Qualificazione giuridica meno grave: il contraddittorio non è violato

Scatta la condanna per un reato molto meno grave rispetto alla qualificazione giuridica enunciata nell’imputazione, per questo la contestazione non è necessaria e il diritto al contraddittorio non può dirsi violato.

I giudici della Cassazione, con la sentenza n. n. 48797 depositata il 17 dicembre 2012, hanno comunque annullato il provvedimento impugnato perché il reato si è estinto per prescrizione. La fattispecie. Accusato di maltrattamento di animali art. 544- ter c.p. , viene condannato per una fattispecie di reato più lieve detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura all’interno di un canile art. 727, comma 2, c.p. . L’imputato, però, presenta ricorso per cassazione lamentando la violazione del suo diritto al contraddittorio, in quanto non era stato informato della qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestatagli. Inoltre, sosteneva che, ad ogni modo, il reato risultava prescritto. Qualificazione giuridica meno grave nessuna contestazione necessaria. La S.C., nella sentenza n. 48797/2012, ha affermato che nel caso in esame non occorreva alcuna contestazione, essendo stata attribuita al fatto una qualificazione giuridica molto meno grave la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. di quella enunciata nell’imputazione il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. . Il reato si è prescritto. Stabilito ciò, e confermate le statuizioni civili con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile, la Cassazione ha comunque annullato senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 novembre – 17 dicembre 2012, n. 48797 Presidente Mannino – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 19.12.2011, il Tribunale di Bologna sez. Porretta Terme - per quanto ancora interessa - ha ritenuto D.A.R. colpevole del reato continuato di cui all'art. 727 cp così qualificando l'originaria imputazione di maltrattamento di animali continuato e lo ha condannato alla pena di Euro 6.000,00 di multa oltre al risarcimento dei danni nella misura di Euro 3.000,00 e al rimborso delle spese in favore della parte civile Lega per l'Abolizione della Caccia, liquidate in Euro 2.044,00 oltre spese generali, iva e cpa. Il Giudice di merito ha motivato la decisione rilevando che - contrariamente a quanto affermato dai volontari animalisti autori delle denunce - dalle deposizioni testimoniali dei Veterinari pubblici, dei Carabinieri, degli appartenenti alla Polizia Provinciale e Forestale e del vice Sindaco, nel canile di omissis gestito dall'imputato non erano emersi episodi di maltrattamento, quanto piuttosto situazioni di incompatibilità con lo stato etologico degli animali ospitati promiscuità, mancanza di ciotole, di protezioni dal freddo e dal caldo, di idonee tecniche di pulizia e di condizioni igieniche adeguate . 2. L'imputato ricorre per cassazione deducendo con tre motivi la violazione di norme processuali e di legge penale con riferimento all'art. 521 cpp, agli artt. 157 cp e 129 cpp e agli artt. 533 cpp, 81 e 133 cp . La parte civile ha depositato una memoria difensiva. Considerato in diritto 1. Le censure prospettate relative a inosservanza di norme processuali per asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e contestazione e a violazioni di legge penale per mancato rilievo della prescrizione e per illegittimità nella determinazione del trattamento sanzionatorio non appaiono manifestamente infondate. Ciò determina quindi la corretta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Evidenti ragioni di priorità logica impongono alla Corte di partire dall'esame del secondo motivo di ricorso, con cui si pone la questione di prescrizione del reato. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la contravvenzione di detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura all'interno del canile art. 727 secondo comma, così intendendosi - come peraltro esattamente osservato dalla parte civile nella sua memoria - il richiamo operato dal primo giudice, stante il preciso riferimento in sentenza a comportamenti incompatibili con il loro stato etologico cfr. pag. 7 è iniziata nel giugno 2004 e si è protratta fino al 20 aprile 2007 pertanto il termine di prescrizione di cinque anni quattro anni oltre l'aumento di un quarto per effetto dell'interruzione è maturato in data 20.4.2012 in applicazione degli artt. 157 e 161 cp nella vigente formulazione, applicabile alla fattispecie proprio perché trattasi di reato permanente in corso, quindi, all'8.12.2005 data entrata in vigore della legge 5.12.2005 n. 251 che ha modificato i termini di prescrizione . Devono trovare applicazione i principi di recente ribaditi dalle Sezioni unite sentenza 28 maggio 2009, Tettamanti , secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Nel caso di specie, come si dirà tra breve, non ricorrono le anzidette condizioni e quindi va senz'altro applicata la causa estintiva. 