Coi se e coi ma … no ai ragionamenti ipotetici

Una coltellata al volto, ma è assente il dolo omicidiario e inoltre i ragionamenti ipotetici, quali l’esito letale che avrebbe avuto la coltellata se fosse penetrata più profondamente, non possono modificare il capo di imputazione.

Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45057/2012 depositata il 19 novembre, ha rigettato il ricorso del pm. La fattispecie. Un minore, insieme ad un altro soggetto maggiore di età, si vedeva accogliere l’istanza di riesame avverso l’ordinanza del Gip con la quale era stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare del collocamento in comunità, siccome gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato in danno di un soggetto colpito al volto con un coltello a serramanico. Lesioni personali pluriaggravate, ma non tentato omicidio. Nel caso in esame, secondo il Tribunale, era configurabile il reato meno grave di lesioni personali pluriaggravate dall’uso dell’arma e dai futili motivi, pertanto non era applicabile la misura cautelare del collocamento in comunità. E se il coltello fosse penetrato più profondamente? Contro la decisione del Riesame il pm propone ricorso per cassazione affermando che qualora il coltello fosse penetrato più profondamente di un paio di centimetri avrebbe potuto comportare lesioni vascolari gravissime con conseguente pericolo di vita. Tuttavia, la S.C. precisa che per la configurazione del tentato omicidio volontario occorre accertare la sussistenza del dolo omicidiario, qualificabile come dolo diretto, che si può manifestare come dolo alternativo. Insomma, l’agente prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario , cioè la morte o il grave ferimento della vittima. Manca il dolo omicidiario. Proprio la consolidata giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere il dolo diretto, sub specie del dolo alternativo, compatibile con l’omicidio tentato Cass., n. 9949/1997 n. 27620/2007 . Ma nella specie, tale dolo omicidiario è assente, visto che l’indagato aveva colpito la vittima al volto con un solo colpo. Senza ma e senza se. Per concludere, la Cassazione afferma che i ragionamenti ipotetici, quali l’esito letale che avrebbe avuto la coltellata inferta al volto della vittima se fosse penetrata più profondamente, non contano. Il ricorso, quindi, viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 ottobre – 19 novembre 2012, n. 45057 Presidente Bardovagni – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2012, il Tribunale per i minorenni di Salerno in funzione di giudice del riesame ha accolto l'istanza di riesame proposta da C.C. ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P. in sede del 10 gennaio 2012, con la quale era stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare del collocamento in comunità, siccome gravemente indiziato, in concorso con altro soggetto maggiore di età e giudicato a parte, del reato di tentato omicidio aggravato in danno di G.G. , da lui colpito con un coltello a serramanico, con un fendente che gli aveva cagionato una lesione da taglio superficiale regione sottozigomatica sinistra della lunghezza di circa 6 cm, estesa alla parte superiore orbicolare labbro superiore . 2.Il fatto è avvenuto in OMISSIS ed è stato ricostruito grazie alla ricognizione fotografica dei due aggressori, effettuata dalla vittima ed alle sommarie informazioni fornite da un testimone oculare e dal medico del pronto soccorso, che aveva visitato la vittima ferita. 3.Il Tribunale ha ritenuto che, nella specie in esame, non fosse configurabile a carico dell'indagato il delitto di tentato omicidio aggravato, ma il meno grave reato di lesioni personali pluriaggravate dall'uso dell'arma e dai futili motivi, che non consentiva l'adozione della misura cautelare del collocamento in comunità, in quanto l'unica lesione contestata all'indagato dal P.M. ed utilizzata dal G.I.P. per l'emissione del provvedimento cautelare non aveva posto assolutamente in pericolo la vita della p.o. inoltre non erano stati individuati fatti esterni aventi valenza sintomatica, dai quali potesse desumersi la volontà omicidiaria nel comportamento tenuto dall'indagato, il quale neppure aveva ulteriormente colpito la vittima in zone vitali, una volta che la stessa era caduta a terra, senza alcuna possibilità di difendersi o di schivare i colpi. 