L’amministratore è punibile anche se afferma di essere privo delle necessarie competenze

In tema di reati tributari, sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato di associazione per delinquere, finalizzata alla frode fiscale mediante l’emissione e l’uso di fatture per operazioni inesistenti, ove risulti agli atti che l’amministratore di diritto abbia avuto una funzione di copertura dell’organizzazione criminosa, schermando i reali assetti societari mediante l’assunzione fittizia della carica di rappresentante legale e l’intestazione delle quote delle società amministrate, riconducibili all’amministratore di fatto.

Né l’asserita mancanza, in capo all’amministratore di diritto, delle competenze necessarie a svolgere le funzioni di gestione delle società, vale ad escludere il coinvolgimento nel sistema di false fatturazioni. Lo ha stabilito la Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47979, depositata il 12 dicembre 2012. Il caso. Nella fattispecie in esame, il ricorrente è accusato di aver partecipato, nella qualità di amministratore di diritto di due società a responsabilità limitata, ad una associazione per delinquere finalizzata ad una frode fiscale da svariati milioni di euro, realizzata principalmente attraverso condotte di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74/2000 . Nello specifico, la medesima associazione avrebbe effettuato finti passaggi di beni e di servizi, accumulando crediti Iva successivamente oggetto di indebita compensazione. Al termine dell'operazione, le società venivano prima spostate all’estero, nominando, quali amministratori, dei cittadini stranieri, e poi avviate al fallimento. Inoltre, secondo l'accusa, sarebbero stati posti in essere pure delitti di occultamento della documentazione contabile delle società fallite, oltre che fatti di bancarotta fraudolenta, commessi - fra l’altro - mediante la distrazione dei veicoli delle società fallite stesse tutte operanti nel settore degli autotrasporti . In buona sostanza, la frode veniva realizzata grazie a operazioni di cessione tra società del gruppo, con passaggi fittizi di beni e servizi, utili a creare consistenti crediti Iva usati per imposte e contributi. Per tutte queste operazioni, però, l'imposta sul valore aggiunto non veniva mai versata. La carica di amministratore Come è noto, l’art. 1, comma 1, lett. c , d.lgs. n. 74/2000 richiama espressamente, nell’ambito delle dichiarazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale, anche quelle presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, di enti o di persone fisiche. Tale scelta normativa appare orientata a ricomprendere, nel novero delle ipotesi penalmente rilevanti, non solo quelle in cui vi è coincidenza fra la dichiarazione presentata e la persona del dichiarante, ma anche quelle in cui tale coincidenza non sussiste, nelle quali cioè ci si trovi di fronte a dichiarazioni in cui il dichiarante riveste una delle cariche di cui al citato art. 1, comma 1, lett. c . La disposizione testè richiamata deve essere necessariamente coordinata con la lettera e del medesimo articolo, secondo cui, riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il fine di evadere le imposte ed il fine di sottrarsi al pagamento si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce. Diverse sono peraltro le responsabilità nel caso in cui, in relazione alla stessa dichiarazione tributaria, vi sia un amministratore di diritto ed uno di fatto. Al fine di individuare il soggetto di fatto responsabile, bisognerà in primo luogo, in base ai principi generali coniati dalla giurisprudenza, ripercorrere l’organizzazione aziendale interna, anche al fine di verificarne la conformità alla disciplina extrapenale in secondo luogo, occorrerà risalire alla posizione di garanzia, verificando che ad essa siano connessi dei poteri impeditivi rispetto ai fattori che hanno cagionato l’offesa. In altri termini, andrà verificato chi, in concreto, svolge le funzioni di amministratore, individuandolo quale diretto destinatario della norma penale nel momento in cui, mentre esercita la funzione gestoria tipica, pone in essere la condotta incriminata. Ciò non toglie che – come ritenuto nella sentenza in commento – l’amministratore di diritto possa anche non essere individuato come una mera testa di legno , ogni qualvolta risulti che abbia effettivamente svolto funzioni della società compilazione di assegni indicazione del contenuto delle fatture false , pur lasciando l’ultima parola all’amministratore di fatto, circa le decisioni fondamentali per la gestione sociale. è sufficiente a confermare la presenza dei gravi indizi di colpevolezza. Come ritenuto anche da una parte della dottrina, dalla sentenza in esame può