Il difensore può assistere anche alle operazioni di sequestro preventivo

Nonostante la lettera della norma si riferisca al solo sequestro probatorio, l’assistenza del difensore ex art. 356 c.p.p. deve ritenersi operante anche quando si proceda a sequestro preventivo.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 532/13, nella quale si specifica anche il termine entro il quale è possibile far valere la nullità degli atti compiuti in violazione del diritto di difesa. Il caso. Un indagato per evasione fiscale ricorre per cassazione a seguito della conferma del sequestro per equivalente di alcuni beni finalizzato alla confisca operata dal Tribunale del Riesame. Il ricorrente contesta essenzialmente violazione di legge con conseguente lesione del diritto alla difesa in quanto il difensore aveva tempestivamente eccepito la nullità dell’impugnato provvedimento, evidenziando l’omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore durante il compimento delle operazioni di sequestro. La garanzia vale anche per il sequestro preventivo. A giudizio degli Ermellini il ricorso è fondato anche se in ordine all’assistenza del difensore l’art. 356 c.p.p. si riferisce al solo art. 354 c.p.p. sequestro probatorio , l’onere imposto deve ritenersi operante anche quando si proceda a sequestro preventivo ed in particolare nelle ipotesi in cui lo stesso sia eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria. Il vizio è deducibile fino alla procedura di riesame. Gli atti compiuti in violazione del diritto di difesa sono affetti da nullità a regime intermedio, che può essere dedotta fino alla procedura di riesame, posto che solo allora si può ragionevolmente presumere che la parte abbia la consapevolezza del diritto di essere avvertita della facoltà di nominare un difensore. Una lettura più restrittiva della norma, pur affermata in altre pronunce di legittimità, non risulterebbe razionale, in quanto non si può pretendere che una persona inesperta di diritto conosca perfettamente le logiche che governano il processo penale. Per questi motivi la S.C. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 dicembre 2012 – 8 gennaio 2013, n. 532 Presidente Gentile – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale del riesame di Benevento, chiamato a pronunciarsi sulla istanza avanzata nell'interesse di F.A. , tendente ad ottenere la revoca del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, disposto dal Gip sui beni del prevenuto, indagato per evasione fiscale, con ordinanza del 13/3/2012, ha confermato il mantenimento della misura cautelare. Propone ricorso per cassazione la difesa del F. con i seguenti motivi - violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp. att. 356, 321 cod.proc.pen. con conseguente lesione del diritto di difesa, censurabile ai sensi dell'articolo 178, co. 1, lett. c , cod. proc. pen., rilevando che la difesa aveva tempestivamente eccepito la nullità dell'impugnato provvedimento con la istanza ex articolo 324 cod.proc.pen., con l'evidenziare l'omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore durante il compimento delle operazioni di sequestro - insussistenza di nesso di pertinenzialità tra quanto sottoposto a misura cautelare reale e il reato per cui si procede, visto che la incolpazione provvisoria attiene a presunte evasioni per i.v.a. e i.r.e.s. da parte della Ferrone s.r.l., condotte tipicamente riconducibili alla sfera societaria e non personale dell'indagato, con la conseguenza che una eventuale garanzia per equivalente andava ricercata ed effettuata sui beni societari e non su quelli personali del prevenuto peraltro il bene sequestrato non può essere identificato quale prezzo alla condotta ascritta al F. . Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. È opportuno sottolineare, in via preliminare, che l'articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. richiama espressamente solo l'articolo 356 stesso codice, che a sua volta rinvia esclusivamente all'articolo 354, ovvero al sequestro probatorio. Questa Corte non ignora il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto, ma ritiene condivisibile l'orientamento secondo il quale l'onere imposto dal predetto articolo 356 cod. proc. pen. debba ritenersi operante anche quando si proceda a sequestro preventivo e, in particolare, in ipotesi in cui lo stesso sia eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria, ex articolo 321, co. 3 bis, cod. proc. pen., in quanto, in tal caso, non possono essere inficiate le garanzie difensive poste dall'ordinamento a favore dell'indagato. Di tal che gli atti compiuti dalla p.g. in violazione del diritto di difesa, relativi alla citata normativa, debbono considerarsi affetti da nullità a regime intermedio, con conseguente applicazione della disciplina ex articolo 180 cod. proc. pen. ex multis Cass.9/10/2008, n. 44538 . Sul punto necessita evidenziare che l'articolo 182 cod. proc. pen., al co. 2, stabilisce che la nullità deve essere eccepita prima del suo compimento, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, e va, pertanto, individuato il termine entro il quale detta eccezione va sollevata il vizio deve ritenersi deducibile sino alla procedura di riesame, posto che solo allora si può ragionevolmente presumere che la parte abbia la consapevolezza del diritto ad essere avvertita della facoltà di nominare un difensore durante il compimento dell'atto di p.g. Cass. 14/5/2009, Di Sturco Cass. 9/10/2008, Elefante , in quanto una diversa lettura della norma, basata sulla interpretazione restrittiva della stessa come affermato da altre pronunce di legittimità, Cass. 14/3/2008, Alberti Cass. 23/3/2011, Mbaye non risulta, ad avviso di questo Collegio, razionale, e ciò perché sarebbe contraddittorio pretendere da una persona estranea alle logiche che governano il processo penale la perfetta conoscenza proprio delle norme che tali logiche governano, essendoci da parte del Legislatore una presunzione iuris et de iure che l'indagato ignori le facoltà ex lege attribuitegli. A quanto osservato consegue che la decisione del Tribunale del riesame di non ritenere tempestiva e rispettosa del dato normativo di cui all'articolo 182 cod. proc. pen. la eccezione di nullità del sequestro, dedotta per la prima volta nella stessa richiesta ex articolo 324 cod. proc. pen., deve considerarsi erronea. La ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, in uno al decreto di sequestro preventivo del 16/2/2012. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale di Benevento in data 16/2/2012 ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 626 cod. proc. pen