Beni non restituiti fino alla irrevocabilità della condanna … se permangono esigenze cautelari

Gli effetti del sequestro preventivo permangono fino alla irrevocabilità della condanna, ma è necessario il previo accertamento della persistenza delle esigenze di cautela reale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45251/2012, depositata il 20 novembre. La fattispecie. Il presidente del consiglio di amministrazione di una società assicuratrice veniva condannato in primo grado per i reati di riciclaggio art. 648- bis c.p. di somme di denaro e di prodotti finanziari derivanti da plurime appropriazioni indebite aggravate, in danno alla stessa società. Oltre alla condanna, il Tribunale ordinava il dissequestro, e la restituzione alla società proprietaria costituitasi parte civile , dei beni ancora sottoposti a vincoli probatori e preventivi. Beni sequestrati da restituire? Visto il ritardo nella restituzione dei beni, la società sollecitava il Tribunale a darne esecuzione. Tuttavia, la richiesta veniva rigettata in quanto la sentenza non era divenuta irrevocabile, perché appellata dall’imputato, e che, comunque sia, hanno affermato i giudici, in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo permangono fino alla irrevocabilità della condanna anche quando sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate . La questione, dopo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello cautelare, arriva avanti ai giudici della Cassazione. È necessario il previo accertamento della persistenza delle esigenze di cautela reale. La S.C. accoglie il ricorso della società per motivi afferenti a questioni pregiudiziali, ma rileva, sebbene incidentalmente e in termini non vincolanti per il giudice di rinvio, che la critica svolta dalla società ricorrente alla lettura ostativa alla restituzione dei beni vincolati a sequestro preventivo, in ragione della non definitività della sentenza di merito, non è priva di pregio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 maggio – 20 novembre 2012, n. 45251 Presidente Serpico – Relatore Paoloni Motivi della decisione 1. All'esito di giudizio ordinario il Tribunale di Napoli con sentenza resa il 13.4.2011 dichiarava V.P. colpevole di una serie di reati - tra i vari contestatigli - di riciclaggio art. 648 bis c.p. di somme di denaro e prodotti finanziari derivanti da plurime appropriazioni indebite aggravate commesse in danno della società assicuratrice Themis S.A., posta in liquidazione coatta amministrativa anche a causa di tali eventi, società del cui consiglio di amministrazione V. era presidente. Per l'effetto il Tribunale condannava il V. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della danneggiata società Themis, costituitasi parte civile. Con la stessa decisione il Tribunale ordinava il dissequestro dei beni ancora sottoposti a risalenti anni 1997-98 vincoli probatori e preventivi e la loro restituzione all'avente diritto parte civile società Themis. 2. Con istanza in data 4.11.2011 la parte civile Themis sollecitava il Tribunale a dare esecuzione al disposto dissequestro dei beni ritenuti in sentenza appartenenti alla medesima società, cui non erano stati ancora restituiti dal custode giudiziario. Con ordinanza del 16.11.2011 il Tribunale rigettava la richiesta, rilevando che la sentenza di merito emessa il 13.4.2011 non era divenuta irrevocabile, perché appellata dal V. e dal coimputato, e che - richiamando una decisione di questa S.C. Cass. Sez. 6, 26.5.2009 n. 40388, P.M. in proc. Armenise, rv. 245473 - in caso di condannargli effetti del sequestro preventivo permangono fino alla irrevocabilità della condanna anche quando sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. 3. La parte civile Themis ha appellato, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., detta ordinanza reiettiva davanti al Tribunale distrettuale di Napoli. Il Tribunale con il provvedimento del 14.2.2012 richiamato in epigrafe ha dichiarato inammissibile il proposto gravame, osservando che l'impugnazione ha ad oggetto non già il sequestro dei beni, ma l'esecuzione dell'avvenuto dissequestro disposto con la sentenza di condanna del 13.4.2011, in quanto la difesa sollecitava - prima della irrevocabilità della sentenza - la restituzione dei beni e che quindi non si tratta di un provvedimento ricorribile in sede di appello al riesame . 