ricavarsi il principio per cui, anche chi si comporta di fatto come fosse un amministratore, può rispondere di reati tributari, sempre che risulti una sua ingerenza sistematica e stabile nell’amministrazione della società, ingerenza che deve protrarsi per un rilevante lasso temporale e deve estrinsecarsi nel compimento di una serie di atti tipici dell’amministratore di diritto. Qualora l’amministratore di fatto operi di concerto con chi è formalmente investito di detta qualità, si potrà e si dovrà ritenere la responsabilità di entrambi a titolo di concorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 novembre - 12 dicembre 2012, n. 47979 Presidente Franco – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 luglio 2012 il tribunale di Genova ha rigettato l'istanza di riesame proposta da F. R. nato a Sarzana il 12.01.1962 avverso l'ordinanza dell'8.6.2012 con cui il G.I.P. del Tribunale di La Spezia ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere relativamente ai capi sub B, B1, B2, L3, M, Q, in relazione al procedimento nel quale egli risultava indagato anche per gli ulteriori reati ed in concorso con plurimi coindagati. Le imputazioni sulle quali si fondava la misura custodiate erano CAPO B T. R. e F. R. indagati per il reato p. e p. dagli articoli 110 cp, art 2 D.L.vo 74/2000 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, T. R. quale amministratore di fatto, dalla data di costituzione, della C. srl e F. R. quale amministratore unico della suddetta società dall'11.09.2007, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicavano nella dichiarazione annuale IVA 2010 per l'anno 2009 presentata il 10.11.2010 quadro VF operazioni passive e IVA ammessa in detrazione elementi passivi fittizi per un importo complessivo di euro 23.040.000,00 e imposta IVA evasa di euro 4.608.000,00 in particolare si avvalevano delle fatture seguenti emesse per operazioni inesistenti fattura n. 2 del 31.01.2009 emessa da F. srl nei confronti di C. srl per vendita n. 280 containers a euro 18,000 cadauno per un importo imponibile di euro 5.040.000,00 con imposta IVA di euro 1.008.000,00 fattura n. 4 del 30.04.2009 emessa da A. srl nei confronti di C. srl per vendita n. 160 containers a euro 12.500 cadauno per un importo imponibile di euro 2.000.000,00 con imposta IVA di euro 400.000,00 fattura n. 6 del 15.10.2009 emessa da F. srl nei confronti di C. srl per T. effettuati per Vs conto quantità n. 1 pagamento rimessa diretta per un importo imponibile di euro 5.000.000,00 con imposta IVA di euro 1.000.000,00 fattura n. 9 del 31.10.2009 emessa da F. srl nei confronti di C. srl per T. effettuati per Vs conto quantità n. 1 pagamento rimessa diretta per un importo imponibile di euro 6.000.000,00 con imposta IVA di euro 1.200.000,00 fattura n. 18 del 31.05.2009 emessa da A. snc per vendita containers quantità n. 325 prezzo 20,000 euro cadauno pagamento rimessa diretta per un importo imponibile di euro 5.000.000,00 con imposta IVA pari a euro 1,000.000,00. In La Spezia il 10.11.2010. CAPO B 1 T. R. e F. R. indagati per il reato p. e p. dall'art. 110 cp, 8 D.Lvo 74/2000 perché, in concorso tra toro, nelle rispettive qualità e in particolare T. R. quale amministratore di fatto, dalla data di costituzione, della C. srl e F. R. quale amministratore unico dal 11.09.2007 della suddetta società, al fine di consentire alle società A. srl e alla società M. srl di evadere l'imposta IVA emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti fattura n. 2/VE del 20.06.2009 emessa da C. nei confronti di M. srl per vendita di numero 325 containers per un importo di 20.000 ciascuno , senza alcuna ulteriore specificazione, pagamento rimessa diretta per un importo totale di euro 6.500.000,00 fattura n. 176 del 31.12.2009 emessa da C. nei confronti di A. srl per T. effettuati per Vs ordine e conto , senza alcuna ulteriore specificazione, per un importo di euro 6.100.000,00 euro. In La Spezia il 31.12.2009. CAPO B 2 T. R., F. R., B. F., C. A., C. L. indagati per il reato previsto punito dagli articoli 110 cp, articolo 8 D.L.vo 74/2000 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità e precisamente T. R. quale amministratore di fatto della C. srl, F. R. quale amministratore della suddetta C. Srl, B. F. quale dipendente e collaboratrice dì T. R., C. A. quale collaboratore di T. R., A. G. quale commercialista e collaboratore di T. R., C. L. emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti fattura n. 6 del 31.01.2011 emessa da C. srl nel confronti i S. srl imponibile euro 1.415.000,00 IVA euro 283.000,00 avente ad oggetto contratto di appalto del 01.01.2011 fattura n. 14 del 28.02.2011 emessa da C. srl nel confronti di S. srl per un imponibile dì euro 3.152.000,00 