La vicina fa stalking e il giudice la sfratta

Il Tribunale di Milano conferma un indirizzo affermatosi in Cassazione ed applica la misura cautelare di cui all’art. 282-bis c.p.p

I precedenti giurisprudenziali. L’ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 10 dicembre 2012, nei confronti di una condomina che aveva, ripetutamente ed immotivatamente, molestato, insultato, minacciato ed aggredito verbalmente e fisicamente alcuni condomini, turbandone la serenità e tranquillità, ponendo, quindi, in essere il reato punito ex art. 612-bis c.p., introdotto nel nostro ordinamento a garanzia e tutela della persona e della libertà morale di ciascun individuo Cass. Pen., 12 gennaio 2010, n. 11945 Cass. Pen., 24 novembre 2011, n. 24575 , non costituisce un’assoluta novità nel panorama giurisprudenziale condominiale, essendo stata preceduta da una sentenza della Corte di Cassazione sent. 7 aprile 2011, n. 20895 , con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale e la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire che il delitto di atti persecutori può essere costituito anche da due sole condotte di minaccia o molestia Cass. pen., 11 gennaio 2011, n. 7601 Cass. pen., 02 marzo 2010, n. 25527 Cass. pen., 21 gennaio 2010, n. 6417 . La reiterazione. Il verbo reiterare” denota, infatti, la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte e consente di evincere che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella ripetizione a cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto. Con la stessa sentenza, la Corte ha, inoltre, tenuto a puntualizzare che integrano il delitto di atti persecutori anche la condotta molesta posta in essere nei confronti di più persone ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, quindi, non è necessario che gli atti molesti siano indirizzati nei confronti di una sola persona. Il reato di cui all’art. 612bis può, infatti, configurarsi anche quando gli atti arrechino offesa a diverse persone abitanti nello stesso edificio condominiale, provocando il turbamento di ciascuna di esse Cass. Pen., sent. 7 aprile 2011, n. 20895 . La novità interpretativa. Il vero elemento di novità della sentenza è costituito dall’adozione, nei confronti della stolker , della misura cautelare prevista ex art. 282-bis allontanamento dalla casa famigliare , allo scopo di allontanarla dai luoghi solitamente frequentati dalle sue vittime. Il Gip ha ritenuto la suddetta misura la più idonea a garantire la sicurezza e l’incolumità delle parti offese, vista non solo la sistematicità con cui erano e continuavano ad essere posti in essere i comportamenti vessatori, le aggressioni e le minacce e la loro crescente gravità, ma anche lo stato di salute in cui verteva l’autore del reato. Il giudice non ha potuto, inoltre, non tener conto del fatto che i condomini erano stati costretti a modificare le loro abitudini di vita per non imbattersi,uscendo di casa o rientrandovi, nella molestatrice. Secondo il Gip, infatti, solo disponendo la misura di cui all’art. 282bis c.p.p., le condotte moleste, poste in essere dalla donna nella propria abitazione ma anche nella parti comuni dell’edifico, di notte come di giorno, possono cessare. La non applicabilità dell’art. 283 c.p.p Il Gip ha, invece, ritenuto di non dover applicare l’art. 283 c.p.p., a cui, dopo l’introduzione dell’art. 282-bis, ad opera dell’art. 1, l. 152/2001, si tende ad attribuire una portata applicativa più ristretta. La Corte di Cassazione ne ha, infatti, escluso l’applicazione al fine di vietare all’indagato di accedere in alcuni edifici specifici Cass. 9 marzo 2010, n. 19565 . La misura prevista ex art. 282-bis c.p.p. avrebbe, secondo il Gip una portata applicativa ben più ampia, potendo trovare applicazione non solo in relazione a reati diversi da quelli commessi sia in ambito famigliare che all’interno dell’abitazione domestica, ma anche per tutelare persone non coabitanti nella stessa casa Cass. pen, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 17788 Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2008, n. 25607 .

