Cade in moto e si mette in malattia, ma le patologie lamentate sono inesistenti

Stando alla documentazione rilasciata dal pronto soccorso non sussiste alcuna patologia tale da rendere il dipendente inidoneo al servizio infatti, il referto definisce lieve l’impotenza funzionale di spalla e polso sinistri

Con la sentenza n. 47840, depositata il 10 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha così confermato le ragioni decisorie dei giudici di merito. Meglio stare a casa. Dopo un incidente in moto, approfitta dell’evento per mettersi in malattia. Per giustificare l’assenza porta certificati medici, attestanti patologie inesistenti. Viene scoperto e, assolto in primo grado, viene poi condannato dalla Corte di Appello a 14 mesi di reclusione e al pagamento di 400 euro di multa. Correlazione tra imputazione e sentenza. Con ricorso in Cassazione, il lavoratore deduce due motivi. Il primo riguarda il mutamento del fatto imputatogli, senza la relativa contestazione, e il conseguente aggiramento delle regole processuali sui rapporti tra accusa e sentenza, come previsto dall’art. 521 c.p.p Il fatto contestato era la produzione di certificati medici non veritieri. La sentenza di condanna si basa sulle dichiarazioni fatte all’Amministrazione in ordine alla propria situazione di salute successiva all’incidente. Dando così scarso rilievo alla falsità dei certificati sanitari e rendendo impossibile alla difesa dimostrarla. Quando c’è violazione della correlazione. La Corte, richiamando alcuni suoi precedenti, ritiene infondato tale motivo. Infatti la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell’imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati . Il nucleo centrale della contestazione. In questo caso il nucleo centrale della contestazione è rimasto immutato. Infatti era e rimane l’assenza dal servizio per patologie ritenute inesistenti con induzione in errore dell’Amministrazione e percezione dell’ingiusto profitto . Ragionamenti di merito illogici? Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà sulla valutazione dei certificati medici, di cui si afferma l’irrilevanza probatoria, dedicando però ampio spazio per smentirne il significato lamenta inoltre illogicità nella valutazione delle prove indirette, poiché l’esercitazione al poligono di tiro è ritenuta incompatibile con il tipo di malattia addotto, senza però tenere conto di quale braccio viene utilizzato. L’insussistenza di patologie è correttamente provata. La Corte ritiene infondato anche questo motivo. Nota, infatti, che l’insussistenza di una patologia tale da rendere l’imputato inidoneo al servizio è stata ritenuta in ragione della documentazione rilasciata dal pronto soccorso subito dopo l’incidente in moto, che definiva lieve l’infortunio al braccio. Nessuno dei successivi certificati riferiva l’insorgenza di complicazioni o il perdurare di specifiche affezioni . Inoltre, la considerazione circa l’esercitazione al poligono, è riferita alle condizioni generali dell’imputato, superflua nell’economia della decisione. La motivazione è logica. E’ da ritenersi logica la valutazione di merito. L’essenza della motivazione della sentenza è che il trauma patito non giustificava la infermità allegata dall’imputato come impedimento allo svolgimento della normale attività .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 novembre – 10 dicembre 2012, n. 47840 Presidente Casucci – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con sentenza del 25.3.2010, il Tribunale di Aosta assolse F.G. dal reato di truffa aggravata e continuata perché il fatto non sussiste. Avverso tale pronunzia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino propose gravame e la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 25.11.2011, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannò alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo 1. violazione della legge processuale in quanto vi sarebbe stata immutazione del fatto, spostando la lettura dell'imputazione dalla produzione di certificati medici non veritieri, alle dichiarazioni rese dall'imputato all'Amministrazione in ordine alle proprie affezioni post traumatiche si afferma infatti nella sentenza di appello che la falsità dei certificati sanitari utilizzati da F. non rivestirebbe soverchia importanza ai fini del processo sarebbero state aggirate le regole processuali sul rapporti fra accusa e sentenza conseguente alla incapacità di provare la falsità dei certificati il fatto contestato fa invece specifico riferimento a certificati medici ottenuti lamentando indisposizioni che non gli impedivano di svolgere attività lavorativa e nel rimanere assente dal lavoro solo la produzione dei certificati avrebbe integrato artifizi, giacché gli altri elementi indicati in imputazione esercitazione al poligono di tiro durante la malattia certificata e indicazione di reperibilità in luogo dove non veniva reperito non incidevano sul fatto contestato la esclusione della consapevolezza dei medici, che sarebbero stati ingannati non farebbe venir meno la falsità nella certificazione, sia pure attraverso l'induzione in errore dei medici la difesa aveva incentrato la sua attenzione sulla necessità di provare