Imposta IVA pari a euro 630.400,00, avente ad oggetto noleggio automezzi 2011 per un totale di euro 4.567.000,00 di cui IVA 913.400,00 e perché emettevano !e seguenti altre fatture per operazioni inesistenti fattura n. 33 del 01.04.2011 emessa da C. srl nei confronti di I. importo 2.000.000,00 emessa da C. srl nei confronti di I. Importo 2.000.000,00 euro oggetto T. per Vs ordine e conto pagamento rimessa fattura n. 50 del 01.05-2011 emessa da C. srl nei confronti di I. importo 2.000.000,00 euro oggetto T. per Vs ordine e conto pagamento rimessa fattura n. 73 del 01.06,2011 emessa da C. srl nei confronti di I. importo 2.000.000,00 euro oggetto T. per Vs ordine e conto pagamento rimessa fattura n. 159 del 30.09.2011 emessa da C. srl nei confronti di I. importo 90.000,00 euro oggetto noleggi anno 211 semirimorchi più spese di carico a bordo nave pagamento rimessa fattura n. 160 del 30.09.2011 emessa da C. srl nei confronti di T., importo 180.000 euro oggetto noleggi anno 2011 semirimorchi più spese pagamento rimessa fattura n 161 del 30.09.2011 emessa da C. srl nei confronti di B. importo euro 250.000 avente ad oggetto noleggi anno 2011 semirimorchi e spese pagamento rimessa fattura n 158 del 30.09.2011 emessa da C. srl nei confronti di M. importo euro 180.000,00 avente ad oggetto noleggi anno 2011 semirimorchi più spese carico. In La Spezia il 30.09.2011 data emissione ultima fattura stesso periodo di imposta . CAPO L3 T. R. e F. R. indagati per il reato p. e p. dagli articoli 110 cp, articolo 2 D.L.vo 74/2000 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, T. R. quale amministratore di fatto, dalla data di costituzione, della C. srl e F. R. quale amministratore unico della suddetta società dal 11.09.2007, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura per operazioni inesistente sotto specificata indicavano nella dichiarazione presentata il 19.09.2011 elementi passivi fittizi per un importo complessivo di euro 18.980.0000,00 e imposta IVA evasa di euro 3.796.000,00 In particolare si avvaleva della fattura sotto specificata emessa per operazioni inesistenti fattura n. 15 del 31.12.2010 emessa da T. srl nei confronti di C. srl avente ad oggetto container marittimo I. da 20' lievemente danneggiato lunghezza 6058 mm larghezza 2438 mm H 2591 mm - nr container marittimi da 20' usati anno di produzione 2008 colore RAL bianco - pavimento multistrato di bambù, lamiere in acciaio n. , prezzo a forfait totale . In La Spezia il 19.09.2011. CAPO M T. R., F. R., B. F., C. A., C. L., indagati per il reato p. e p. dagli articoli 110 cp, 8 D.L.vo 74/2000 perché in concorso tra loro nelle rispettive qualità T. R. quale amministratore di fatto della C. srl, F. quale amministratore della C. srl, B. F. quale dipendente di AIJ i’ T. R. incaricata della redazione delle trimestrali IVA nonché di impartire direttive relative alla compilazione e registrazione delle fatture, C. L. quale dipendente addetta alla compilazione delle fatture, C. A. quale collaboratore amministrativo di T. emettevano la fattura per operazione inesistente n. 5388 del 30.09.2011 nei confronti di L. srl imponibile euro 1.180.000,00 IVA euro 247.800.00,00. In La Spezia il 30.09.2011 . CAPO Q T. R., B. F., C. A., C. A., F. R., C. S. G. indagati per il reato p e p dall'art. 416 cp. perché T. R. quale promotore dell'organizzazione, C. A., F. R., C. S., B. F., C. A., quali partecipi, si associavano allo scopo di commettere più delitti tributari ed in particolare delitti di emissione art. 8 D.L.vo 74/2000 e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti art 2 D.L.vo 74/2000 nonché delitti di indebita compensazione art. 10 quater D.Lvo 74/2000 , delitti tributari meglio specificati nei capi da A. e più delitti di bancarotta fraudolenta ai danni di società gestite di fatto da T. R. quali A. Srl dichiarata fallita il 15.12.2010 , F. srl, C. srl dichiarate fallite il 2.5.2012 e, in data anteriore, F. srl, T. T. srl, T. L. srl, tutte società amministrate di fatto da T. R. e dichiarate fallite in particolare la costituita associazione, con attuale sede e struttura organizzativa in La Spezia via e in precedenza in La Spezia via era finalizzata alla sistematica indebita compensazione di crediti IVA inesistenti, creati in seno all'associazione, indebita compensazione preceduta dalla sistematica emissione e dal sistematico utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché al depauperamento del patrimonio dell'attivo societario con trasferimento, ad insolvenza conclamata, della sede societaria all'estero come accaduto per A. srl la cui sede vene trasferita In ANGOLA e con contestuale nomina di amministratori stranieri angolano nel caso di A. srl, turco nel caso di F. srl nello specifico T. costituiva la suddetta associazione e ne restava il capo per tutta la durata C. A., F. R., C. S B. F. e C. A. davano il loro contributo all'associazione suddetta sia ideando loro stessi e fornendo personalmente indicazioni circa l'emissione delle false fatture e la creazione dei falsi crediti IVA, sia eseguendo le direttive di T. circa la falsa fatturazione, sia contribuendo all'occultamento della documentazione contabile delle società fallite, sia alla distrazione dei veicoli delle società fallite stesse, tra cui A. srl. In La Spezia dal gennaio 2008 in permanenza. 