Tribunale di Milano, Ufficio G.I.P., ordinanza applicativa di misura cautelare 10 dicembre 2012 G.I.P. Stefania Donadeo Fatto e diritto Letti gli atti del presente procedimento, nei confronti di R.M., nata a Milano l', residente in Milano, via R. 21/B difesa di ufficio dall'avv. Fabrizio MANGANIELLO, del Foro di Milano, con studio in Milano, via S. 24 INDAGATA a del reato di cui all'art. 612 bis c.p. per aver cagionato ai condomini G. V. e D.S., un perdurante e grave stato di ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, inducendoli a modificare le abitudini di vita. In particolare quasi ogni notte talvolta unitamente a C.D., soggetto che spesso soggiorna e pernotta nella sua abitazione , procurava rumori molesti, urlando, in abitazione e sul pianerottolo, colpendo con il martello qualsiasi superficie dell'abitazione, spostando mobilie spesso gettando oggetti di ogni genere dalla finestra il 5 aprile 2011, nei pressi dell'ascensore condominiale ed alla presenza di G. V. offendeva l'onore ed il decoro di D.S. proferendo le seguenti parole SEI UN COGLIONE TESTA DI CAZZO VAFFANCULO il 25 gennaio 2012, uscendo sul pianerottolo, si avvicinava al V. e gli metteva le mani al collo spingendolo e bloccandolo contro un muro finché lo stesso non si riusciva a divincolarsi. Quindi insultava e minacciava V. e S. con frasi del tipo COGLIONI ROTTI IN CULO VOI DEL QUINTO PIANO SIETE MORTI SE VI INCONTRO SULLE SCALE VI AMMAZZO HO LA PISTOLA IO . Proseguiva con gli insulti e le minacce urlando anche dall'interno della propria abitazione fino alle quattro del mattino, sferrando anche violenti colpi contro la parete di casa nella notte fra il 25/26 gennaio 2012, appostandosi sul pianerottolo, li insultava e li minacciava ad alta voce, cantando ad altissima voce tra un impropero e l'altro all'evidente scopo di non farli dormire Il 25.1.2012 sull'avviso di convocazione condominiale appeso alla bacheca condominiale aggiungeva a penna la frase VIETATO INVASIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA USCENDONE VIVO X VEGETTI il giorno successivo affiggeva un primo biglietto sulla porta dell'appartaménto di S./V. recante la frase MANCA CIRCOLARE KE TU VEGETTI NON POTEVI TOCCARE SULLA RIUNIONE CONDOMINIALE. RIMETTILA AL SUO POSTO concludendo con un disegno raffigurante una Croce , e poi un secondo con scritto MANCA CIRCOLARE SU RIUNIONE CONDOMINIALE DI DOMANI DOVE HO SPECIFICATO CHE V. SI È INTRODOTTO IN MUTANDE E MAGLIETTA FINO ALLA MIA CUCINA NON USANDO UN MINIMO ACCORGIMENTO. CIRCOLARE ?!!! inviava all'amministratore del condominio un messaggio telefonico SMS cori cui screditava il V. e lo minacciava con la frase MA TI GIURO CHE LO FACCIO CIECO! NON È UNA MINACCIA , costringendoli così ad insonorizzare la camera da letto per attutire le continue urla, insulti e rumori molesti in genere nel dicembre 2011 a prestare la massima attenzione ogni qualvolta debbano entrare od uscire dall'abitazione per evitare di incontrarla ovvero per evitare gli insulti, le minacce é finanche gli sputi ad intraprendere un percorso terapeutico/psicologico, con assunzione dà. farmaci specifici, in ragione degli stati di ansia ed attacchi di panico manifestatisi valutare la possibilità di trasferirsi in altra abitazione. In Milano, almeno fino all'ottobre 2012. Indagata inoltre per il connesso reato b di cui all’art. 594 c.p. per aver offeso V onere e il decoro di D. S. dicendogli sei un coglione, testa di cazzo vaffanculo In Milano il 54.2011 evidenziate le parti offese in S. D., nato a Milano il , residente in Milano, via R. 21/B, elettivamente domiciliato ex art. 33 c.p.p. Disp. Att. in Milano, viale P. 11, presso lo studio avv. Mauro CARELLI V. G., nato a Milano il , residente in Milano, via R. 21/B, elettivamente domiciliato ex art. 33 c.p.p. Disp. Att. in Milano, Viale P. 11, presso lo studio avv. Mauro CARELLI Esaminata la richiesta avanzata dal P.M. in data 5.12/12 di applicazione della misura cautelare del divieto di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa OSSERVA INDIZI DI COLPEVOLEZZA Fonti di prova del presente procedimento sono la comunicazione notizia di reato datata 23.05.2011 del Commissariato P.S, Milano Mecenate la denuncia/querela presentata in data 3.3.2011 da M.M., amministratrice del condominio nei confronti dell'indagata l'annotazione relativa all’intervento effettuato in data 20.01.2011 presso il condominio sito in Milano, via R. 21/B, nei confronti dell’indagata a richiesta di V. G. la denuncia/querela presentata in data 1.7.2011 da S. D., nei confronti dell’indagata la denuncia/querela presentata in data 24.2.2012 da S. D. e V. G., nei confronti dell’indagate la comunicazione datata 3.10.2012 del Commissariato P.S. Milano Mecenate comprendente i verbali di sit. rese in data 29,9.2012 da S. D., in data 29.9.2012 da V. G., in data 2.10.2012 da M.M.M. la comunicazione datata 25.10.2012 