Il rischio di infortunio rimane, ma il datore avrebbe dovuto seguire le istruzioni dell’ASL

Il rischio di infortunio non verrebbe eliminato del tutto anche con l’installazione, richiesta dall’ASL, di una pedana, ma il datore di lavoro è comunque nei guai.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46431/2012, depositata il 30 novembre. La fattispecie. Assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato, si vede riformare la decisione dai giudici di appello, che dichiarano non doversi procedere in quanto il reato di lesioni personali colpose contestatogli art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p. risulta estinto per prescrizione, e l’imputato viene dunque condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. I lavoratori, prima dell’installazione di una pedana, erano costretti a muoversi su cumuli di trucioli di metallo affilati. Più precisamente, i giudici di primo grado hanno assolto l’imputato perché l’infortunio del lavoratore non poteva essere evitato dal datore. La Corte di appello ha invece ribaltato il verdetto basandosi sull’intollerabile ritardo dell’impresa nel porre rimedio, come proposto dall’ASL, alla situazione di pericolo. A proporre ricorso per cassazione è l’imputato, il quale sostiene che anche l’eventuale presenza della pedana al momento dell’incidente non avrebbe evitato l’evento, visto che il lavoratore avrebbe egualmente dovuto raccogliere i trucioli . In pratica, l’imputato sostiene che la regola precauzionale che ha imposto l’installazione della pedana non era comunque funzionale alla prevenzione dell’infortunio in questione . La pedana avrebbe reso meno pericolosa la rimozione degli scarti. Ma la S.C. non la pensa così. Infatti, si precisa in sentenza, l’installazione della pedana aveva reso notevolmente più efficiente e meno pericolosa l’operazione di rimozione degli scarti metallici. In conclusione, gli Ermellini affermano che ove fosse stato impiantato un rimedio del tipo di quello prescritto dall’ASL l’evento non si sarebbe verificato . Ed è proprio basandosi su questa convinzione che il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 settembre – 30 novembre 2012, n. 46431 Presidente Brusco – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 4/6/2008, assolse B.U. dal delitto di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, perché il fatto non costituisce reato. 1.1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 30/6/2011, giudicando sulla impugnazione proposta dal P.M. e dalla P.C., in riforma della statuizione di primo grado, dichiarato non doversi procedere in quanto estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione, condannò l'imputato al risarcimento del danno in favore della P.C., da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico del B. provvisionale. 2. Per un'adeguata intelligenza delle questioni poste al vaglio di questa Corte appare necessario riprendere, in sintesi, i percorsi argomentativi delle due configgenti decisioni di merito. Non è controverso che D.B.M. , operaio tornitore-alesatore, dipendente della Termex s.p.a., della quale l'imputato era amministratore unico, il 24/4/2003 ebbe a procurarsi una ferita da taglio alla gamba sinistra, per la cui guarigione occorsero oltre 40 giorni, in quanto il piede sinistro gli era rimasto impinto in uno dei trucioli metallici taglienti che, causati dai torni, si accumulavano cospicui sul pavimento, allorquando si era avvicinato al mandrino per operare lo sbloccaggio del pezzo lavorato. Il giudice di primo grado mandò assolto l'imputato assumendo che in quella lavorazione la formazione dei trucioli era inevitabile che la predisposizione di una pedana sopraelevata, seguendo le prescrizioni dell'ASL, non escludeva affatto la necessità di scendere nella fossa al fine di rimuovere i trucioli, e, pertanto, un tale accorgimento doveva reputarsi ininfluente al fine di eliminare il rischio, che, invece, avrebbe potuto essere contenuto proprio dagli stessi operai, provvedendo con regolarità alla rimozione dei residui della lavorazione, operai, i quali, erano dotati degli strumenti necessari al fine inoltre, seppure dubbiosamente, il primo giudice reputò non acclarato che il datore di lavoro avesse violato prescrizioni antinfortunistiche, ne che si fosse consolidata prassi secondo la quale i residui in parola si facessero accumulare a dismisura infine, poiché la ferita aveva interessato il polpaccio, anche se il lavoratore avesse indossato scarpe antinfortunistiche non si sarebbe sottratto all'infortunio. La Corte d'Appello di Genova ribaltava il superiore ragionamento, sulla base delle seguenti considerazioni la soluzione proposta dall'ASL, adottata dall'impresa con un intollerabile ritardo segno della complessiva trascuratezza del datore di lavoro , aveva posto rimedio alla situazione di pericolo l'adozione di un piano di calpestio sopraelevato consentiva la rapida ed agevole eliminazione dei trucioli, i quali in un secondo momento potevano essere rimossi con le opportune cautele, scongiurando che nell'andirivieni lavorativo gli arti inferiori potessero imbattersi nel materiale metallico assai tagliente prima di una tale adozione, così come constava dalle fotografie in atti, i lavoratori erano costretti a muoversi su cumuli di trucioli affilati non poteva reputarsi affatto imprevedibile che i lavoratori, impegnati ai torni, non si sarebbero curati con la necessaria frequenza, peraltro interrompendo il ciclo lavorativo, di rimuovere lo strato di residui, invece la pedana, che era facile liberare facendo precipitare i predetti residui nella fossa sottostante, permetteva di lavorare in sicurezza, rinviando ad un secondo tempo la pulizia dagli scarti infine la Corte territoriale, in contrasto netto con l'affermazione del Tribunale, traeva sicuro convincimento circa la formazione di una prassi negligente e tollerata dalle inequivoche foto in atti e dal tardivo adeguamento dopo tre anni alle prescrizioni imposte dall'autorità sanitaria. 