2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con sei motivi. Considerato in diritto Il ricorso, articolato in sei motivi, è fondato solo limitatamente alla dedotta insufficiente motivazione in ordine all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Innanzitutto è infondato il motivo con cui il ricorrente deduce la violazione dei termini processuali di cui all'art. 309, commi 5 e 9, c.p.p Risulta dagli atti processuali che l'ordinanza cautelare, notificata ed eseguita nei confronti del F. il giorno 12 giugno 2012, è stata impugnata il successivo 16 giugno con richiesta di riesame depositata presso la cancelleria del giudice a quo. Il successivo 18 giugno altra richiesta era depositata da un secondo difensore dell'attuale ricorrente. La camera di consiglio per la discussione di entrambi i ricorsi è stata celebrata il giorno 2 luglio 2012 ed il tribunale ha depositato in cancelleria il giorno 4 luglio 2012 l'ordinanza con cui ha confermato il provvedimento impugnato. Il termine complessivo di 15 giorni di cui all'art. 309, commi 5 e 9, c.p.p. per la trasmissione degli atti da parte del gip al tribunale e per la decisione di quest'ultimo è stato rispettato atteso che il termine ultimo del 1° luglio 2012 quindicesimo giorno dal deposito della prima richiesta di riesame veniva a scadere in giornata festiva domenica e quindi doveva considerarsi differito al 2 luglio 2012, giorno in cui è stata celebrata l'udienza camerale e sono stati decisi i ricorsi. Tanto è sufficiente per ritenere rispettato il termine complessivo di cui all'articolo 309, commi 5 e 9, codice procedura penale. Non rileva invece che il provvedimento del tribunale, di cui il dispositivo è stato adottato alla data dell'udienza camerale, sia stato depositato dopo la scadenza di tale termine. Va infatti ribadito quanto già affermato da questa corte Cass., Sez. V, 6/10/2011 - 28/12/2011, n. 48557 secondo cui non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 3. Sono inammissibili i motivi di ricorso che censurano l'ordinanza impugnata quanto ai gravi indizi di colpevolezza. Va ricordato, infatti, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito Cass., sez. VI, 20 ottobre 2010, Quatrosi . La Corte di cassazione infatti non ha alcun potere di revisione degli elementi Materiali e fattuali delle vicende Indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile dei giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Cass., sez. IV, 3 febbraio 2011, Di Rocco . Nella specie il tribunale ha puntualmente motivato, fattura per fattura, in ordine alla sussistenza nei limiti dei gravi indizi di colpevolezza dei presupposti di fatto dei reati contestati. Il Tribunale ha infatti osservato che il procedimento scaturiva da un'articolata ed approfondita indagine condotta dalla Guardia di Finanza nucleo di La Spezia, a cominciare da una serie di verifiche fiscali condotte negli anni 2010 e 2011 nei confronti di A. srl, C. srl, S. Srl, S. srl, società tutte riconducibili alla gestione dell'indagato T. R. confluite in processi verbali di constatazione agli atti. In particolare il T. è risultato aver operato quale amministratore di fatto delle società di cui all'imputazione, tra le quali F. srl, A. srl e, per quel che interessa in relazione alla posizione del F., della C. srl., da lui amministrata, facendosi anche rilasciare atti che gli facilitassero, a livello legale, il compimento di atti gestori. In particolare era risultato che, con contratto di mandato del 20/8/2008, F. R., quale rappresentante legale della C. srl, abbia conferito mandato a T. R. affinché egli compisse in suo conto e in suo nome tutti gli atti riguardanti l'assunzione, l'organizzazione e il controllo dei lavoratori della società in qualità di datore di lavoro . Il F. dall'11.09.2007 e fino al fallimento ha rivestito la carica di amministratore unico della società C. Srl e dal 5.10.2009 la carica di amministratore unico della società C. Srl. Ha osservato ancora il tribunale che erano state registrate conversazioni nelle quali emergeva sia il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal T. nelle due società in questione, sia il ruolo