del Commissariato P.S. Milano Mecenate comprendente verbale sit. rese in data 23.10.2012 da S. D. il verbali di sit. allegati alla denuncia sporta da M.M. amministratrice del condominio il 25.2.2011 i verbali di sit rese in data 29.9.2011 da S. D., in data 29.9.2011 da V. G., in data 11.2.2011 da E.G.B., in data 18,11.2011 da A.M Tali fonti di prova hanno consentito una chiara ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione provvisoria nei termini che seguono hanno denunciato di essere state costantemente oggetto di molestie da parte dell'indagata R.M. che li ingiuriava e li minacciava ogni qualvolta li incontrava nel plesso condominiale e senza alcuna ragione. Inoltre, l'indagata talvolta assieme a C.D. soggetto a lei legata sentimentalmente che spesso soggiorna e pernotta nella sua abitazione procurava rumori molesti, principalmente nelle ore notturne, urlando in abitazione e sul pianerottolo, colpendo con uno strumento pesante e rumoroso, tipo un martello, qualsiasi superficie dell'abitazione, spostando/rovesciando il mobilio col chiaro intento di non consentire il riposo dei vicini denuncianti . Comportamenti aventi la principale finalità di recare disturbo ai vicini impedendo loro di vivere serenamente in casa loro. Azioni che col tempo andavano progressivamente ad aumentare di gravità fino a giungere al 25 gennaio 2012, giorno in cui, sul pianerottolo, la donna aggrediva G. V., mettendogli le mani al collo, come per strangolarlo, e lo bloccava per un breve lasso di tempo al muro finché l'uomo non riusciva a divincolarsi. Nella stessa circostanza, offendeva pesantemente due vicini di casa e li minacciava di morte, dicendo loro di essere in possesso di una pistola. Nella notte che seguiva, dopo essersi appostata sul pianerottolo, provvedeva ad insultarli e minacciarli ad alta voce e cantava ad altissima voce, tra un improperio e l’altro, allo scopo di non farli riposare. Il rancore serbato dall'indagata nei confronti dei denunciati si evidenzia anche nei bigliettini con tono minaccioso che la stessa donna apponeva in corrispondenza della bacheca condominiale o sulla porta dell'appartamento di V. e S Il tenore minaccioso che la donna usava viene evidenziato anche in un messaggio telefonico SMS che la stessa indagata risulta aver inviato all'amministratore condominiale, M.M., con il quale oltre a screditare il V. inviava minacce nei suoi confronti con la frase MA TI GIURO CHE LO FACCIO CIECO! NON È UNA MINACCIA”. Il fatto chela donna unitamente al convivente C.D. disturbasse da tempo con rumori molesti i diversi condomini è evidenziato anche nella denuncia/querela che M.M., amministratrice del condominio, ha presentato in data 3.3.2011 presso il Commissariato P.S. di Milano Mecenate . Dunque le dichiarazioni delle persone offese ricevono puntuale conferma dalle dichiarazioni dei condomini nonché dell'amministratrice del condominio che sono anch'essi vittime dei perduranti, costanti continui comportamenti irrispettosi dell'altrui libertà di vivere una vita dignitosa. Le condotte, contestate integrano certamente il reato di cui all’art. 612 bis c.p., configurabile, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma ansia, paura, modifica delle condizioni di vita a tutte le altre. Cass. Pen. Sez V n. 20895/2011 . I condomini hanno dichiarato di temere di uscire di casa e di imbattersi nella signora R. o nel di lei convivente. La reiterazione costante delle condotte minacciose, ingiuriose, offensive dell’altrui reputazione, moleste in quanto invadenti la sfera personale, violente in quanto lesive dell'integrità fisica oltre che psichica, hanno dato origine ad un vero e proprio stillicidio persecutorio, che ha determinato, ovviamente, un disequilibrio psicologico nelle persone offese. L'abitualità nella condotta persecutoria consente di ritenere correttamente qualificato il reato. Infatti in data 29 settembre 2012 sono stati di nuovo esaminate le persone offese. Entrambi hanno dichiarato che gli atteggiamenti vessatori da parte della R. e del compagno non sono affatto terminati ma continuano sia le moleste continue sia le minacce rivolte a qualsiasi condomino intervenga al sol fine di riportare la calma. Tanto che alcuni di loro, oltre ai denuncianti, prima di uscire di casa o di far ingresso nella propria abitazione prestano attenzione per non imbattersi nella R ESIGENZE CAUTELARI e scelta della misura Ricorrono esigenze cautelari ed in particolare quelle di cui all'art. 274 c.p.p. lettere c in quanto sussiste un concreto pericolo che l'indagata possa commettere altri delitti della specie di quelli per cui si procede come si desume dalla sistematicità con cui l'indagata pone in essere, gli atteggiamenti vessatori nei confronti dei condomini V. e S., la cui aggressività è sfociata in aggressione fisica e minacce di morte, soprattutto nei confronti di V. dalla personalità di M.R. cui