Un bicchiere dimenticato e due pannelli caduti non bastano per parlare di «disastro»

Perché sussista il reato di disastro colposo è indispensabile che si verifichi un avvenimento macroscopico, tale da giustificare la tutela collegata alla previsione di una fattispecie colposa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46475/12, depositata il 30 novembre. Il caso tutta colpa di un bicchiere A seguito del blocco dello scarico causato da un bicchiere dimenticato sulla copertura e poi incastratosi nel pluviale, e alle conseguenti infiltrazioni di acqua nella controsoffittatura di una scuola, si staccano due pannelli di cartongesso componenti la controsoffittatura stessa. Vengono allora accusati il legale rappresentante della società incaricata dei lavori nonché il direttore tecnico, il direttore dei lavori e il collaudatore dell’opera. Per tutti, però, viene dichiarato il non luogo a procedere in quanto nella fattispecie non si può considerare integrato il concetto di disastro penalmente rilevante a causa del difetto del requisito dimensionale e qualitativo del pericolo creato inoltre manca ogni prova che la causa concreta dell’infiltrazione possa essere riferibile ai medesimi imputati. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica. Il crollo c’è stato Secondo la tesi del ricorrente, nella fattispecie non si versava in una situazione di mero pericolo, perché il crollo vi era stato e per di più in un luogo lo spogliatoio della palestra destinato all’attività fisica dei minori. Quanto alla ritenuta mancanza di riferibilità agli indagati della causa dell’evento, essi - secondo il magistrato - avrebbero dovuto prevedere un presidio adeguato a tutela dello scolo. ma due pannelli caduti non integrano il disastro . Gli Ermellini ribadiscono però che nel reato in oggetto è indispensabile che si verifichi l’evento previsto dalla norma, cioè il disastro inteso come avvenimento macroscopico, poderoso, tale da giustificare la tutela collegata alla previsione di una fattispecie colposa. Alla luce di tale principio non pare che il distacco di due pannelli di cartongesso sia un evento di gravità, complessità ed estensione così straordinaria da integrare il reato di disastro. Ritenendo superflui ulteriori accertamenti, la Cassazione dichiara pertanto il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 ottobre – 30 novembre 2012, numero 46475 Presidente Brusco – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere, ex articolo 425 codice di procedura penale, nei confronti di B.L., L.M., A.R., Lo.Mi. e T.L. per il reato di cui agli articoli 113, 434, 449 codice penale. Il procedimento ha avuto origine dalla comunicazione di polizia giudiziaria con la quale si comunicava che si era verificato un distacco di due pannelli di cartongesso, costituenti la controsoffittatura dello spogliatoio della palestra della scuola elementare omissis gli agenti riferivano che il cedimento era avvenuto in conseguenza di alcune fortuite circostanze un bicchiere di plastica dimenticato sulla copertura della palestra, in seguito delle forti piogge, si era convogliato all'interno del pluviale di scarico il blocco dello scarico aveva causato l'interramento della grondaia determinando così la conseguente infiltrazione d'acqua piovana nel controsoffitto della struttura l'intelaiatura della struttura portante non aveva subito danni. La procura della Repubblica di Firenze ipotizzava a carico degli imputati, in cooperazione tra loro, il disastro il reato di disastro innominato, chiamandoli a rispondere nelle rispettive qualità B.L. di legale rappresentante e direttore tecnico della B. costruzione srl, società esecutrice dei lavori M L. di direttore tecnico delle opere strutturali Mi Lo. di direttore dei lavori architettonici A.R. di collaudatore dell'opera. Il tribunale dichiarava il non luogo a procedere, ritenendo che nella specie non si poteva considerare integrato il concetto stesso di disastro, così come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, per difetto dell'imprescindibile requisito dimensionale e qualitativo del pericolo creato infatti l'accumulo di acqua piovana sul tetto, conseguente all'otturazione della grondaia di scolo, aveva determinato il distacco di una parte assai limitata della controsoffittatura del locale spogliatoio, mentre erano rimaste sostanzialmente integre le