Farmacia di turno sempre operativa: anche una sola mancata risposta legittima la condanna per interruzione di pubblico servizio

Sovvertita completamente l’ottica dei giudici di primo grado, che avevano assolto il farmacista. A carico di quest’ultimo il rifiuto di rispondere, durante la ‘pausa pranzo’ alla richiesta di emergenza di un padre preoccupato per il proprio piccolo colpito da un febbrone. Anche un singolo episodio può dar corpo al reato di interruzione di pubblico servizio, a prescindere dalla presenza di strutture nei paesi vicini o dalla possibilità di ricorrere al ‘Pronto Soccorso’.

Chiusura di ‘pausa pranzo’ per la farmacia di turno? Assolutamente umana, soprattutto se quella struttura è l’unico punto di riferimento per l’intera popolazione di un paese, ma ciò non può legittimare il niet a una richiesta di emergenza. Anzi, soprattutto considerando la gravità della situazione, è legittimo addebitare alla persona del responsabile della farmacia il reato di interruzione di pubblico servizio Cassazione, sentenza n. 46755, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Febbrone. A scatenare la battaglia giudiziaria è il comportamento tenuto da un farmacista – in un paese del Nord Italia –, che chiude temporaneamente la propria struttura – unica farmacia in turno di reperibilità –, fissando la riapertura alle 16, e che, soprattutto, rifiuta la richiesta di emergenza avanzata dal papà di un bambino, di appena 18 mesi, colpito da una forte febbre, ovvero avere un ‘pacco’ di tachipirina. Alle richieste del giovane genitore – su indicazione del pediatra, secondo cui era necessario l’ acquisto di tachipirina – il farmacista contesta la mancanza della impegnativa del medico , suggerisce di rivolgersi direttamente al ‘Pronto Soccorso’, e così lo ‘obbliga’ ad andare in ‘missione’ in un vicino paese. Ebbene, proprio alla luce della dinamica dell’episodio, i giudici del Tribunale sollevano il farmacista da ogni responsabilità. Per due ragioni da un lato, è stata rifiutata, semplicemente, una singola prestazione dall’altro lato, vi era comunque la possibilità di ricorrere al ‘Pronto Soccorso’ o alla farmacia di altro vicino Comune . Di conseguenza, secondo i giudici, non è ipotizzabile l’accusa di interruzione di pubblico servizio . Stop illegittimo. A contestare duramente la decisione è il Pubblico Ministero, che propone ricorso per cassazione, osservando che la chiamata d’urgenza al farmacista di turno costituisce, per sé, autonomo servizio pubblico, senza che possa guardarsi all’intero turno di reperibilità giornaliero del singolo o addirittura all’intero complesso territoriale . E la critica mossa dal Pubblico Ministero ai giudici del Tribunale viene condivisa e sostenuta dai giudici della Cassazione, i quali, riandando con la mente al ‘fattaccio’, sottolineano lo stato di effettiva necessità del giovane genitore e, quindi, l’obbligo del tempestivo intervento del farmacista . A questo quadro, poi, va aggiunto, sempre secondo i giudici, anche un altro elemento di riflessione l’obiettivo perseguito dalla disciplina specifica dei turni di servizio, per i giorni festivi e gli orari notturni, è quello di assicurare la continuità del servizio farmaceutico alla luce delle esigenze di salute peculiari che possono verificarsi anche in orari di normale chiusura degli esercizi non in turno di reperibilità . Evidentemente la farmacia in turno di reperibilità costituisce un presidio fondamentale, e tale presidio deve essere costantemente operativo. Per questo motivo, tornando alla vicenda in esame, vi è stato, affermano i giudici, un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico , a prescindere dalla disponibilità, in zone contigue, di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliero . Di conseguenza, il farmacista sotto accusa, in questo contesto, è da ritenere colpevole, concludono i giudici – accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, affidando la questione ai giudici della Corte d’Appello e dando a questi ultimi un’indicazione precisa –, del reato di interruzione di pubblico servizio .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 novembre – 3 dicembre 2012, n. 46755 Presidente Milo – Relatore Citterio Considerato in fatto 1. P.C. era imputato della violazione dell’art. 331 c.p. perché, nella qualità di titolare di farmacia in turno di reperibilità in Belluno, aveva interrotto, sospeso o comunque turbato il servizio di pubblica necessità che esercitava, avendo chiuso la farmacia apponendo il cartello mi trovo a pranzo e riapro dopo le ore 16” con indicazione di numero telefonico per chiamate urgenti, senza tuttavia intervenire alla chiamata di C.A.N. che, su conforme indicazione del pediatra, necessitava dell’acquisto di tachipirina per fronteggiare un rilevante stato febbrile in atto del figlio, di diciotto mesi a seguito dell’indisponibilità della farmacia di turno gestita dal dott. C., il N. era costretto a recarsi in farmacia di altro comune. Risulta dalla sentenza essere pacifico che - l’imputato avesse rifiutato la consegna del farmaco ‘di banco’, al di là delle diverse versioni secondo il N., nel corso di mero contatto telefonico il farmacista aveva preteso, per intervenire, l’impegnativa del medico o del pronto soccorso, nonostante le sue rimostranze sulla notoria non necessità di tale richiesta per quel farmaco, poi effettivamente ricevuto senza problemi nell’altra farmacia secondo l’imputato, egli col citofono dall’interno della farmacia avrebbe riferito di ritenere più opportuna una visita al pronto soccorso - dall’istruttoria era emersa le sussistenza di uno stato di ‘effettiva necessità’ ai sensi della l.r. 64/1994. 