimento, di un sistema di periodica verifica da parte del giudice della sussistenza delle ragioni giustificatrici del permanere della custodia Sez. 6, n. 12405 del 20/3/2007 - 23/3/2007, Marchesi, Rv. 235907 sul mancato specifico esame degli altri elementi, la deduzione difensiva è priva di indicazione concreta della presenza degli ulteriori elementi ostativi, riferibili al caso di specie. 3. I motivi di ricorso riguardanti la misura cautelare risultano allo stato inammissibili per mancanza di interesse Sez. 6, Sentenza n. 11325 del 12/03/2008, dep. 13/03/2008, imp. Chelcea, Rv. 238726 . Lo stato della procedura infatti, aprendo la fase esecutiva a seguito della contestuale decisione di consegna, preclude ogni decisione sulla misura cautelare. 4. Non incide sulla legittimità della decisione di consegna la mancata previsione del necessario computo, al fine del calcolo del complessivo termine di custodia, del periodo di esecuzione dell'arresto a fini di consegna subito nel corso del procedura, poiché questo costituisce un effetto automatico dell'azione di collaborazione giudiziaria, che non richiede una specifica pronuncia. Nella specie, a fini esecutivi, si rileva che l'interessato è stato arrestato ininterrottamente dal 9 gennaio 2013, fino alla materiale consegna. 5. il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è tenuta alle comunicazioni di cui all'art. 22 comma 5 L. 22 aprile 2005 n. 69. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 l. n. 69 del 2005.