Si scansa e non lo investe: lo «puntava» o è solo guida pericolosa?

C’erano tesi rapporti di vicinato tra l’autista ed il quasi investito. E’ incoerente escludere ogni responsabilità penale sulla base della mancanza di un proporzionato movente.

Con la sentenza n. 46679, depositata il 3 dicembre 2012, la Cassazione ha dovuto sottolineare l’errore di un g.u.p. nel dichiarare un non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. La finalità dell’udienza preliminare è quella di evitare dibattimenti inutili, non di evitare quelli che invece hanno i presupposti per il passaggio alla fase successiva. L’accusa è di tentato omicidio. L’attentatore, alla guida del proprio veicolo, avrebbe cercato di investire un uomo. Partendo di scatto e puntando in direzione della potenziale vittima. Questa stava a bordo della strada, mentre dava delle direttive lavorative ad un operaio. Per evitare l’impatto ha dovuto spostarsi saltando. La sentenza è di non luogo a procedere. Secondo il giudice non c’erano sufficienti elementi per ritenere sussistente un animus necandi in capo all’imputato. Poiché non risultavano rapporti di conoscenza, la condotta era da ascrivere ad una guida pericolosa e incosciente, ma non univocamente diretta a ledere l’integrità della persona offesa , nonostante ci fossero prove testimoniali sulla non casualità della traiettoria. Una motivazione illogica. Legittimata a proporre ricorso per cassazione contro tale sentenza è la persona offesa. Che infatti deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Quando non si rinvia a giudizio. La Cassazione richiama l’art. 425, comma 3, c.p.p., secondo cui il g.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti, oltre ad essere contradditori e insufficienti, siano anche non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. E’ un provvedimento finalizzato ad evitare dibattimenti inutili. L’errore. In questo caso, il giudice non ha fondato la sua valutazione prognostica in ordine alla sussistenza dei presupposti per il passaggio alla successiva fase dibattimentale in base a criteri di razionalità ed economia processuale . Ha, invece, erroneamente formulato un non consentito giudizio sulla colpevolezza dell’imputato incentrato non sull’attitudine dimostrativa dei dati acquisiti, ma su regole inferenziali prive di alcun obiettivo conforto probatorio .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 ottobre – 3 dicembre 2012, n. 46679 Presidente Bardovagni – Relatore Cassano Ritenuto in fatto 1. Il 7 luglio 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento dichiarava non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di C F. in ordine al delitto di tentato omicidio a lui ascritto. All'imputato veniva contestato di avere, mentre si trovava alla guida della propria auto, posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di T M. , ripartendo di scatto, dopo una sosta, e puntando in direzione della parte offesa che si trovava sulla carreggiata, lungo la sua traiettoria, intenta a coadiuvare un operaio che stava eseguendo alcuni lavori. La sentenza impugnata ricostruiva, preliminarmente, i tesi rapporti di vicinato esistenti tra l'imputato e la famiglia C. C.S. è la moglie di F. con riferimento specifico al fatto oggetto della contestazione richiamava le testimonianze di C.W.D F. , che riferivano concordemente circa lo stridore di gomme prodotto dall'auto Golf Wolkswagen al momento della partenza dopo la sosta forzata e la comune percezione che l'imputato avesse puntato M. . A fronte di questi elementi il giudice osservava che, nel caso di specie, non sussistevano elementi obiettivi da cui inferire l’animus necandi, atteso che non risultavano rapporti di conoscenza tra l'imputato e la parte offesa per cui era legittimo supporre che F. l'avesse scambiata per un operaio della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori. Rilevava, inoltre, che l'improvvisa e violenta partenza dell'auto era, piuttosto, da attribuire ad una condotta di guida incosciente e pericolosa, ma non univocamente diretta a ledere l'integrità della persona offesa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il procuratore speciale di M. , il quale lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che è del tutto incoerente ritenere provato, per un verso, che l'imputato abbia repentinamente avviato il proprio autoveicolo lungo una traiettoria incidente con la posizione fisica del ricorrente e, per l'altro, escludere ogni sua penale responsabilità sulla base della mancanza di un proporzionato movente da porre a base di un dolo intenzionale di ledere o uccidere . Altrettanto illogico e contraddittorio è sostenere che quella dell'imputato sia stata una condotta di guida incosciente e maleducata, senz'altro pericolosa, ma posta in essere per mero moto di stizza, insomma una reazione iraconda . I testi concordemente hanno riferito che F. ha puntato contro il M. e altrettanto pacifico è che costui ha dovuto compiere un salto per evitare l'impatto diretto contro l'autoveicolo inesorabilmente destinato a incrociarlo. Denuncia, inoltre, l'omesso esame dell'ipotesi del dolo eventuale o alternativo e mancanza della motivazione in ordine all'ipotesi subordinata della violenza privata. Osserva in diritto Il ricorso è fondato. 1. Occorre preliminarmente rilevare che sussiste, ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.p.p., la legittimazione della persona offesa costituita parte civile a proporre ricorso per cassazione agli effetti penali avverso la sentenza di non luogo a procedere, rientrando l'interesse di tale soggetto alla repressione del fatto criminoso nella più accentuata tutela, riconosciuta anche dalle fonti internazionali, della posizione del titolare del bene leso dal reato rispetto al mero danneggiato Sez. Un. n. 25695 del 29 maggio 2008 . 2. Il disposto di cui all'art. 425, comma 3, c.p.p., a mente del quale il giudice dell'udienza preliminare deve emettere sentenza di non luogo a procedere, anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori, deve essere letto ed interpretato in raccordo logico-sistematico con l'ultima parte del comma della medesima disposizione, che impone un simile esito allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Di conseguenza può fondare una sentenza di non luogo a procedere unicamente una prognosi dell'inutilità del dibattimento correlata alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto e alla prevedibile impossibilità che il dibattimento possa condurre ad una diversa soluzione, ma non un giudizio prognostico sulla innocenza dell'imputato Sez. 6, n. 33921 del 17 luglio 2012 Sez. 5, n. 22864 del 15 maggio 2009 Sez. 2, n. 14034 del 18 marzo 2008 Sez. 4, n. 13163 del 31 gennaio 2008 . La finalità dell'udienza preliminare, pure alla luce dell'ampliamento dei poteri officiosi del giudice in ordine alla prova, è quella di evitare dibattimenti inutili. 3. Il provvedimento impugnato non ha fato corretta applicazione di questi principi, in quanto il giudice dell'udienza preliminare non ha fondato la sua valutazione prognostica in ordine alla sussistenza dei presupposti per il passaggio alla successiva fase dibattimentale in base a criteri di razionalità ed economia processuale ispirati ad un apprezzamento in ordine alla possibile evoluzione del compendio probatorio acquisito, bensì ha erroneamente formulato un non consentito giudizio sulla colpevolezza dell’imputato incentrato non sull’attitudine dimostrativa dei dati investigative acquisiti in proiezione dibattimentale, ma su regole inferenziali prive di alcun obiettivo conforto probatorio. Tale giudizio, peraltro, è stato condotto solo con riferimento al delitto di tentato omicidio e non alle altre contestazioni formulate nei confronti dell’imputato. Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al g.u.p. del Tribunale di Trento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al g.u.p. del Tribunale di Trento.