Vende l’appartamento, ma l’acquisto era illegittimo: il ricavato è sequestrabile

Il denaro incassato quale corrispettivo della vendita di un bene che è stato - in ipotesi - acquisito illegittimamente, è sicuramente sequestrabile.

Non rileva il fatto che non può esservi certezza che tale somma rappresenti effettivamente il profitto derivante da attività illecite, dal momento che il denaro è un bene fungibile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45024/12, depositata il 19 novembre. Il caso. Un uomo ricorre per cassazione contro la conferma del decreto di sequestro preventivo della somma di denaro proveniente dalla vendita di un appartamento l’immobile era stato posto all’asta e acquistato da un avvocato che lo aveva poi attribuito all’attore. Quest’ultimo e l’avvocato, però, risultano imparentati con soggetti sottoposti a indagine per turbata libertà degli incanti ed estorsione pluriaggravata. Coinvolto solo per essere figlio di un indagato? Il ricorrente contesta anzitutto la sussistenza del fumus commissi delicti , in quanto il suo coinvolgimento deriverebbe dal solo fatto di essere figlio di un indagato per i citati reati l’appartamento in questione, inoltre, non può essere considerato profitto immediato dell’ipotizzato reato dal momento che le sentenze citate nel provvedimento impugnato si riferiscono a ipotesi diverse ci si troverebbe dinanzi, pertanto, a una sorta di sequestro per equivalente. All’uomo non può neppure essere addebitato alcun profilo di negligenza per aver eluso eventuali criteri prudenziali di verifica egli va considerato a tutti gli effetti persona estranea al reato. Il fumus è stato accertato. Gli Ermellini ribadiscono che per costante giurisprudenza il sindacato del Tribunale del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solamente accertare la sussistenza del fumus sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, al fine di verificare se essi rendano possibile la sussunzione dell’ipotesi formulata in quella tipica di reato. Nel caso di specie, a giudizio della S.C., è stata ampiamente illustrata la sussistenza di elementi tali da fondare l’ipotesi della commissione dei reati contestati è insomma verosimile che l’appartamento in questione possa essere pervenuto al ricorrente grazie ad un acquisto avvenuto con modalità non rispettose della legge. Sequestrabile il tantundem . Quanto alla pertinenza della somma sequestrata, la Cassazione ribadisce che il denaro incassato quale corrispettivo della vendita di un bene che è stato, in ipotesi, acquisito illegittimamente, è sicuramente sequestrabile non si tratta – come censurato – di un sequestro per equivalente, ma di sequestro del profitto mediato del reato. Neppure ha rilievo il fatto che non può esservi certezza che tale denaro rappresenti effettivamente il profitto derivante da attività illecite poiché il denaro è il bene fungibile per antonomasia, se si accerta che dalla vendita di un bene che si presume illegittimamente acquisito si è ricavato un certo importo, il sequestro può avvenire sulla somma rappresentativa di tale prezzo, non avendo alcun rilievo la composizione della somma stessa. L’estraneità al reato rileva per la sola confisca. Infine, la censura relativa all’estraneità del ricorrente rispetto al reato potrebbe rilevare con riferimento alla confisca del bene, ma non in relazione al sequestro preventivo, dato che questo provvedimento ha solo funzione propedeutica rispetto alla confisca stessa. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 ottobre – 19 novembre 2012, n. 45024 Presidente Zecca – Relatore Fumo Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 48.500 in danno di B.G. . Detta somma, per quel che si legge nel provvedimento, costituisce il prezzo incassato dal predetto per la vendita di un appartamento ubicato in omissis . Tale immobile, posto a suo tempo all'asta in quanto riveniente da un fallimento, fu acquistato, unitamente ad altri 17 lotti, dall'avvocato T.A. , in rappresentanza di altre persone e, quindi, attribuito al B. . La T. è moglie di G.B.V. , sottoposto a indagine con riferimento ai delitti di turbata libertà degli incanti, estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 203/91 B. è nipote di B.P. e figlio di B.S. , indagati per i medesimi reati, in quanto ritenuti appartenenti alla cosca di 'ndrangheta Buda Imerti. 