Il profitto del reato deve essere realizzato in concreto: non basta la mera aggiudicazione dell’appalto

Nel caso di corruzione funzionale all’illegittima aggiudicazione di un appalto, il profitto del reato non può identificarsi non l’intero valore del rapporto instaurato con la PA, bensì con la sola componente di effettivo vantaggio economico che il corruttore consegue.

Con la sentenza n. 4177, depositata il 28 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha così annullato l’ordinanza del Tribunale di convalida di un sequestro preventivo. Corrompe per vincere appalti. E’ indagato per corruzione, turbata libertà degli incanti ed associazione a delinquere. Avrebbe pagato per vincere alcune gare d’appalto della PA. Il g.i.p. dispone il sequestro preventivo per equivalente di quattro vetture nei confronti dell’indagato, per la programmata e remunerata assegnazione fraudolenta delle gare. Il Tribunale rigetta l’istanza di riesame. Il presunto corruttore ritiene però che ci sia stata un’erronea valutazione riguardo al valore sottoponibile a confisca, per una sbagliata quantificazione del profitto che avrebbe ottenuto dalle sue attività illecite. Confisca per equivalente. La Cassazione accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza e rinvia al Tribunale per un nuovo esame. Ricorda che la confisca per equivalente, ex art. 322- ter c.p., può essere disposta nei limiti del valore corrispondente al profitto illecitamente lucrato. Specifica quindi che nel caso di corruzione funzionale all’illegittima aggiudicazione di un appalto, il profitto del reato non può identificarsi non l’intero valore del rapporto instaurato con la PA, bensì con la sola componente di effettivo vantaggio economico che il corruttore consegue in forza del suo comportamento illecito, la quale certamente non comprende il valore a livello di costo delle prestazioni effettivamente fornite alla PA e di cui questa ha definitivamente beneficiato . Il profitto deve essere concreto. Il vantaggio economico illecito deve essere conseguito in concreto, altrimenti non esisterebbe alcun profitto confiscabile. Occorre quindi l’effettivo affidamento e svolgimento dei lavori e la riscossione del pagamento da parte del corruttore. La mera aggiudicazione non basta. L’esborso della PA per la coperture del costo per le prestazioni, non realizza in sé alcun lucro per il corruttore .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 novembre 2012 – 28 gennaio 2013, n. 4177 Presidente De Roberto – Relatore Cortese Ritenuto in fatto Con decreto del 18.06.2012 il GIP del Tribunale di Pistoia disponeva il sequestro preventivo per equivalente di quattro autovetture nei confronti di R.G. , indagato per i reati di cui agli artt. 416, 321 e 353 c.p., relativi alla programmata e remunerata assegnazione fraudolenta di gare pubbliche. Decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse del R. , il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 10.07.2012, la rigettava. Propone ricorso l'indagato a mezzo del difensore, deducendo che illegittima e ingiustificata è la determinazione del profitto delle contestate corruzioni operata dal Tribunale in misura pari al valore degli appalti che la Rosi Leopoldo SpA è riuscita ad aggiudicarsi, posto che, da un lato, il profitto confiscabile al corruttore non può identificarsi con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall'illecito penale dal corrispettivo conseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell'illiceità della causa remota, e, dall'altro, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente postula un'utilità concreta effettivamente conseguita e già nella disponibilità del destinatario, con la conseguenza che nel caso di specie era comunque indispensabile la verifica dell'effettiva quota degli appalti spettanti alla Rosi Leopoldo SpA ove operante in regime di ATI, della concreta stipulazione del contratto a seguito dell'aggiudicazione e dello stato di avanzamento dei lavori condizionante l'entità dei pagamenti da parte della P.A. . Con altro motivo il ricorrente deduce che le autovetture sequestrate appartenevano a soggetto estraneo al reato la Rosi Leopoldo SpA ed egli non ne aveva la disponibilità nel senso, richiesto dalla norma di cui al cpv. art. 322 ter cp., di signoria di fatto sulla cosa. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento del secondo . Non c'è dubbio, invero, che la confisca e il prodromico sequestro preventivo per equivalente di cui al cpv. art. 322 ter cp. può essere disposta nei limiti del valore corrispondente al profitto illecitamente lucrato. Nel caso di corruzione funzionale all'illegittima aggiudicazione di un appalto, tale profitto non può identificarsi con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., bensì con la sola componente di effettivo vantaggio economico che il corruttore consegue in forza del suo comportamento illecito, la quale certamente non comprende il valore a livello di costo delle prestazioni effettivamente fornite alla P.A. e di cui questa ha definitivamente beneficiato v. da ultimo Cass. Sez. 6, n. 42530 del 2012 e precedenti ivi richiamati . È evidente infatti che, se tali prestazioni sono sicuramente strumentali alla realizzazione del suddetto guadagno costituente lo scopo e il risultato concreto del reato, l'esborso effettuato dalla P.A., per la parte riferibile alla copertura dell'oggettivo costo delle medesime, non realizza in sé alcun lucro per il corruttore. L'illecito vantaggio economico deve poi ovviamente essere stato conseguito in concreto non sussistendo altrimenti alcun profitto confiscabile e, a tal fine, non basta evidentemente la mera aggiudicazione dell'appalto ma occorre l'effettivo affidamento e svolgimento dei lavori e la riscossione del pagamento da parte del corruttore. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, attenendosi, per l'individuazione del valore del profitto confiscabile a sensi del cpv. art. 322 ter cp., ai principi suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuovo esame.