Sotto le 2.000 dosi la quantità di droga non si può considerare ingente

In tema di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi valore soglia determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Compete al giudice di merito verificare, alla luce del principio enunciato, la sussistenza della circostanza aggravante contestata. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 49452/12, depositata il 20 dicembre. Il caso. L’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati previsti e puniti dagli articoli 81, 110 c.p. e 73 e 80, comma 2, D.P.R. 309/90 perche deteneva a fini spaccio kg. 24,800 di sostanza stupefacente di tipo marijuana e circa 17,4 kg di tipo cocaina, oltre che di una serie di altre violazioni unificate sotto il vincolo della continuazione. Il giudice di prime e seconde cure riteneva sussistente l’aggravante prevista dall’articolo 80 comma 2 D.P.R. 309/90, posto che la sostanza detenuta era tale da agevolare nell’ambito territoriale di riferimento il consumo da parte di un numero rilevante di tossicodipendenti e quindi un aumento del pericolo per la salute pubblica. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando la erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 80 comma 2 D.P.R. 309/90, e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 81 del codice sostanziale. La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Il problema interpretativo dell’art. 80, comma 2. La Corte, nel dar corso alla disamina del caso concreto, pone quale punto di principio del proprio ragionamento, la sentenza, recentissima 24.05.2012 n. 36258 resa dalle Sezioni Unite, che ha stabilito il principio di diritto così massimato in tema di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’articolo 80 comma secondo D.P.R. 309/90, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi valore soglia determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata”. La necessità di ancorarsi a limiti oggettivi. Tale assunto trova giustificazione nella necessità di disporre di un criterio oggettivo nell’analisi finalizzata a determinare la ingente” quantità di sostanza stupefacente, liberato da riferimenti, al territorio od alla saturazione del mercato, che ben potevano dirsi contrari al disposto dell’articolo 25 comma II della Costituzione. Ai fini di rendere uniforme l’applicazione del disposto della legge, e dunque nell’esercizio proprio del potere di nomofiliachia, la Corte ribadisce, ripercorrendo succintamente l’iter che ha portato alla pronuncia a Sezione Unite, come ai fini di disporre di un dato oggettivo debba farsi riferimento a quanto indicato dal Legislatore in atto di individuare, con le tabelle allegate al d.m. del 2006, i valori soglia e comparare questi con quelle che sono risultate essere le valutazioni medie effettuate dai giudici di merito in relazione ed ordine ai quantitativi di sostanza stupefacente ritenuti atti ed idonei a concretare la sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 80 comma secondo del D.P.R. 309/90. Il confronto – raffronto di detti dati ha portato le Sezioni Unite, proprio con la pronuncia 36258/2012, cui ci si richiama ai fini di una compiuta e dettagliata analisi del percorso logico-giuridico-argomentativo seguito, ad indicare il quantitativo di 2.000 dosi di sostanza stupefacente quale limite inferiore al di sotto del quale l’aggravante dell’ingente quantità non può mai essere contestata. Ovviamente, nel caso di disponibilità in capo all’imputato di quantitativi superiori alle 2.000 dosi di sostanza stupefacente, la condotta può essere dichiarata atta ad integrare l’aggravante di cui si discute solo ed esclusivamente previa valutazione ed analisi da effettuarsi a cura del giudice del merito.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 novembre – 20 dicembre 2012, numero 49452 Presidente Mannino – Consigliere Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16.5.2011 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Catania, emessa il 14.10.2010, con la quale G.P., applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per il reato di cui agli articolo 81, 110 cod.penumero , 73 e 80 comma 2 DPR 309/90 perché illecitamente deteneva, a fini di spaccio, Kg.24,800 di sostanza stupefacente di tipo marijuana e grammi 17,4 circa di sostanza stupefacente di tipo cocaina capo a , ed alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa per il reato di cui agli articolo 81 comma 1, 110 c.p., 2 e 7 L. 895/67 capo b , 81 comma 1, 110 c.p., 23 comma 3 L. 110/5 capo c , 81,110, 648 c.p. capo d , 81, 110 c.p.2 L.895/67 capo e , 81, 110 c.p. e 2 L.895/67 capo f 81 cpv.110, 697 c.p. e 2 L.895/67 capo g , unificati sotto il vincolo della continuazione. Riteneva la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che sussistesse la contestata aggravante di cui all'articolo 80 comma 2 DPR 309/90, in quanto la sostanza stupefacente detenuta era tale da agevolare, nell'ambito territoriale catanese, il consumo da parte di un rilevante numero di tossicodipendenti e quindi un aumento del pericolo per la salute pubblica. Riteneva, altresì, infondata la tesi difensiva in ordine all'unicità dell'atto aver dato cioè la disponibilità del locale per il deposito della droga e delle armi e, comunque, escludeva che potesse esservi unicità di disegno criminoso tra la detenzione dello stupefacente e la detenzione della droga. Riteneva, infine, che non potessero essere concesse le circostanze attenuanti generiche per la estrema gravità dei fatti e per il comportamento processuale, assolutamente negativo, dell'imputato. 2. Propone ricorso per cassazione il P., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 80 comma 2 DPR 309/90. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la sentenza delle sezioni unite numero 17/2000, con la quale si abbandonò il criterio della saturazione del mercato, mostra di non condividere gli arresti giurisprudenziali della sezione quinta secondo cui non possono definirsi ingenti quantitativi di droga quelli che non superino i due chili in caso di droghe pesanti e i cinquanta chili in caso di droghe leggere , reintroducendo così di fatto il superato concetto di ambito territoriale con una serie di valutazioni irrilevanti ai fini dell'applicabilità della circostanza. La normativa, contrariamente all'assunto dei Giudici di merito, non fa alcuna distinzione tra le varie condotte quel che rileva è l'eccezionale lesività per la collettività. Secondo l'assunto della Corte, poi, l'aggressione alla salute pubblica va differenziata con criterio di territorialità, per cui una medesima condotta andrebbe sanzionata diversamente a seconda del luogo in cui venisse posta in essere. Evidente è l'errore nell'applicazione della norma e la violazione del principio di legalità di cui all'articolo 25 comma secondo Cost. La giurisprudenza della quinta sezione della Suprema Corte, al fine di eliminare criteri di incertezza e di opinabilità, ha fatto riferimento a parametri oggettivi nel caso di specie 25 Kg. di marijuana rappresentano meno della metà del dato ponderale indicato dalla Corte di legittimità . Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della continuazione ex articolo 81 c.p. Dagli atti, ed in particolare dalla consulenza dattiloscopica, emerge che il ricorrente, proprietario del garage, non era mai venuto in contatto con le armi o con la droga il che esclude l'ipotesi di una sua presunta attività di cedente a terzi. Come ritenuto dal Giudice di primo grado, sulla base anche della confessione resa dall'imputato confortata dai risultati della consulenza dattiloscopica, il P. aveva messo a disposizione consapevolmente il proprio immobile al fine di consentire l'occultamento di armi e droga. La Corte territoriale ha sovvertito, senza adeguata motivazione, l'impostazione della sentenza di primo grado. Con il terzo motivo denuncia l'erronea applicazione della disciplina del concorso formale tra reati ed, in via subordinata, della continuazione. La stessa sentenza impugnata riconosce che vi è un'unica determinazione volitiva cessione del garage , ma non spiega poi perché non trovi applicazione l'articolo 81 c.p Ma anche ammettendo che il P. spacciasse lo stupefacente e contestualmente detenesse le armi, non vi è ragione per non applicare la disciplina del concorso formale di cui all'articolo 81 c.p 2.1 Con memoria del 2.11.2012 si richiama la sentenza delle Sezioni Unite del 24.5.2012 e si ribadisce che la circostanza aggravante contestata è insussistente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Risolvendo i contrasti giurisprudenziali esistenti sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza numero 36258 del 24.5.2012, hanno affermato il principio così massimato in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'articolo 8O, comma secondo, DPR numero 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi valore soglia , determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. In motivazione si afferma Le tabelle in questione indicano, tra l'altro, i c.d. limiti soglia , cioè i limiti quantitativi massimi previsti, oltre i quali le condotte descritte nell'articolo 73 comma 1 bis del DPR 309/90 sono considerati di regola penalmente rilevanti e, quindi, potenzialmente assoggettabili al trattamento sanzionatolo previsto dal comma 1 del medesimo articolo. Tali limiti, dunque, costituiscono il discrimine tendenziale fra uso personale che non comporta sanzione penale, e le condotte di detenzione penalmente rilevanti . E si precisa, poi Invero proprio dal riferimento al sistema tabellare e dal rilievo diretto e riflesso che esso ha nel sistema, si può e si deve trarre la conclusione che è necessario individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità. Infatti se il legislatore ha positivamente determinato la soglia quantitativa, appunto, di punibilità dunque un limite verso il basso consegue che l'interprete ha il compito di individuare una soglia al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenomelogia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa parlarsi di ingente quantità un limite quindi verso l'alto E quindi Più correttamente tuttavia, per quel che si è anticipato, piuttosto che far riferimento al valore ponderale globale, appare opportuno riferirsi appunto, alle dosi soglia, individuando, come si diceva in 2000 il limite al di sotto del quale non potrà essere di norma contestata l'aggravante della ingente quantità atteso che a tale limite corrispondono, in linea di massima, i valori ponderali individuati come medi rectius non eccezionali dalla giurisprudenza di merito . La soglia così stabilita, come si è chiarito, definisce tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, la ingente quantità non potrà essere di regola ritenuta al di sopra viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito. In altre parole i parametri sopra enunciati non determinano - di per sé automaticamente - se superati, la configurabilità dell'aggravante. Essi invero valgono solo in negativo, nel senso che al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante ex articolo 80 comma 2 deve ritenersi in via di massima non sussistente . 2.1. Compete dunque al Giudice di merito verificare, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, se nel caso di specie sussista la circostanza aggravante contestata. 3. Con i motivi di appello venivano svolte specifiche ed articolate censure in ordine alla erronea applicazione della disciplina del concorso formale tra reati e, in via subordinata, della continuazione. La Corte territoriale senza confutare, con argomentazioni adeguate, tali doglianze, si è limitata ad affermare che il secondo motivo di appello .è basato essenzialmente su una petizione di principio . 4. La sentenza impugnata va, pertanto annullata, limitatamente considerato che sull'affermazione di responsabilità non vi sono contestazioni di sorta all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 80 co.2 DPR 309/90 ed all'applicazione dell'articolo 81 c.p., e quindi al complessivo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame, tenendo conto dei principi e del rilievi sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla la sentenza Impugnata limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 80 comma 2 DPR 309/90 ed all'applicazione dell'articolo 81 c.p., e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.