2. Il compendio indiziario è costituito da accertamenti di polizia giudiziaria e dal contenuto di conversazioni intercettate. 3. Ricorre per cassazione il difensore di B.G. e deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240, primo e terzo comma cp, nonché in ordine alla possibilità di ritenere che il danaro oggetto di sequestro costituisca profitto mediato di reato, nonché, infine, in ordine alla possibilità che il provvedimento di sequestro possa riguardare persona estranea al reato. 3.1. Argomenta come segue. a Quanto alla sussistenza del fumus delicti , il tribunale del riesame da per scontato che sia comprovata la materiale sussistenza della condotta criminosa, ma è costretto ad ammettere che l'attuale ricorrente è persona rimasta del tutto estranea ad essa. Il coinvolgimento di B.G. dovrebbe derivare dal fatto che egli è figlio di B.S. , e tuttavia, nei confronti di quest'ultimo, come lo stesso collegio cautelare ammette, non sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi, tanto che costui non è attinto da alcun provvedimento cautelare. In ordine a tale profilo di valutazione, manca qualsiasi giustificazione motivazionale. Se dunque a carico di B.S. non esistono elementi significativi, non si vede come lo stesso possa aver operato come trait de union con il ricorrente. b Per quel che riguarda l'appartamento, esso non può essere considerato un profitto immediato dell'ipotizzato reato. Le sentenze di legittimità citate nel provvedimento impugnato sono non pertinenti, in quanto o si riferiscono a ipotesi diverse, se non addirittura opposte ipotesi in cui col denaro riveniente da delitto è stato acquistato un appartamento , ovvero hanno a che vedere con il sequestro di beni appartenenti a coindagati. Di talché, nel caso in esame, nonostante il tribunale neghi la circostanza, ci si troverebbe di fronte ad una sorta di sequestro per equivalente, non consentito dal titolo di reato. Se poi si vuole sostenere che le somme liquide sequestrate al ricorrente rappresentano la trasformazione, per così dire, in denaro del valore dell'appartamento, soccorre quella giurisprudenza, anche delle sezioni unite, che pretende che vi sia l'assoluta certezza della sostituzione del bene monetario a quello immobile. Ciò postula una fattiva dimostrazione che, nel caso in esame è del tutto mancata. c Infine, non può negarsi che B.G. sia persona del tutto estranea alle ipotesi delittuose in relazione alle quali si procede. Lo stesso non risulta sottoposto a indagini e -dunque è coinvolto in maniera anomala nel presente procedimento in realtà solo in quanto figlio di B.S. . A lui neanche può essere addebitato e comunque di fatto ciò non è avvenuto alcun profilo di negligenza per avere eluso eventuali criteri prudenziali di verifica e, pertanto, lo stesso deve essere, a tutti gli effetti, considerato persona estranea reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. 2. Le sezioni unite di questa corte sent. n. 20 del 1994, ric. PM in proc. Ceolin, sent. n. 23 del 1997, ric. Bassi e altri, sent. n. 920 del 2004, ric. Montella hanno chiarito che per quel che riguarda la problematica del sequestro, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato e se si tratta di sequestro probatorio al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti . Deve insomma essere verificata l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, ovviamente, non limita i poteri del giudice nel senso che questi debba esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. 