1.1. Il Tribunale di Belluno con sentenza del 4-8.10.2011 ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo che il rifiuto della singola prestazione non integrava il reato ascritto, stante la possibilità di ricorrere al pronto soccorso o alla farmacia di altro vicino comune, come accaduto poi effettivamente, al più potendosi configurare una mera irregolarità di eventuale rilievo disciplinare o il diverso reato di rifiuto di atti d’ufficio. 2. Con ricorso immediato, il pubblico ministero enuncia unico motivo di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 331 c.p., richiamando la più recente giurisprudenza in materia dell’affine reato ex art. 340 c.p. e osservando che la chiamata d’urgenza al farmacista di turno costituisce per sé autonomo servizio pubblico senza che possa guardarsi all’intero turno di reperibilità giornaliero del singolo o addirittura all’intero complesso territoriale. Ragioni della decisione 3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Venezia, ai sensi dell’art. 569 c.p.p Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell’imputato - come che fossero andati i fatti contatto solo telefonico, secondo il denunciante contatto personale immediato, sia pure attraverso il citofono della farmacia, secondo il C. - dovesse essere ricondotto ad un singolo diniego di prestazione o di servizio, per sé inidoneo a costituire turbamento del servizio, tenuto anche conto della disponibilità del pronto soccorso e di altre farmacie di turno, sia pure in comune viciniore. Ha anche osservato senza tuttavia disporre in conformità ai sensi dell’art. 521 primo o secondo comma c.p.p., secondo le indicazioni pur contestualmente fornite che la vicenda” avrebbe potuto assumere i contorni” di un diverso reato. L’assunto non è condivisibile. 3.1. Lo stesso Tribunale ricorda in sentenza che come confermato dal presidente provinciale del Consiglio dell’ordine dei farmacisti di Belluno, la richiesta da parte di un cittadino sprovvisto di ricetta e che richiede l’acquisto di tachipirina per stati febbrili elevati nel corso dell’intervallo pomeridiano della farmacia di turno è uno stato di effettiva necessità e, come tale, richiede il tempestivo intervento del farmacista”. Risulta poi dalla legge regionale n. 64/1994, richiamata dal teste e sempre secondo i riferimenti contenuti nella sentenza , che l’obiettivo perseguito dalla disciplina specifica dei turni di servizio, per i giorni festivi e gli orari notturni, è quello di assicurare la continuità del servizio farmaceutico. E’ nozione acquisita che il numero delle farmacie in turno di reperibilità negli orari diversi da quelli propri dell’usuale attività lavorativa feriale è inferiore a quello previsto per il servizio in via ordinaria. D’altronde, è altresì indubbio che la continuità del servizio va apprezzata in relazione alle esigenze di salute peculiari che possono verificarsi anche in orari di normale chiusura degli esercizi non in turno di reperibilità. Riduzione ‘ragionata’ del numero di esercizi aperti al pubblico sulla base di criteri territoriali e logistici nonché del bacino di utenza e permanenza di esigenze contingenti di salute che, specie quando di apprezzabile rilievo sono con immediatezza riconducibili alla tutela costituzionale del diritto alla salute concorrono ad individuare nella singola farmacia in turno di reperibilità un presidio indefettibile del complessivo disegno organizzativo volto ad assicurare la necessaria continuità del servizio farmaceutico. Quando pertanto la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso. Né il turbamento del complesso del servizio viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliero palese nel secondo caso un improprio intervento surrogatorio di diverso servizio pubblico non prestato, anche nel primo è evidente l’alterazione obiettiva dell’organizzazione del servizio farmaceutico come ritenuta necessaria e, quindi, consapevolmente articolata in termini idonei a coniugare tutte le esigenze concorrenti, in particolare l’accesso, il meno possibile disagevole e il più tempestivo possibile, a prestazioni dovute e proprie del servizio pubblico espletato, in stretta correlazione alla tutela costituzionale del diritto alla salute . Pertanto, ogni qualvolta il farmacista in turno di reperibilità non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi è, secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso. Deve quindi affermarsi il principio di diritto per il quale l’ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui all’art. 331 c.p Il Giudice del rinvio si atterrà al presente principio di diritto, libero negli apprezzamenti necessari in ordine ad ogni altro punto della decisione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia per nuovo giudizio.