del F. non già come mera testa di legno , ma come soggetto che arrivava a compilare assegni, conoscendo l'operatività dei conti correnti, nonché ad indicare il contenuto di fatture con riferimento alla società da inserire C. o C. , salve ovviamente le decisioni riservate al suo referente e capo . Il tribunale poi ha esaminato distintamente le singole fatture suddette motivando in ordine alla ritenuta insussistenza delle operazioni commerciali per le quali risultavano formalmente emesse. In ordine poi al capo Q , relativo al reato associativo, ed ai ruoli all'interno dell'associazione a delinquere, emergeva che T. R. era il capo e promotore e a lui si affiancavano i partecipi, tra cui il F., i quali rivestivano ciascuno un ruolo distinto e funzionale per il raggiungimento degli scopi illeciti. L'associazione era formata da sei persone, legate tra loro da rapporti gerarchici il promotore, T. R. i suoi prestanome, ossia lo stesso F. R., oltre a C. A. G. e e C. S. G. il direttore amministrativo C. A. e l'impiegata B. F., addetta alla predisposizione delle trimestrali IVA. Le indagini - ha puntualmente osservato il tribunale - avevano mostrato che le modalità d'azione dell'associazione nel corso di almeno dieci anni di attività illecita sistematica indebita compensazione di crediti IVA inesistenti, creati in capo alle diverse società riconducibili a T. R., mediante un articolato sistema di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sistematico depauperamento dell'attivo societario specie quelle che espongono debiti verso l'erario a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti e successivo trasferimento della sede all'estero allo scopo di sottrarsi alle procedure coattive di riscossione. Il trasferimento all'estero delle società indebitate con l'Erario costituiva l'atto conclusivo della frode, successivo allo svuotamento patrimoniale della società Indebitata con l'erario, anch'esso pianificato e realizzato. Nell'associazione il ruolo del F. consisteva in funzioni di copertura dell'organizzazione stessa, dovendo schermare reali assetti societari, mediante l'assunzione fittizia della carica di rappresentante legale e l'intestazione delle quote delle società riconducibili al T Del resto - aggiungeva il Tribunale - il F. aveva sostanzialmente ammesso il suo coinvolgimento nel sistema di false fatturazioni realizzato dalle società del gruppo, pur cercando di circoscrivere la propria responsabilità ponendo l'accento sul fatto di essere privo delle competenze necessarie per fare l'amministratore ruolo che aveva assunto su richiesta del T. per le società C. e della C., delle quali, come per tutte le altre del gruppo, era amministratore di fatto lo stesso T Tali elementi hanno motivatamente fatto ritenere al tribunale anche la sussistenza delle esigenze cautelari, già ravvisate dal GIP, visti I pericoli di inquinamento probatorio e la reiterazione dei reati della stessa specie. 4. Il ricorso è Invece fondato quanto alla dedotta insufficienza della motivazione in ordine all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Infatti il tribunale si imita ad enunciare , con una affermazione meramente assertiva, che l' unica misura [ ] adeguata e congrua appare quella della custodia cautelare in carcere, vista la gravità della condotta e l'entità della pena irrogabile in caso di condanna, nonché l'inidoneità di misura meno affittiva, compresa quella degli arresti domiciliari . Ancorché ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non occorra un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura Cass., Sez. VI, 20/04/2011 - 5/05/2011, n. 17313 , è però necessario che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa Cfr. Cass., Sez. I, 15/07/2010 -30/07/2010, n. 30561, che ha puntualizzato che l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specifica mente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c , cod. proc pen., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura. Nella specie l'ordinanza impugnata non risponde a questa esigenza di specificità della motivazione quanto all'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere per soddisfare le esigenze cautelari in riferimento ai reati per i quali si procede a carico del ricorrente. 5. Pertanto II ricorso va accolto limitatamente al profilo dell'adeguatezza della misura cautelare con conseguente annullamento dell'Impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Genova per nuovo esame sul punto il ricorso va invece rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla adeguatezza della misura con rinvio al tribunale di Genova rigetta il ricorso nel resto. La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94, comma 1 ter, norme di attuazione c.p.p