2.1. In sintesi non rilevano né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né gravità e, per quel che riguarda il sequestro preventivo,quanto al periculum in mora , esso si sostanzia nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca. 3. Nel caso in esame, il tribunale ha ampiamente illustrato, ricordando il contenuto di conversazioni intercettate e la obiettiva circostanza di deserto concorrenziale nel quale si svolsero le vendite all'asta, la sussistenza di elementi tali da giustificare la fondata ipotesi della commissione del reato di cui all'articolo 353 comma primo cp, e degli altri reati contestati agli indagati, con le relative aggravanti. Che dunque il bene pervenuto a B.G. possa ritenersi essere stato a suo tempo acquisito, grazie anche alla intermediazione professionale dell'avvocato T. , con modalità non rispettose della legge e anzi avvalendosi del prestigio criminale della cosca Buda Imerti, è circostanza sufficientemente illustrata nell'ordinanza ricorsa. 3.1. Che poi, nei confronti del ricorrente non siano emersi, allo stato, elementi di carico costituisce un dato di fatto, in tale fase, ininfluente, proprio perché, sulla base degli arresti giurisprudenziali sopra illustrati, la concorrenza di sufficienti indizi di colpevolezza non è richiesta per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti ablativi. 4. Quanto alla pertinenza della somma sequestrata all'attività criminosa in riferimento alla quale si procede, va detto che, proprio sulla base della giurisprudenza citata dal ricorrente che altro non fa che dare una diversa lettura della medesima giurisprudenza citata nel provvedimento , si deve giungere alla conclusione che il denaro incassato quale corrispettivo della vendita di un bene che, in ipotesi, è stato illegittimamente acquisito, è certamente sequestrabile e, in prospettiva, confiscabile. Non trattasi certo di confisca per equivalente per le ragioni ampiamente illustrate dal tribunale del riesame calabrese, ma di sequestro del profitto mediato. Né vale sostenere, come fa il ricorrente, che si avrebbe profitto mediato solo se si sostituisce un immobile al denaro contante ASN 199504114 RV 200855 e non anche nel caso contrario. 4.1. Si sostiene nel ricorso che, quando si tratta di compendi monetari, non può esservi certezza del fatto che essi rappresentino effettivamente il profitto dell'attività illecita. Ma l'argomento, innanzitutto, prova troppo in quanto, se così fosse, già la sostituzione di un immobile a un importo di danaro non dovrebbe essere possibile, proprio per la non identificabilità fisica del liquido utilizzato per l'acquisto del bene. La verità è che, trattandosi di un bene assolutamente fungibile, anzi del bene fungibile per antonomasia e per tale ragione è stato inventato il denaro , appare addirittura infantile la pretesa in base alla quale il contante sequestrato debba essere individuabile nella sua fisicità e non, piuttosto, nel suo ammontare. In altre parole, una volta accertato che dall'alienazione di un bene si è ricavata una certa somma, se si ipotizza che il bene sia stato, a suo tempo, acquisito contra legem da chi lo ha poi rivenduto e che ricorrano i presupposti per operare il sequestro, il sequestro può certamente essere disposto ed eseguito sulla somma rappresentativa del prezzo, non avendo alcun rilievo la composizione” della somma stessa, ma essendo sufficiente che esso rappresenti il tantundem. D’altra parte, poiché nel presente momento storico, le transazioni per somme non eseguite avvengono attraverso canali bancari, ovvero tramite la cosiddetta moneta elettronica o ancora con altri mezzi di regolamento finanziario, è evidente che bisogna ragionare in termini di smaterializzazione del denaro e che, di conseguenza, anche sotto questo aspetto, sarebbe assurdo pretendere, per la eseguibilità del sequestro, la identificazione – per così dire banconota per banconota” – delle somme di sospetta provenienza. 5. Quanto all’essere il ricorrente persona estranea al reato, trattasi di questione che dovrà essere proposta con riferimento alla eventuale confisca del bene, e non nella attuale fase, in cui si è al cospetto di un semplice” sequestro per finalità preventive. Trattasi di provvedimento che, essendo attinente alla fase delle indagini preliminari, ha solo funzione propedeutica nei confronti di un eventuale confisca esso è assunto, appunto, in via cautelare, allo scopo di evitare che il reato possa essere portato a ulteriori conseguente. 6. Al rigetto consegue condanna alle spese del grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.