3. L'imputato proponeva ricorso per cassazione. 3.1. Dopo aver riassunto i fatti e la vicenda processuale il B. con l'unitaria, ma articolata, censura, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale. 3.2. Il datore di lavoro non aveva violato l'obbligo generale di cui all'art. 2087, cod. civ. e, più specificamente, quello di curare la tenuta dei luoghi di lavoro, evitando la presenza d'ingombri pericolosi artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 547/1955, come sostituiti dall'art. 33, commi 3 e 9 del d. lgs. n. 626/1994 , poiché anche se all'epoca dei fatti fosse stata in essere la pedana la stessa non sarebbe stata idonea ad impedire l'evento, stante che il lavoratore avrebbe egualmente dovuto raccogliere i trucioli difatti, la pedana in parola non poteva, ovviamente, impedire la formazione dei trucioli e che i lavoratori dovessero scendere nella fossa per rimuoverli e, quindi, la regola precauzionale che ha imposto l'installazione della pedana non era comunque funzionale alla prevenzione dell'infortunio in questione”. 3.3. In virtù delle superiori considerazioni doveva reputarsi che la Corte aveva travisato le acquisizioni processuali il tecnico dell'ASL, infatti, aveva espressamente dichiarato che il rimedio proposto non avrebbe evitato la necessità di rimuovere i trucioli accumulatisi al di sotto della pedana. Inoltre, se, seguendo lo stesso ragionamento del giudice d'appello, il datore di lavoro era tenuto a vigilare perché i lavoratori rimuovessero gli scarti,evitando accumuli cospicui, perché mai la pedana avrebbe impedito l'evento? Per il ricorrente si era in presenza di una motivazione palesemente contraddittoria”. 3.4. La Corte di merito aveva, inoltre, travisato il fatto affermando che il datore di lavoro aveva tollerato l'accumulo dei trucioli, circostanza, questa, smentita, invece, da tutti i testimoni assunti, i quali avevano specificato che i residui della lavorazione venivano rimossi dagli stessi operai addetti ai torni, i quali erano dotati di idonei mezzi al fine. Considerato in diritto 4. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato in relazione a tutte le prospettazioni censuratorie. 4.1. Le doglianze enucleate ai pp.3.2. e 3.3., esaminate congiuntamente stante la loro contiguità logica, ignorano che l'installazione della pedana sopraelevata, come peraltro si trae univocamente dalla documentazione in atti, riducono drasticamente l'accumulo dei pericolosi residui metallici della lavorazione, risultando di tutta evidenza che il manufatto in parola, seppure non può certo impedire la caduta dei trucioli, tuttavia, li convoglia largamente, per gravità, nella fossa sottostante, da dove possono essere rimossi senza pericolo dagli operai, adeguatamente equipaggiati e non distratti dall'incombere della lavorazione. Di conseguenza, esattamente al contrario di quanto affermato con l'impugnazione, la regola precauzionale, la quale impone di evitare ingombri pericolosi, risulta essere stata correttamente contestata. Inoltre, la Corte territoriale non è incorsa in contraddizione affermando che il datore di lavoro non aveva adempiuto all'obbligo di vigilare perché non si creassero accumuli rilevanti degli scarti metallici. Se, come par ovvio, restava compito degli operai provvedere alla rimozione, anche dopo l'installazione della pedana, una tale operazione, dopo il predetto accorgimento, risultava notevolmente più efficiente e meno pericolosa come si è visto i trucioli, accumulandosi al di sotto del piano sopraelevato di calpestio utilizzato dagli addetti ai torni, non costituivano più un reale pericolo per costoro lo smaltimento, di poi, poteva avvenire in sicurezza con le modalità sopra accennate. Esprimendosi in termini di controfattualità non resta che affermare che ove fosse stato impiantato un rimedio del tipo di quello prescritto dall'ASL l'evento non si sarebbe verificato. 4.2. Non ha fondamento neppure la terza ed ultima critica censuratoria. La Corte d'appello non era incorsa in alcun vizio motivazionale in questa sede rilevabile, avendo affermato, sulla base dell'evidenza probatoria assunzioni testimoniali e repertazione fotografica , che la modalità della lavorazione, scelta dal datore di lavoro, tollerava il pericoloso accumulo difatti, un conto deve ritenersi essere costretti a lavorare ai torni investendo, quindi, in detta attività di precisione le proprie energie e risorse d'attenzione , districandosi fra i cumuli degli affilati trucioli formatisi altro conto svolgere la stessa attività usufruendo di una pedana forata sopraelevata, la quale, naturalmente, riduce al minimo l'accumulo degli scarti della lavorazione e periodicamente procedere, con le attrezzature e protezioni del caso, e la necessaria attenzione, all'eliminazione degli scarti raccoltisi al di sotto della pedana. In definitiva, l'imputato avrebbe dovuto prevedere che le modalità lavorative imposte implicavano il rischio che taluno degli operai rimanesse ferito dalle affilate lamelle di cui il pavimento s'ingombrava nel mentre si trovava intento a lavorare al tornio, ad esso si appropinquava o da esso si allontanava. Non par dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto modello d'agente , il modello dell' homo eiusdem condicionis et professionis , ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta Sez. IV, 1/71992, n. 1345, massima più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. IV, 1/4/2010, n. 20047 . Prevedibilità che, nel caso in esame, non poteva essere estranea al datore di lavoro. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere delle spese legali affrontate la P.C., nella misura stimata di giustizia, di cui in dispositivo. P.Q.M. Rigetto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessive Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.