4.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, che ha dedotto motivazione illogica ed erronea, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale per i minorenni, era ravvisabile nel comportamento tenuto dall'indagato il delitto di tentato omicidio aggravato, in quanto occorreva tener conto non della idoneità della lesione inferta alla p.o., ma l'idoneità dell'azione posta in essere dall'indagato. collegabili al suo comportamento cosciente e volontario e cioè, nella specie, la morte od il grave ferimento della vittima e la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il dolo diretto, sub specie del dolo alternativo, è compatibile con l'omicidio tentato cfr., in termini, Cass. 1A 20.10,97 n. 9949 Cass. 1^ 25.5.07 n. 27620 . 4.Nella specie il Tribunale per i minorenni di Salerno ha escluso la sussistenza del dolo omicidiario nel comportamento tenuto dall'indagato nei confronti di G.G. , avendo valorizzato il dato che l'indagato aveva colpito la parte offesa al volto con un solo colpo vibrato col coltello a serramanico di cui era in possesso, procurandole una lesione vascolare collocata nell'angolo della mandibola sinistra per circa 1,5 cm verso il margine anteriore del muscolo sterno-cleido-mastoideo, e quindi una ferita ritenuta superficiale e tale da non avere interessato i piani profondi e da non avere assolutamente posto in pericolo la vita della p.o. d'altra parte il Tribunale ha rilevato che la reiterazione dei colpi al viso della vittima, posta in essere dall'indagato con un pugno sferratogli all'altezza del sopracciglio, non fosse stata tale da porre in pericolo la vita della vittima, non essendo stata la stessa colpita in zone vitali, quand'era caduta a terra ed era rimasta priva di difesa. 5.Il Tribunale per i minorenni di Salerno ha pertanto adeguatamente motivato in ordine all'avvenuta derubricazione del delitto ascritto all'indagato da tentato omicidio a lesioni personali aggravate, si che appare giustificato l'annullamento della misura cautelare del collocamento in comunità disposto dal G.I.P. in sede. Questa Corte di legittimità non è peraltro tenuta a riesaminare gli elementi di fatto posti a sostegno dell'atto impugnato, ovvero a riproporne altri differenti, essendo il relativo apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito ed essendo suo compito solo verificare se gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito avessero la necessaria valenza indiziaria e sotto tale aspetto la pronuncia impugnata si sottrae alle censure mosse, avendo il Tribunale per i minorenni di Salerno adeguatamente dato conto, come sopra riferito, delle ragioni per le quali il delitto ascritto all'indagato è stato derubricato da tentato omicidio volontario a lesioni personali volontarie aggravate cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11 Cass. 4^, 8.6.07 n. 22500 . 6.Le censure mosse dal ricorrente non sono idonee a scalfire il solido impianto motivazionale del provvedimento impugnato. È invero infondata la prima censura, in quanto le lesioni infette dal ricorrente alla vittima non possono ritenersi idonee ad avere posto quest'ultima in pericolo di vita sulla base di ragionamenti ipotetici quali l'esito letale che avrebbe avuto la coltellata inferta al volto della vittima se fosse penetrata più profondamente di due centimetri, dovendosi al contrario tener conto delle intrinseche peculiarità dell'azione criminosa, che abbiano valore sintomatico sulla base delle comuni regole di esperienza. E1 infondata la seconda censura, in quanto correttamente il provvedimento impugnato non ha preso in esame il c.d. dolo alternativo, essendo esso incompatibile con il tentato omicidio. È infondata la terza censura, in quanto nel presente giudizio nessun argomento può essere tratto dal comportamento tenuto dal coimputato maggiorenne e giudicato a parte, dovendosi fare riferimento solo al comportamento addebitato all'odierno indagato minore di età. 7.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal P.M. del Tribunale dei minorenni di Salerno. P.Q.M. Rigetta il ricorso.