è stato diagnosticato uno stato depressivo reattivo in disturbo di personalità borderline” cfr. relazione a firma della dott. Sacchi ospedale San Paolo , ma che si è sistematicamente rifiutata di attuare un programma terapeutico specifico dalle dichiarazioni acquisite, nel tempo, dalle due parti offese, G.V. e D.S., che hanno confermato anche recentemente l’attualità e la pervasività delle condotte vessatorie dell’indagata che li hanno indotti a sottoporsi a percorsi terapeutici/psicologici, con assunzione di farmaci specifici, per curare gli stati di ansia e gli attacchi di panico manifestatisi e a modificare, almeno in parte, le proprie abitudini di vita Adeguata e proporzionata alle esigenze cautelari del caso concreto pare essere una misura che allontani R.M. dall’abitazione ove attualmente dimora art. 282 bis c.p.p. – che risulta essere di proprietà del padre di D.C., uomo con il quale l’indagata convive saltuariamente – e dai luoghi solitamente frequentati dalle parti offese, G.V. e D.S., ossia dall’appartamento di loro proprietà ove sono domiciliati, sito nel condominio Residenza ”, in Milano, Via R. La misura richiesta appare essere la più idonea a garantire le esigenze cautelari nel caso di specie, poiché solo l’allontanamento dell’indagata dalla caso da lei occupata può interrompere il protrarsi delle condotte moleste che la donna pone in essere, all’interno dell’abitazione o nelle parti comuni del condominio rumori molesti, lancio di oggetti, urla con insulti e minacce, aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei condomini V. e S. abitanti nell’appartamento adiacente al suo cfr. Sez. 5, Sentenza n. 19565 del 09/03/2010 . In tema di misure cautelari, la prescrizione art. 283 c.p.p. di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione è preordinata a vietare all’indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore. Ne deriva che è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all’art. 283 c.p.p. al fine di vietare all’indagato di accedere in alcuni specifici edifici. Precisa in motivazione la Corte che Insomma si vuol dire che l’art. 283 c.p.p. è concepito per imporre all’indagato, o per vietare allo stesso, di dimorare in un luogo determinato, inteso questo sempre come territorio del comune di dimora abituale, e non per essere utilizzato per vietare all'indagato di accedere in alcune strade o addirittura in omissis specifici edifici. Se cosi non fosse, non si capirebbe per quale ragione il legislatore ha omissis l'art 282 bis c.p.p. che consente al giudice di disporre l'allontanaménto dalla casa familiare non avvicinarsi ad alcuni luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Proprio la introduzione della nuova normativa legittima, quindi, la restrittiva interprete omissis proposta dell'art. 283 c.p.p., non solo opportuna ma necessaria, peraltro, quando si tratti omissis nel caso di specie, di applicazione di misure cautelari personali. Tale misura cautelare, deve ritenersi applicabile in via generale senza alcuna limitazione ai reati commessi in ambito familiare o all’interno dell’abitazione familiare considerata la collocazione sistematica che ne consente un' omissis qualsiasi tipologia di reato e quindi anche per tutelare persone non coabitane sulla stessa casa. L'interpretazione estensiva di allontanamento dalla casa anche per i reati che non stati commessi ai danni dei membri della famiglia coabitanti è consentita proprio omissis trattasi di un interpretazione favorevole all'indagato giacché un'interpretazione restrittiva imporrebbe il ricorso a misure cautelare più gravose quale il divieto di dimora in un determinato territorio. Dagli atti non emergono cause di giustificazione, di non punibilità, o di estinzione del reato o della pena e, allo stato non sono sicuramente ravvisabili condizioni e presupposti per concedere in caso di condanna il beneficio della sospensione omissis della pena. La prognosi di condotte recidivanti è, infatti, logicamente e, soprattutto, giuridicamente incompatibile, ex art. 164 comma 1 c.p., con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. P.Q.M. Visti gli artt. 273, 274, 275, 282-bis c.p.p., APPLICA Nei confronti di R.M. sopra generalizzatela misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare sita in Milano via R. n. 21/B. ORDINA a R.M. di lasciare immediatamente la casa e di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. Prescrive All’indagata di non avvicinarsi ai luoghi sa V. G. e S. sita in Milano via R. n. 21B DISPONE che la presente ordinanza cautelare sia comunicata d'urgenza all'autorità sicurezza ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Che sia altresì comunicata alla persona offesa V. G. e S.D. nonché ai servizi socio-assistenziali del territorio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, ivi inclusa la provvedimento al P.M. richiedente per l'esecuzione.