Stress da compere, vettura lasciata con portiere aperte e chiavi nel cruscotto: grave comunque il colpo tentato dai ladri

Confermata la tesi già portata avanti dai giudici di Appello nonostante il contesto, restano intatte le aggravanti contestate ai due ladri, ossia la destrezza e l’aver approfittato della esposizione alla pubblica fede. Il fatto che la proprietaria della vettura abbia lasciato le portiere aperte e le chiavi ben inserite nel cruscotto non rende gli addebiti meno pesanti.

Compere dell’ultim’ora – tema quanto mai attuale, col Natale alle porte – da portare a termine in rapidità, anche a costo di qualche azzardo. Come quello di parcheggiare l’automobile alla bella e meglio, lasciando le portiere aperte e – ciliegina sulla torta – con le chiavi ben inserite nel cruscotto Quasi inevitabile ritrovarsi con la vettura che prende il volo Ai ladri, tuttavia, ‘beccati’ sul fatto, nessuna attenuante è attribuibile, anzi Cassazione, sent. n. 48767/2012, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Colpo facile, o no? Come detto, ben troppo facile e propizio il quadro in cui si ritrovano ad agire due ladri, con un ‘bocconcino succulento’ a portata di mano e sistemato, per giunta, su un ‘piatto d’argento’. Eppure il colpo, per quanto semplice, non riesce, e i due delinquenti vengono ‘beccati’. A uno dei due ladri, in particolare, viene comminata una condanna in Appello – in riforma della pronunzia di primo grado – a 20 mesi di reclusione. A pesare, in particolare, sono le aggravanti contestategli, comprese le lesioni provocate alla donna, proprietaria dell’automobile oggetto della rapina, la quale, una volta accortasi dell’azione dei due ladri, aveva reagito aggrappandosi a una portiera. Azioni ‘di peso’. E proprio le aggravanti sono oggetto del contendere in Cassazione, laddove il ricorso proposto dal ladro, condannato a 20 mesi di reclusione, si fonda proprio sulla contestazione delle valutazioni compiute dai giudici sul colpo non messo a segno. Più precisamente, vengono affermate la non sussistenza della esposizione alla pubblica fede e l’assoluta inconsistenza della ipotesi della destrezza . E, allo stesso tempo, viene anche messo in discussione l’addebito delle lesioni rimediate dalla proprietaria della vettura. Ma tali prospettive non trovano accoglimento dinanzi ai giudici di Cassazione, i quali, richiamandosi a precedenti datati, ribadiscono che il contesto dell’episodio non può rendere meno gravi le accuse. Perché l’aggravante della esposizione alla pubblica fede sussiste anche se l’autovettura è stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto – esattamente ciò che ha fatto la proprietaria della vettura, dedicandosi ad un acquisto presso una vicina rivendita –, e, allo stesso tempo, perché l’aggravante della destrezza è attestata dalla semplice sveltezza sufficiente ad eludere , come in questa vicenda, l’attenzione dell’uomo medio . Unica vittoria per il ladro, quella relativa alle lesioni lamentate dalla proprietaria in questo caso, è insuperabile il dubbio in ordine a se le lesioni fossero state provocate quando la donna si aggrappò allo sportello della vettura, ovvero durante il successivo inseguimento . Nonostante ciò, però, la condanna viene sostanzialmente confermata, seppur ridotta a 19 mesi.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 – 17 dicembre 2012, n. 48767 Presidente Agrò – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 8.4.11 la Corte di Appello di Bari - in riforma della sentenza emessa in data 24.7.2010 dal G.M. del Tribunale di Foggia - appellata da P.G. e D.G., diversamente qualificando il delitto di rapina ascritto al P. ai sensi dell’art. 624/625 n. 4 e 7 c.p., rideterminava la pena in quella di anni uno e mesi otto di reclusione oltre la multa, revocandogli la pena accessoria della interdizione dai pp.uu. rideterminava la pena inflitta a D.G. condanna dolo a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati deducendo 2.1. per P.G. 2.2. Erronea applicazione dell’art. 625 n. 7 c.p. trattandosi di bene sotto la diretta sorveglianza del possessore 2.3. Erronea applicazione dell’art. 625 n. 4 c.p. non potendosi essa ravvisare nella mera rapidità dell’impossessamento dell’autovettura 2.4. Erronea applicazione degli artt. 582, 585, 576 co. 1, 61 n. 2 c.p. attesa la derubricazione dell’originaria ipotesi di rapina, l’assenza di lesioni qualificabili come malattia trattandosi di una cervico-brachialgia , l’insussistenza di nesso teleologico e del necessario elemento causale e psicologico. 2.5. Per D.G. 2.6. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione essendo state sottovalutate le doglianze espresse con i motivi di appello. Motivi della decisione 1. In relazione alla posizione di P.G. 2. Infondato è il primo motivo. In caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, l’aggravante della esposizione alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l’autovettura è stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto Sez. II, 9.11.88, n. 164, Corrente . Nella specie si è verificata la sosta dell’autovettura lasciata momentaneamente incustodita e con le chiavi nel cruscotto per consentire al suo possessore di effettuare un acquisto presso una vicina rivendita, così integrandosi l’aggravante in parola. 3. Infondato è il secondo motivo, essendo sufficiente all’integrazione della aggravante ex art. 625 n. 4 c.p. quell’abilità o sveltezza che sia sufficiente ad eludere l’attenzione dell’uomo medio per sottrarre cose nella sua sfera diretta ed immediata vigilanza ex multis Sez. I 11.3.1972, Barbiani . Nella specie correttamente è stata ravvisata l’aggravante in parola, avendo l’agente approfittato del breve momento in cui l’autovettura è stata lasciata incustodita dal possessore e mentre egli era occupato nell’acquisto per il quale aveva fermato l’autovettura. 4. Fondato è il terzo motivo essendo priva di giustificazione l’affermazione di penale responsabilità in ordine al capo B , in considerazione dell’insuperabile dubbio palesato dalla sentenza in ordine a se le lesioni fossero state provocate quando la donna si aggrappò allo sportello della vettura, ovvero durante il successivo inseguimento. 5. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente all’affermazione di responsabilità in ordine al capo B procedendosi - ai sensi dell’art. 620 co. 1 lett. I c.p.p. - alla eliminazione della pena di mesi uno ed euro 50,00 inflitta in continuazione per tale reato, così rideterminando la pena in anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa. 6. Il ricorso nell’interesse del D. è inammissibile per assoluta genericità del motivo non essendo indicata alcuna specifica parte della sentenza affetta dal vizio dedotto né, tantomeno, lo specifico profilo di doglianza di appello non considerato. 7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.G. limitatamente al capo B dell’imputazione perché il fatto non costituisce reato e ridetermina la pena inflitta al P. in anni uno mesi sette di reclusione e 250,00 euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di D.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.