strutture in ferro a cui il cartongesso risultava ancorato. Il distacco della pannellatura, specie in un luogo, qual era la palestra, destinato all'attività fisica di minori, rivestiva indubbiamente una connotazione di effettivo pericolo, ma ciò, osservava il tribunale richiamandosi alla sentenza numero 18977 del 2009 di questa sezione, non è sufficiente per ritenere automaticamente integrato il reato di disastro innominato. In ogni caso gli indagati dovevano ritenersi estranei al fatto contestato difettando ogni riferibilità ai medesimi sia della causa concreta dell'infiltrazione cioè l'otturazione dello scolo della grondaia, non essendovi ovviamente prova che il bicchiere fosse stato lasciato dagli odierni imputati, sia dell'evento stesso, in quanto determinato da un accumulo anomalo di acqua sul tetto. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Firenze. Secondo il ricorrente il gup avrebbe impropriamente richiamato la sentenza della corte di cassazione numero 18977 del 2009 nel caso di tale sentenza il crollo non si era verificato e pertanto si versava in una situazione di mero pericolo, mentre nel presente caso il crollo vi è stato e quindi l'evento di danno si è consumato. Se poi tale crollo costituisca o meno disastro, sarebbe stato eventualmente questione oggetto di verifica dibattimentale e non dell'udienza preliminare, tanto più che lo stesso giudice riconosce che il distacco della pannellatura in un luogo destinato all'attività fisica dei minori riveste una connotazione di effettivo pericolo. Nello specifico caso dunque il crollo vi è stato e non vi sono state conseguenze per alcuno solo perché il crollo è avvenuto in un momento in cui la palestra era casualmente non frequentata da alunni, insegnanti o dal pubblico. Con riferimento alla ritenuta mancanza di riferibilità ai tre indagati della causa dell'evento, il pubblico ministero ricorrente contesta che il giudice abbia voglia violato la regola di giudizio di cui all'articolo 425 del codice di rito come è ovvio agli imputati non è stato contestato di aver lasciato il bicchiere che ha ostruito canale di scolo, ma di non aver prevenuto tale eventualità predisponendo un presidio adeguato a tutela dello scolo in assenza di una perizia tecnica l'affermazione che una protezione dello scolo non avrebbe evitato l'accaduto è apodittica in quanto non da conto di quali tipi di protezione si possa disporre e della loro utilità il giudice ha male interpretato l'articolo 425 del codice di rito, atteso che il parametro di giudizio dell'udienza preliminare non è l'innocenza, ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. 3. Nell'interesse di R A. è stata depositata memoria per resistere al ricorso del pubblico ministero. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento. Questa Corte ha già ripetutamente da ultimo sez. IV 18.1.2012 numero 94 avuto modo di pronunziarsi in ordine alla fattispecie di disastro colposo, argomentandone la struttura di reato di pericolo astratto ma altresì precisando che la nozione di disastro, nominato o innominato che sia, è costituita da un evento fortemente connotato sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti. Nel reato di cui si discute è imprescindibile la verificazione dell'evento di pericolo tipico voluto dalla norma che è costituito dal disastro inteso come accadimento macroscopico, poderoso, tale da giustificare la tutela collegata alla previsione di una fattispecie colposa. Nella specie si è verificato il distacco di due soli pannelli di un contro-soffitto realizzato in cartongesso, evento che certamente, ove vi fossero state sotto persone e ancora di più bambini, era certamente idoneo a creare danno, ma che non può qualificarsi per ciò solo quale disastro, atteso che tale fattispecie richiede il verificarsi di un accadimento di gravità, complessità ed estensione straordinari, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità. È pertanto del tutto congrua la valutazione operata dal giudice di Firenze e neppure può dirsi violata la regola di giudizio che sovrintende la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che la assoluta chiarezza dei dati di fatti che hanno caratterizzato l'ipotesi considerata rende evidente la superfluità di ulteriori accertamenti e valutazioni in sede di giudizio. 2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.