la non corrispondenza fra le certificazioni e lo stato di salute dell'imputato, ma espungendo il tema centrale della decisione, sarebbe stato sottratto al contraddittorio tale aspetto 2. vizio di motivazione in relazione a due distinti profili A contraddittorietà in relazione ai certificati medici dei quali si afferma la irrilevanza probatoria, salvo poi dedicare ampio spazio per smentirne il significato errato ed illogico sarebbe l'assunto secondo il quale sarebbe verosimile che i medici abbiano rilasciato i certificati sulla un fondo delle semplici attestazioni dell'imputato, mentre hanno il dovere di un'indagine esperienziale il giudizio di inattendibilità dei certificati non è supportato da alcun parametro scientifico per di più in presenza di rifiuto di rinnovazione del dibattimento per effettuare un accertamento medico legale B apparenza ed illogicità in relazione alle prove indirette poste a base della condanna è asserita l'incompatibilità fra esercitazione al poligono di tiro e malattia, senza considerare tempo, arma, arto usato il trauma contusivo riguardava spalla e polso sinistri , risultati mancanza di motivazione in ordine alla indicazione di un indirizzo per la visita fiscale non più in uso, considerando che l'indicazione era relativa ad altro precedente periodo di malattia peraltro il giorno dopo quello in cui era stato fornito forse per errore l'indirizzo in questione era intervenuta rettifica vi è in atti allegata al ricorso comunicazione relativa ai luoghi ove l'imputato avrebbe trascorso il periodo di malattia, trascurato nella sentenza impugnata privo di certezza razionale sarebbe il richiamo ad altri periodi di malattia. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che secondo questa Corte, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità. V. Cass. Sez. 3, Sent. n. 35225 del 28.6.2007 dep. 21.9.2007 rv. 237517. Fattispecie in cui l'imputato, citato a giudizio per avere ammesso al lavoro un minore di anni quindici, era stato ritenuto responsabile, in assenza di modifica dell'imputazione, del reato di assunzione di adolescente di età superiore ai quindici anni, ma inferiore ai diciotto, che non aveva adempiuto all'obbligo scolastico . La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34879 del 10.1.2007 dep. 14.9.2007 rv 237415. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riguardo alla derubricazione dell'originario reato di concorso in concussione aggravata in quello di concorso in tentata truffa aggravata . Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15655 del 27.2.2008 dep. 16.4.2008 rv 239866. Nella specie, relativa a reato di omicidio colposo, ove l'imputato, tratto a giudizio per avere disposto la rimozione di cartelli che segnalavano un cantiere stradale, era stato poi condannato per non avere consentito il ripristino della segnaletica predetta, da altri rimossa, la Corte ha ritenuto non sussistere la violazione del principio in oggetto . Nel caso qui esaminato il nucleo centrale della contestazione era l'assenza dal servizio per patologie ritenute inesistenti con induzione in errore dell'Amministrazione e percezione dell'ingiusto profitto conseguente alla percezione degli emolumenti anche durante il periodo di assenza. Tale nucleo centrale della contestazione è rimasto immutato ed il mancato riferimento alla falsità dei certificati medici non vale ad escludere la ipotizzata simulazione dell'infermità che avrebbe reso l'imputato inidoneo al servizio. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che l'accertamento medico legale, pure richiesto dal Procuratore generale appellante, non era utilmente esperibile per il tempo trascorso ed avrebbe potuto essere effettuato solo su scarni e non risolutivi dati documentali. La insussistenza di una patologia tale da rendere l'imputato inidoneo al servizio è stata ritenuta in ragione della documentazione rilasciata dal pronto soccorso il 29.7.2007 che definiva lieve la impotenza funzionale, conseguente alla contusione spalla polso sinistri, dipendente da una caduta con la motocicletta. Nessuno dei successivi certificati riferiva l'insorgenza di complicazioni o il perdurare di specifiche affezioni. Vero è che il fatto che l'imputato si sia recato al poligono di tiro il 26.8.2007 è menzionato senza considerare se abbia usato il braccio destro o il braccio sinistro, ma quella riferita è considerazione sulle condizioni generali dell'imputato che appare superflua nell'economia della decisione. Irrilevante, rispetto alla tenuta della motivazione nel suo nucleo essenziale, sono anche i riferimenti all'aver fornito indirizzo per i controlli ove non si trovava, sicché si può prescindere da essi, come da quelli relativi ad altri precedenti stati patologici dedotti. L'essenza della motivazione contenuta nella sentenza di appello è quindi che il trauma patito, quale risultante dalle certificazioni mediche del pronto soccorso, non modificate da quelle successive, non giustificava la infermità allegata dall'imputato come impedimento allo svolgimento della normale attività. Tale valutazione di merito è argomentata in modo non manifestamente illogico sicché non è censurabile in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.