2. A norma dell'art. 578 c.p.p. il giudice d'appello o la corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili e -come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte - al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno anche solo generica dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma 2 c.p.p. v. in proposito cass.Sez. 6, Sentenza n. 31464 del 08/06/2004 Ud. dep. 16/07/2004 Cass. 3A, sent. 1067 del 20/4/01, Franzan Cass. 4, sent. 6742 del 28/5/99, Pizzagalli G. F. . 2.1. Orbene, ritiene il Collegio che, anche sotto lo specifico profilo appena menzionato, il primo motivo di ricorso - con cui D.A. denunzia la violazione del principio di cui all'art. 521 cpp per non essergli mai stata comunicata la diversa qualificazione del fatto, in violazione dell'art. 6 comma 3 lett. a della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - non appare fondato non sussiste affatto, nel caso di specie, né la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza né la violazione dei principi fondamentali della Convenzione, contrariamente a quanto asserito nell'atto di impugnazione. Trattasi invero non già di un mutamento dei lineamenti fattuali dell'imputazione e per rendersi conto di ciò è sufficiente il confronto dei comportamenti addebitati nello stesso capo d'accusa con quelli elencati in motivazione , ma soltanto di una diversa qualificazione giuridica della condotta ciò che rientra indiscutibilmente nei poteri del giudice, a norma dell'art. 521 c.p.p., comma 1. Né è ravvisabile nel caso in disamina alcun obbligo di contestazione poiché, come affermato da questa Corte con una recentissima pronuncia intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte del D.A., datato 30.1.2012 cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 24631 del 15/05/2012 Ud. dep. 21/06/2012 , il principio affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Drassich dell'11-12-2007 - che ha ravvisato la sussistenza di una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio in sede di legittimità, senza aver dato all'imputato, in alcuna fase della procedura, la possibilità di esserne informato e di predisporre la più opportuna difesa - riguarda la ben diversa l'ipotesi in cui il titolo di reato ravvisato sia più grave e dunque l'imputato venga a subire conseguenze sfavorevoli per effetto del mutamento del nomen iuris come, ad esempio, il diniego della prescrizione del reato, sempre per restare nel tema del caso Drassich . Solo in questa ipotesi occorre ritenere che il diritto al contraddittorio investa ogni profilo dell'accusa e vada assicurato, informando l'imputato e il suo difensore dell'eventualità di una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata Cass. Sez. 6, 12-11-2008, n. 45807, Drassich . Ma nel caso in disamina non occorreva alcuna contestazione, essendo stata attribuita al fatto - sui cui lineamenti peraltro si era ampiamente dibattuto - una qualificazione giuridica molto meno grave la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. di quella enunciata nell'imputazione il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. . 2.2. Le esposte considerazioni sull'intervenuta causa estintiva del reato rendono superfluo l'esame del secondo motivo con cui si lamenta appunto una violazione di legge per l'omessa declaratoria della prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 727 primo comma che l'imputato così qualifica diversamente da quanto ritenuto in sentenza dal giudice di merito . 2.3. Il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione degli artt. 81 e 133 cp per mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena nel caso concreto porterebbe a determinare, al più, un annullamento con rinvio, ma soltanto ai fini di una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio, senza però alcuna incidenza pratica sull'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ritenuto e quindi il suo esame può ritenersi superfluo agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Le considerazioni svolte e le puntualizzazioni operate, in conclusione, consentono di ritenere - che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato ascritto al D.A. art. 620 lett. a cpp - che debbano però essere mantenute ferme ex art. 578 c.p.p. le statuizioni di carattere civilistico della stessa decisione - che il ricorrente debba essere condannato a rifondere alla parte civile Lega per l'Abolizione della Caccia le spese sostenute nella presente fase di giudizio, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA e accessori di legge.