Sproporzione tra valore del bene e reddito, ma bisogna calcolare anche le somme accantonate negli anni

Se così non fosse, il giudizio limitato alla proporzione tra acquisto stesso ed i redditi conseguiti nel solo anno di acquisto risulterebbe arbitrario.

Ad affermarlo è la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11804 depositata il 12 marzo 2013. Il caso. Dopo l’annullamento con rinvio della decisione di sequestro preventivo, disposta nel 2012 dalla Corte di Cassazione, e dopo che il giudice del rinvio aveva disposto la restituzione di alcuni beni immobili e beni aziendali nella sua titolarità e della moglie, l’indagato ricorre nuovamente per cassazione. Sproporzione tra valore delle unità immobiliari e reddito dichiarato. Proprio in Cassazione si giunge ad un nuovo annullamento con rinvio. Il nodo della questione è l’errata indicazione del prezzo di acquisto delle 3 unità immobiliari di cui si chiede il dissequestro. In sede di rinvio era stato infatti confermato il sequestro di detti beni perché il valore degli stessi, pari a 1.890.852 euro secondo i giudici di merito, era da ritenersi sproporzionato rispetto al reddito dichiarato nello stesso anno, pari a 285.580 euro. In realtà, il prezzo delle 3 unità immobiliari è pari a 588.502 euro. L’errore sul maggior prezzo, spiegano gli Ermellini, è stato determinato dalla scorretta mancata considerazione del diverso prezzo di acquisto e cioè quello che risultava realmente pagato a seguito di asta pubblica . Le somme sono state accantonate nel corso degli anni. Inoltre, la S.C. sottolinea la mancata applicazione della regola di esperienza secondo cui l’acquisto di un immobile prevede impieghi di somme accantonate negli anni precedenti, diventando così arbitrario il giudizio limitato alla proporzione tra acquisto stesso ed i redditi conseguiti nel solo anno di acquisto . Senza contare, poi, che l’indagato, solo nel 2003, aveva venduto immobili per un valore di 1.500.000 euro, pertanto ben poteva acquistare altri beni per un valore di circa 600mila euro. Tutto da rivedere dunque, e la palla passa nuovamente al Tribunale di Salerno.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 febbraio – 12 marzo 2013, n. 11804 Presidente Milo – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto G L. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 10 ottobre 2012 del Tribunale del riesame di Salerno, che, dopo l'annullamento con rinvio delle precedenti ordinanze di riesame 6 febbraio 2012, da parte della II sezione della Corte di Cassazione sentenze 30950/12 e 30951 , in parziale riforma della ordinanza di sequestro preventivo 21 dicembre 2011 del Tribunale di Salerno ex articolo 321 comma 2 cod. proc. pen. e articolo 12 sexies comma primo del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in Legge 07/08/1992 num. 356 del 7 agosto 1992 , ha disposto la restituzione di alcuni beni immobili e beni aziendali nella titolarità del ricorrente e della moglie R.A. , confermando nel resto. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte. La Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione di sequestro rilevando che, attesa la pacifica circostanza della riferibilità dei beni intestati alla R. , al patrimonio del di lei coniuge L. , la valutazione, sulla sussistenza o meno del requisito di legge dato dalla sproporzione tra beni e reddito, andava condotta sul complessivo patrimonio del L. , integrato anche dei beni formalmente in proprietà della R. , laddove invece il Tribunale aveva mantenuto separate le posizioni dei due ricorrenti incorrendo nella violazione dell'articolo 12 sexies. In sede di rinvio il giudice ha disposto la restituzione di alcuni beni immobili e beni aziendali nella titolarità del ricorrente e della moglie R.A. , confermando nel resto. L'odierno ricorso riguarda appunto il sequestro preventivo, ex articolo 321 comma 2 cod. proc. pen. e articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convcrtito nella legge 7 agosto 1992, delle restanti tre unità immobiliari site in Battipaglia alla Via Baratta 204, non restituite. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo del difetto dei criteri legali che giustificano la confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato. Con un secondo motivo si lamenta violazione della legge processuale penale ed in particolare violazione dei presupposti di cui all'articolo 321 comma 2 c.p.p Con un terzo motivo si prospetta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sugli stessi punti ed in particolare rispetto alla ritenuta non proporzionalità dei redditi di G L. per il solo anno 2003. Con un quarto motivo si evidenzia mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta non proporzionalità dei redditi di G L. per il solo anno 2003, per travisamento delle risultanze probatorie e per manifesta contraddittorietà argomentativa. Con un quinto motivo si sostiene violazione del limite del devoluto sottoposto al giudizio del Tribunale a seguito di annullamento con rinvio, posto che il Tribunale ha modificato pur in conseguenza di un errore di fatto e di un ragionamento travisante le risultanze probatorie, quindi illogico il giudizio di proporzione che, proprio in relazione alle stesse tre unità immobiliari, aveva effettuato nella prima ordinanza e che era stato ritenuto congruo dalla Corte di Cassazione. Le doglianze sono fondate per quanto verrà ora argomentato. Il Tribunale di Salerno, in sede di rinvio ha confermato il provvedimento di sequestro limitatamente all'acquisto di tre unità immobiliari nell'anno 2003 per il prezzo peraltro erroneamente indicato in Euro 1.890.852, valore ritenuto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato nello stesso anno Euro 285.580 o anche nell'anno precedente reddito Euro 341.589 - risultato attività economica 1.577.214 . Sul punto il ricorso rileva, in termini corretti, in fatto e in diritto a che il Tribunale ha contraddetto la sua stessa valutazione, effettuata nell'ordinanza del 6-8 febbraio 2012, circa il prezzo di acquisto delle tre unità immobiliari rimaste in sequestro, prezzo indicato in Euro 1.890.852, mentre in realtà esso è pari ad Euro 588.502 b che infatti detta ordinanza, accogliendo la doglianza difensiva, aveva concluso che il prezzo pagato era pari a circa Euro. 588 mila l'errore sul maggiore prezzo fu determinato dalla scorretta mancata considerazione del diverso prezzo di acquisto e cioè quello che risultava realmente pagato a seguito di asta pubblica c che vi è stato travisamento delle risultanze probatorie, desumibile dalla copia del decreto di trasferimento di immobile adottato dal G.d.E. del Tribunale di Salerno il giorno 1-9-93 ed allegato sub 1 alla relazione del C.T. P. , esibita al Tribunale in data 3.2.2012 , laddove emerge che il prezzo pagato dal L. fu di Euro 588.502,67 d che comunque non vi è stata applicazione della regola di esperienza per la quale l'acquisto di un immobile prevede impieghi di somme accantonate negli anni precedenti, diventando così arbitrario il giudizio limitato alla proporzione tra acquisto stesso ed i redditi conseguiti nel solo anno di acquisto e che il Tribunale, non avendo considerato che il giudizio di proporzione deve tener conto oltre che dei redditi, anche dei risultati dell'attività economica, ha così travisato le risultanze probatorie documentate dalla tabella all. 9 relazione di c.t. P. + relative note di trascrizione dalle quali risultava che il L. nel solo anno 2003 aveva venduto beni immobili per un valore di Euro 1.500.000 e, pertanto, ben poteva acquistare altri beni immobili per Euro 600.000 circa da ciò la violazione dell'articolo 12 sexies cit. che indica tra i presupposti della confisca la sproporzione con i risultati dell'attività economica. La Corte rileva la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle cinque deduzioni critiche, le quali nei punti sub a , sub b e sub c hanno evidenziato l'avvenuto travisamento dei dati probatori, acquisiti sul prezzo delle tre unità immobiliari e, nelle successive doglianze punti sub d e sub e , l'utilizzo di un criterio di stima che va considerato scorretto, in quanto non ha consentito di apprezzare, ai fini del giudizio di proporzione , sia i redditi, maturati anche negli anni diversi da quello dell'acquisto, sia la consistenza del patrimonio del L. ricollegabile alla sua attività economica. È invero pacifico, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 12 sexies citato, che il giudizio valutativo, in termini di proporzione o sproporzione del valore dei beni, deve essere sviluppato e condotto sulla doppia linea, convergente, offerta sia dal reddito, conseguito nell'arco temporale di interesse, sia dai risultati ottenuti dalla persona nelle sue attività economiche, nel medesimo periodo. Si impone quindi l'annullamento della gravata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, che, nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva competenza, porrà rimedio alle rilevate invalidità ed al conseguente deficit motivazionale. Il deciso annullamento assorbe la doglianza formulata nel quarto motivo. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.