Tutti compatti a favore dell’archiviazione ... tranne la vittima, che insiste

L’archiviazione de plano può essere disposta solo se, cumulativamente, sia omesso l’oggetto dell’investigazione suppletiva e la notizia di reato sia infondata, perché in caso contrario l’opposizione all’archiviazione è inammissibile.

Il caso. La vittima aveva denunciato di aver subito i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragione e di lesioni colpose, ma il pubblico ministero aveva chiesto che il procedimento venisse archiviato, cosa che avvenne ad opera del giudice per le indagini preliminari che disponeva l’archiviazione, nonostante la rituale tempestiva opposizione da parte della vittima. Anche il Procuratore Generale presso la Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso proposto in ultimo in Cassazione da parte della vittima. Motivazione apparente. Il provvedimento gravato faceva riferimento alla mancanza di prospettazione di investigazioni ulteriori idonee a mettere in discussione la richiesta della Procura e ciò nonostante invece si indicassero persone informate che potevano riferire in ordine alla ricostruzione degli elementi dei reati . Era necessaria una motivazione adeguata che, invece, nel caso mancava, risolvendosi nella mera riproduzione del dettato normativo. Indicazione tema e fonte di prova È questo l’oggetto della valutazione del giudice che non deve spingersi anche a valutare la rilevanza delle indagini richieste. Il giudizio riguardante la capacità probatoria dovrà essere compiuto nell’udienza camerale – fissata per regolare tempestiva opposizione – che ha funzione di sostituire il decreto emesso de plano quando, al contrario, l’opposizione manchi o non presenti i requisiti di legge. Il procedimento continua. La Cassazione ha dunque disposto l’annullamento del provvedimento e la trasmissione del fascicolo al Tribunale per il proseguimento con rito camerale nel rispetto del contraddittorio perché l’opposizione all’archiviazione era ammissibile e la querela tempestiva.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 novembre - 11 dicembre 2012, n. 47882 Presidente Garribba – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto S.S. , persona offesa, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso il decreto di archiviazione, datato 31 gennaio 2012 del G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di C.L. ed in relazione ai reati ex artt. 392 e 590 cod. pen Il Procuratore generale ha motivato le conclusioni di rigetto, rilevando che il G.I.P. ha esercitato il proprio potere-dovere con riferimento alla opposizione proposta dal ricorrente, facendosi carico di entrambi gli oneri che gravano in materia da un lato, quello di esaminare il contenuto dell'opposizione, osservando che nel caso di specie mancava la prospettazione di investigazioni idonee a porre in discussione il fondamento della richiesta del pubblico ministero in relazione ai fatti come ampiamente ricostruiti, dall'altro mostrando di condividere l'analisi oggettiva delle risultanze, con vantazione di infondatezza della notizia di reato, come già emergente in sede di valutazione dell'esposto da ciò la correttezza dell'archiviazione. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente prospetta violazione di legge con riferimento all'art. 127 e 5 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., vizio di motivazione per apparenza della stessa, nonché travisamento del fatto in ordine alla affermazione di intempestività della querela, la cui iniziale condotta è fatta erroneamente risalire al marzo del 2006. Quanto alla ritenuta mancata indicazione di temi e mezzi di prova, osserva il ricorso a quanto alla violazione dell'art. 392 cod. pen. si erano indicati i testi Se. , Co. e R. , la cui testimonianza sarebbe stata rilevante in ordine alla ricostruzione della materialità e soggettività del delitto stesso b quanto al reato ex art. 590 cod. pen. era stata indicata come teste la signora Zanni la cui audizione avrebbe potuto circoscrivere la condotta dannosa al solo comportamento del C. . Il ricorso è fondato ed il decreto che ha dichiarato inammissibile l'opposizione con archiviazione del procedimento e restituzione degli atti al P.M. richiedente va annullato senza rinvio. Nel nostro sistema infatti l'art. 410 c.p.p. prevede un dispositivo equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, si cerca, da un lato, di rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell'azione penale, in ipotesi di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, e, dall'altro, si tende ad evitare la presentazione di istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de piano l'archiviazione cfr. Corte Cost, 11 aprile 1997 n. 95 . Il rito camerale, con il contraddittorio delle parti, si rende quindi necessario in funzione di una duplice alternativa garanzia in favore dell'accusato, quando il giudice ritenga infondata la richiesta di archiviazione in favore della persona offesa, quando la sua opposizione contenga una specifica richiesta investigativa cfr. 14 dicembre 1998, Massone . Pertanto, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il G.I.P., ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due precise condizioni che legittimano l'inammissibilità dell'opposizione stessa e cioè l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva l'infondatezza della notizia di reato. Condizioni entrambe la cui sussistenza esige adeguata motivazione che non può risolversi nella mera sintetica riproduzione del dettato normativo, attesa nella specie la specificità delle circostanze dedotte e la corrispondente indicazione dei testi di riferimento. Inoltre, aderendo al più recente cfr. cass. pen. sez. 2, 8129/2012 Rv. 252476 e prevalente indirizzo giurisprudenziale, ai fini della delibazione di ammissibilità dell'opposizione, al giudice compete di valutare solo la specificità della richiesta, quanto all'indicazione del tema e della fonte di prova, ma non anche la rilevanza delle indagini richieste, tenuto appunto conto che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale Massime precedenti Conformi N. 14360 del 2003 Rv. 224839, N. 34152 del 2006 Rv. 235204, N. 40593 del 2008 Rv. 241360, N. 9184 del 2009 Rv. 243010, N. 19808 del 2009 Rv. 243852, N. 34676 del 2010 Rv. 248085, N. 40509 del 2010 Rv. 248855, N. 41625 del 2010 Rv. 248914, N. 1304 del 2011 Rv. 249371 . Orbene di tali regole ermeneutiche non ha tenuto conto il decreto impugnato attesa la palese pertinenza e specificità degli atti di indagini prospettati, in relazione alle accuse ex art. 392 e 590 cod. pen. ed alla tempestività della querela. Il provvedimento va quindi annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.