4. Avverso siffatta declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare reale ha proposto rituale ricorso per cassazione la parte civile Themis, deducendo violazione dell'art. 322 bis c.p.p. e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale distrettuale, si sostiene in ricorso, ha equivocato l'oggetto del proposto gravame, supponendolo attinente a un provvedimento di sequestro preventivo non più efficace per avvenuta cessazione del vincolo cautelare. Evenienza erronea sotto duplice profilo. Innanzitutto per l'inconferenza della decisione di legittimità richiamata nell'appellata ordinanza reiettiva del Tribunale giudice della cognizione, trattandosi di decisione relativa ad una istanza di revoca di sequestro preventivo avanzata dagli imputati e non già come nel caso della Themis dalla persona offesa costituitasi parte civile e legittimata alla restituzione dei beni come, del resto, riconosciuto dalla stessa sentenza disponente il dissequestro e la restituzione dei beni alla Themis e altresì di decisione che esclude la rilevanza della non definitività della sentenza di condanna, ove siano venute meno le esigenze cautelari reali nell'odierno ricorso è trasfuso e rinnovato, quale tematica impropriamente elusa dall'ordinanza impugnata con la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare, l'intero contenuto censorio dell'atto di appello avverso l'ordinanza del 16.11.2011 . In secondo e concomitante luogo per l'anomala e sviata lettura dell'indicata ordinanza reiettiva da parte del Tribunale distrettuale, vertendosi in una tipica casistica considerata dall'art. 322 bis c.p.p., che prevede l'appellabilità delle ordinanze in materia di sequestro preventivo, misura che attinge gran parte dei beni alla cui restituzione ha diritto la parte civile Themis. Di tal che non è dato comprendere le ragioni in base alle quali il Tribunale ha deciso un sostanziale non liquet, valutando il gravame estraneo ratione materiae alla propria cognizione-competenza funzionale. 5. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con coevo rinvio degli atti al Tribunale di Napoli perché proceda al giudizio incidentale sull'appello cautelare reale proposto dalla ricorrente società Themis. Il sintetico provvedimento adottato, nella forma sua propria dell'ordinanza, dal Tribunale per rigettare la richiesta di dissequestro effettivo di beni e somme già attinti da sequestro preventivo e di riconosciuta appartenenza alla persona offesa e parte civile, deve ritenersi, infatti, impugnabile con il mezzo previsto dall'art. 322 bis c.p.p Come si afferma nel ricorsoci giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p. è stato fuorviato da erronea interpretazione del dispositivo della ridetta ordinanza in data 16.11.2011 appellata dalla parte civile ricorrente, considerando l'oggetto della impugnazione afferente ad una dinamica meramente esecutiva e non più attuale sotto il profilo strettamente cautelare in tema di sequestro preventivo e così delibando - in termini per la verità anodini - la propria incompetenza funzionale sfociata nella dichiarata inammissibilità dell'appello. Appello esperibile, invece, contro l'ordinanza reiettiva del giudice della cognizione e che avrebbe dovuto essere esaminato nel merito della regiudicanda cautelare reale con riguardo alla permanenza o meno delle ragioni giustificanti il mantenimento del vincolo d'indisponibilità dei beni v., ex plurimis Cass. Sez. 3, 6.11.2001 n. 42453, Mazzella, rv. 220306 Sez. 3,18.9.2008 n. 39913, P.M. in proc. Agostini, rv. 241275 Cass. Sez. 6,8.4.2011 n. 16608, P.M. in proc. Quarta, rv. 250111 . L'accoglimento del ricorso per l'indicata assorbente causa pregiudiziale non esime questa S.C., per evidenti ragioni nomofilattiche sottese al thema decidendum del proposto appello cautelare della parte civile, dal rilevare - sebbene incidentalmente e in termini non vincolanti per il giudice di rinvio - che la critica svolta dalla società ricorrente alla lettura ostativa alla restituzione dei beni già vincolati con sequestro preventivo offerto dal Tribunale con l'ordinanza 16.11.2011, in ragione della non definitività della sentenza di merito, non è priva di pregio. Giacché la sentenza di questa S.C. Sez. 6, 26.5.2009 n. 40388 richiamata dal Tribunale nel provvedimento reiettivo dell'istanza restitutoria della Themis ha cura di chiarire come il disposto dell'art. 323 co. 3 c.p.p. sentenza irrevocabile di condanna vada pur sempre correlato alla regola generale dettata dall'art. 321 co. 3 c.p.p., che impone in ogni caso il previo accertamento della persistenza delle esigenze di cautela reale fondanti il vincolo genetico disposto, per finalità socialpreventive appunto cautelari , sui beni dell'avente diritto alla loro restituzione cfr. Cass. Sez. 3, 14.12.2007 n. 6462/08, Oriente, rv. 239289 Cass. Sez. 2,8.10.2010 n. 39247, Gaias, rv. 248772 . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.