Il padre ospita il figlio agli arresti domiciliari: conta anche il suo reddito

La disciplina del gratuito patrocinio presenta molti problemi applicativi uno dei quali, relativo ai requisiti di ammissione.

Ed è stato proprio quest’ultimo problema oggetto della sentenza della Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione del 5 dicembre 2012, n. 47083. Il caso. La sentenza è stata emessa su ricorso del difensore di fiducia di un imputato di un processo penale avverso il provvedimento con il quale era stato revocato il decreto ammissivo al patrocinio a spese dello Stato con conseguente reiezione dell’istanza di liquidazione dei compensi. Gratuito patrocinio e redditi rilevanti. Il punto fondamentale era rappresentato da quali redditi, oltre a quelli del richiedente che nella specie, però, era privo di fonti dirette di reddito dovessero essere considerati rilevanti per sapere se il reddito del richiedente rientrava, oppure no, nei limiti del gratuito patrocinio. E nel caso di specie il problema era stato che il Tribunale aveva revocato l’ammissione al beneficio sulla premessa che tra i redditi dovevano essere ricompresi anche quelli del padre dell’imputato in quanto quest’ultimo si trovava presso la di lui abitazione in regime di arresti domiciliari da oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Ai fini del gratuito patrocinio rileva anche il reddito del padre con cui vive. Per la Corte di Cassazione, però, la motivazione del giudice di merito è assolutamente corretta dal momento che vi era sicuramente convivenza tra l’imputato e il di lui padre atteso il volontario trasferimento dell’istanza presso l’abitazione del padre da mesi prima della data della domanda, contando di avere dal medesimo sostegno sia affettivo che patrimoniale . Ed infatti, il principio generale che può essere affermato è quello per il quale il reddito di colui che si accolla il mantenimento e l’ospitalità del richiedente a tempo indeterminato, per giunta legato da stretti vincoli di parentela, deve essere preso in considerazione nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi e nei termini di cui all’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 novembre - 5 dicembre 2012, n. 47083 Presidente Marzano – Relatore Massafra In fatto e in diritto Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di M.A. avverso il provvedimento in data 10.6.2011 del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con cui veniva respinta l'opposizione del M. al provvedimento di revoca della Corte di Assise di Milano in data 22.1.2010 del decreto ammissivo del 16.7.2008 al patrocinio a spese dello Stato con reiezione dell'istanza di liquidazione dei compensi. Il Tribunale riteneva che tra i redditi dei componenti della famiglia di cui all'art. 79 dPR 115/2002, dovessero ricomprendersi anche quelli del padre del M. , presso la cui abitazione il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari da oltre sei mesi al momento della domanda, e del coabitante fratello Andrea e che, comunque, come riferito dalla G.d.F., sia la situazione reddituale relativa al 2007 che quella relativa al 2008 erano entrambe ostative all'accoglimento dell'istanza. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 76 n. 2 e 92 dPR 115/2002, assumendo che non poteva ritenersi ricorrere lo stato di convivenza del padre dell'interessato nonché la violazione degli artt. 76, 79 n. 1 lett. d , 112 n. 1 lett. b e 114 dPR 115/2002, assumendo che la valutazione del giudice a quo riguardava propriamente il 2008 e non già, come avrebbe dovuto attesa la data di presentazione della domanda del 16.7.2008 , solo il 2007, risalendo al 24.12.2007 la modifica della modalità esecutiva della misura degli arresti domiciliari. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso instando per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è infondato e va respinto. Il Giudice a quo ha correttamente interpretato ed applicato il concetto di convivenza, atteso il volontario trasferimento dell'istante presso l'abitazione del padre da mesi prima della data della domanda, contando di avere dal medesimo sostegno sia affettivo sia patrimoniale. Invero è stato al riguardo ritenuto persi no che non merita accoglimento l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pur attestando l'assenza in capo al richiedente di fonti dirette di reddito, non specifichi l'ammontare di erogazioni, di cui si da atto genericamente, provenienti, a titolo di sostegno economico, dalla famiglia dello stesso Cass. pen. Sez. IV, n. 2616 del 20.10.2010, Rv. 249325 . Quindi a fortiori il reddito di colui che si accolla il mantenimento e l'ospitalità del richiedente a tempo indeterminato, per giunta legato da stretti vincoli di parentela, deve essere preso in considerazione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi e nei termini di cui all'art. 79 dPR n. 115 del 2002. Benché l'annualità di riferimento, attesa la domanda del 16.7.2008, era di certo solo il 2007, correttamente ed estensivamente il Tribunale ha valutato, come riferito dalla G.d.F., che sia la situazione reddituale relativa al 2007 che quella relativa al 2008 erano entrambe ostative all’accoglimento dell’istanza. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.