La comparizione delle parti non è stata fissata: il provvedimento è nullo

Il procedimento in camera di consiglio avente ad oggetto la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando deve svolgersi secondo le forme dell’udienza camerale partecipata previste dall’art. 127 c.p.p

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22632/12, depositata l’11 dicembre. Il caso. La richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, emessa su richiesta degli Stati Uniti nel corso della procedura di estradizione in corso sull’imputata, viene respinta. La difesa della donna propone ricorso per cassazione, rilevando essenzialmente che il provvedimento impugnato è stato pronunciato senza che sia stata fissata la comparizione delle parti ex art. 127 c.p.p Necessaria l’udienza camerale partecipata . Secondo gli Ermellini, è principio consolidato il fatto che il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d’appello, chiamata a deliberare in base all’art. 718, comma 1, c.p.p. sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando, deve svolgersi secondo le forme dell’udienza camerale partecipata previste dall’art. 127 c.p.p Il richiamo operato nell’art. 718 alle forme della decisione in camera di consiglio, infatti, non può che fare riferimento alla richiamata normativa, che costituisce l’unica forma di decisione camerale prevista nel nostro ordinamento, la cui disciplina può essere disapplicata solo in caso di deroga prevista da specifiche disposizioni, mancante nella fattispecie in esame. . pena la nullità del provvedimento. Poiché nel caso di specie le forme previste dall’art. 127 c.p.p. non sono state rispettate, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame dell’istanza.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 novembre – 11 dicembre 2012, n. 47885 Presidente Garribba – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. La difesa di M.N.M. propone ricorso avverso l'ordinanza del 01/10/2012 della Corte d'appello di Milano che ha respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto, emessa nel corso della procedura di estradizione attivata nei confronti della sua assistita su richiesta degli Stati Uniti d'America. Con il primo motivo si eccepisce violazione degli artt. 127, 178 comma 1 lett. c e 718 cod. proc. pen., rilevando che il provvedimento impugnato è stato pronunciato de plano, omettendo di fissare la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. in contrasto con quanto, sul piano interpretativo, fissato da pronuncia delle S.U. di questa Corte in argomento, circostanza che produce nullità del provvedimento impugnato per difetto di partecipazione al procedimento dell'avente diritto. 2. Si lamenta con il secondo motivo violazione degli artt. 125 comma 3, 127 comma 7, 716 e 718 cod. proc. pen. per la mancata motivazione sulla sussistenza di presupposti cautelari, oltre che sull'inadeguatezza di misure alternative, la cui applicazione era stata sollecitata nell'istanza, in via subordinata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, quanto al rilievo procedurale. Risulta ormai accertato, per effetto della consolidata e pressoché univoca giurisprudenza di questa Corte, sfociata nella pronuncia delle Sezioni Unite che Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello, chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 718 comma 1 c.p.p. sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando, deve svolgersi secondo le forme dell'udienza camerale partecipata previste dall'art. 127 Sez. U, Sentenza n. 26156 del 28/05/2003, dep. 18/06/2003, imp. Di Filippo, Rv. 224612 . A tale principio si è univocamente conformata la giurisprudenza successiva in ragione del rilievo che il richiamo operato nell'art. 718 cod. proc. pen. alle forme della decisione in camera di consiglio per la decisione sulle istanze riguardanti le misure disposte nel corso della procedura estradizionale, non possa che fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 127 cod. proc. pen. unica forma di decisione camerale tipica prevista dal nostro ordinamento, la cui disciplina può essere disapplicata solo in caso di deroga desumibile da specifiche disposizioni, mancante nella fattispecie in esame. Il richiamo contenuto nella disposizione di cui all'art. 718 comma 1 cod. proc. pen., a fronte del generico rinvio all'applicazione delle norme in materia di misure cautelari contenuto nell'art. 714 cod. proc. pen. per la regolamentazione del procedimento in materia di misure cautelari applicate nel corso della procedura di estradizione, può trovare una sua giustificazione solo nell'esigenza di una espressa differenziazione di disciplina rispetto a quanto stabilito in materia di valutazione successiva delle esigenze cautelari nell'art. 299 cod. proc. pen., autonomia che fonda la sua giustificazione sistematica nella possibilità di un procedimento camerale, dinanzi al Tribunale del riesame, prevista solo per i procedimenti ordinari, che, in caso di disapplicazione delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. sarebbe del tutto assente nel procedimento estradizionale. Si è conseguentemente ritenuto che la fase del confronto in contraddittorio sugli elementi legittimanti il permanere la misura debba trovare il suo riconoscimento con l'attivazione del procedimento di cui all'art. 127 cod. proc. pen. le cui forme non sono state applicate nella specie, circostanza che produce nullità del procedimento, ai sensi dell'art. 127 comma 5 cod. proc. pen 2. L'accertamento della causa di nullità impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame dell'istanza, previa fissazione della camera di consiglio. Lo stato di carcerazione della ricorrente impone che, a cura della Cancelleria, siano eseguite le comunicazioni di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p