Guidatore fuma cannabis: condannato. Ma l’alterazione dello stato psico-fisico non è automatica, va provata

La condotta da sanzionare è quella di chi guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze. E’ necessario provare anche lo stato d’alterazione, non solo la precedente assunzione.

Con la sentenza n. 49350, depositata il 19 dicembre, la Corte di Cassazione ha così specificato i contenuti dell’art. 187, d.lgs. n. 285/1992, codice della strada. Tale articolo espone le sanzioni da comminare a chi si trova a guidare in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Guida in stato di ebbrezza e ? Un ragazzo di 26 anni viene fermato alla guida del proprio autoveicolo in uno stato poco lucido. Patteggia la pena per aver guidato sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Respinge però l’altra accusa, di aver guidato sotto l’effetto di cannabis . In primo grado, tale accusa viene confermata dal Tribunale, che lo condanna anche per resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p L’appello riforma parzialmente la sentenza, eliminando solo questo capo d’accusa, confermando quindi la condanna ex art. 187 c.d.s Il principio attivo è presente anche a distanza dall’assunzione. Il condannato, ricorre per cassazione. Sostiene che l’esito positivo alla cannabis , risultante dall’analisi del urine, non è sufficiente a integrare il reato di cui è imputato. Infatti, la presenza del principio attivo permane per diverso tempo dopo l’assunzione. Come previsto dall’art. 187, comma 3, c.d.s., doveva essere eseguita una visita medica accertante la situazione clinica, che però è stata omessa. L’alterazione può essere dimostrata anche dalle circostanze. La S.C., richiamando un suo precedente, ricorda che per configurare il reato in questione, lo stato di alterazione non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato . Nel caso specifico l’analisi delle urine non basta. Nel caso specifico, però, è stata solo eseguita un’analisi tossicologica delle urine, che ha rilevato l’assunzione di cannabinoidi, in un quantitativo peraltro modesto. Non è emerso nient’altro che consentisse di dedurre con sicurezza che il soggetto avesse guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Deve essere provato lo stato di alterazione al momento in cui si guida. Poiché la norma sanziona chi guida in stato di alterazione, non è sufficiente provare una possibile fonte di alterazione. E’ necessario provare che la guida del veicolo avvenga in uno stato di alterazione psico-fisico. Per questi motivi la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia a nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 novembre – 19 dicembre 2012, n. 49350 Presidente Marzano – Relatore Massafra Ritenuto in fatto Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.F. avverso la sentenza emessa in data 20.5.2011 dalla Corte di Appello di L'Aquila che, in parziale riforma di quella del Tribunale di L'Aquila in data 15.12.2009, assolveva il C. dal delitto di cui all'art. 337 c.p. e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'art. 187 C.d.S. in mesi uno di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 1.140,00 di ammenda. Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità del C. in relazione al reato di cui all'art. 187 C.d.S. assumendo come non fosse sufficiente a tal fine l'esito positivo alla cannabis nella quantità di 38 mg/l dell'analisi tossicologica delle urine effettuata, dal momento che la presenza del principio attivo di stupefacente, come osservato dalla stessa S.C., permane per diverso tempo dopo l'assunzione. Sicché a tal fine, al terzo comma dell'art. 187 C.d.S., era stata prescritta anche la visita medica, nel caso di specie omessa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 187 C.d.S. riposa solo sull'esito positivo dell'analisi tossicologica delle urine. Invero, la condotta tipica della contravvenzione ex art. 187, commi primo e secondo C.d.S., è quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 41796 del 11.6.2009, Rv. 245535 . Peraltro, sullo specifico punto questa Corte si è già pronunciata, affermando che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato Cass. pen. Sez. IV, n. 48004 del 4.11.2009, Rv. 245798 . Nel caso di specie si è richiamata solo l'analisi delle urine, effettuata in Ospedale due ore dopo l'incidente automobilistico in cui l'imputato rimase coinvolto, che ha accertato l'avvenuta assunzione da parte del medesimo di cannabinoidi in quantitativo peraltro modesto 38 mg/l . Null'altro condizioni fisiche di palese alterazione con sintomi tipici di assunzione di stupefacenti in atto è stato rilevato che consenta, in simbiosi con tale accertamento tossicologico, di ritenere che il C. avesse realmente guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per giunta del tipo accertato dall'analisi, tanto più che l'imputato ammise v. ricorso d'aver guidato sotto l'effetto di sostanze alcooliche e patteggiò la pena relativa a tale imputazione. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'art. 187 C.d.S., con rinvio attesa la mancanza di altra Sezione penale nella Corte di Appello di L'Aquila alla Corte di Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 187 C.d.S., con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.