Niente ammissione al gratuito patrocinio per il mafioso se il giudice è incompetente

Il frazionamento dell’attività giurisdizionale tra più giudici in ragione della funzione che gli stessi svolgono nell’ambito del medesimo procedimento, nonché delle specifiche attività a ciascuno di essi attribuite si ricollegano al concetto di competenza funzionale. L’incompetenza funzionale, tendenzialmente equiparata a quella per materia, può essere eccepita d’ufficio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44189, depositata il 15 novembre 2012. Ammissione al gratuito patrocinio del mafioso. L’imputato Leoluca Bagarella veniva ammesso al gratuito patrocinio con decreto di ammissione del GIP di Palermo del 07 febbraio 2005 che veniva revocato, ai sensi dell’art. 76 d.p.r. n. 115/2002 T.U. Spese di giustizia, dalla Corte di Assise di Palermo, che rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi del suo difensore in quanto riteneva superato il limite di reddito dalla stessa legge previsto. La Corte basava il proprio convincimento sulla scorta della disposizione di cui al comma 4 bis della norma richiamata, secondo la quale per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416- bis c.p. nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416- bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti . Tribunale monocratico o collegiale, a chi la competenza? L’imputato, tuttavia, proponeva reclamo ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n. 115/2002, norma che, disponendo in merito alla impugnazione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione, per giurisprudenza costante viene applicata anche nella ipotesi di revoca d’ufficio del predetto beneficio. L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, ritenuto che i redditi del Bagarella da prendere in considerazione ai fini della richiesta di ammissione erano quelli del periodo 2003/2004, redditi che certamente giustificavano l’ammissione, dato che lo stesso trovavasi detenuto già da lungo tempo e tutti i suoi beni erano stati in precedenza sequestrati o confiscati. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, affermando, da un lato, con una eccezione di carattere processuale, l’incompetenza del Tribunale in composizione collegiale, essendo per legge, ai sensi dell’art. 99 richiamato, la stessa attribuita al Tribunale monocratico, al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello, e dall’altro, con una eccezione di tipo sostanziale, che il richiedente il gratuito patrocinio non deve solo dimostrare di non avere redditi illeciti, ma di non averli mai detenuti in precedenza. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, invece, sposando la tesi del Tribunale, chiedeva il rigetto del ricorso. Niente ammissione per l’imputato. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, hanno rilevato la sussistenza di una violazione della competenza funzionale stabilita dall’art. 99 T.U., essendo stato il reclamo deciso dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale, anziché dal Presidente del Tribunale o di un suo delegato. Essendo la disciplina di questo istituto equiparata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a quella della competenza per materia, ne discende che la violazione della stessa, è rilevabile d’ufficio. Sul punto, infatti, la Corte, spendendo un paio di battute sulla importanza della suddivisione delle funzioni all’interno degli uffici giudiziari, ha ricordato che la competenza funzionale fa riferimento alla divisione del lavoro, all’interno di un medesimo procedimento, tra i giudici competenti per le diverse fasi. Tale competenza funzionale si sostanzia nella ripartizione della attività giurisdizionale tra vari giudici in ragione della funzione svolta da ciascuno nell’ambito del procedimento, nonché nella suddivisione determinata dalla cadenza dei vari gradi o dalle articolazioni interne ad un grado del procedimento o, ancora, nello specifico tipo di attività devolute ad un certo giudice. La Suprema Corte, in conclusione, annullando l’ordinanza impugnata ha rinviato, per la decisione, al Presidente dal Tribunale di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 settembre – 14 novembre 2012, n. 44189 Presidente Brusco – Relatore Galbiati Fatto e diritto 1. La Corte di Assise di Palermo revocava l'ammissione al gratuito patrocinio per B.L. adottata dal GIP il 07/02/2005 e respingeva di conseguenza la richiesta di liquidazione dei compensi per il difensore. Riteneva la sussistenza di redditi illeciti in favore del B. e faceva riferimento all'art. 76 D.P.R. N 115/2002, che presumeva in relazione a soggetti pregiudicati per certi reati che comunque il reddito superasse i limiti di legge. 2. Proposta impugnazione dal B. , ex art. 99 del citato T.U. in materia di spese di giustizia, il Tribunale di Palermo in sede collegiale accoglieva l'opposizione, facendo presente che i redditi all'epoca disponibili per il B. erano tali da giustificare la sua ammissione al gratuito patrocinio. In particolare, i redditi da prendere in considerazione riguardavano il periodo 2003/2004, epoca in cui il predetto era detenuto da tempo e in precedenza i suoi beni erano stati sequestrati e confiscati. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo proponeva ricorso per cassazione. Eccepiva, innanzitutto, l'incompetenza del Tribunale in sede collegiale, mentre la competenza a decidere sull'impugnazione ai sensi dell'art. 99 era attribuita al Giudice monocratico, Presidente del Tribunale ovvero Presidente della Corte di Appello. Nel merito, osservava che il richiedente il gratuito patrocinio non doveva provare solo di non avere redditi leciti, ma anche di non avere detenuto redditi illeciti. Aggiungeva che alcuni provvedimenti di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, relativi ad altri processi concernenti il B. , erano stati confermati dalla Corte di Cassazione. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso, condividendo l'impostazione argomentativa espressa dal Tribunale. 5. Il primo motivo di ricorso svolto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo va accolto perché fondato. Invero, l'art. 99 D.P.R. 115/2002 prevede il ricorso, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, da proporsi innanzi al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto. Analogo reclamo, ai sensi dell'art. 99, va proposto dall'interessato nel caso di revoca d'ufficio dell'ammissione al gratuito patrocinio in tal senso, depone quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 14/07/2004 n 19 – Pangallo -, anche tenuto conto della modifica apportata dalla legge 17/08/2005 n 168 all'art. 112 D.P.R. 115/2002 . Nel caso di specie, detto reclamo é stato correttamente presentato da B.L. . Peraltro, la relativa decisione é stata adottata dal Tribunale in composizione collegiale e non, come stabilito dall'art. 99, dall'organo monocratico nella persona del Presidente del Tribunale o di un suo delegato. Ne discende la violazione della competenza funzionale stabilita nel caso in esame. La competenza funzionale, come é noto, fa riferimento alla divisione del lavoro all'interno di un medesimo procedimento tra i giudici competenti per le diverse fasi fase procedimentale e fase processuale, giudizio di primo grado e giudizio di appello, ecc . Difatti, é dato ricorrente, correlato all'evoluzione di ogni modello processuale, il frazionamento dell'attività giurisdizionale in scansioni aventi come protagonisti varie figure di giudici che si diversificano non già in base a coordinate esterne tipo di reato, sua collocazione spaziale , ma in ragione della funzione che gli stessi svolgono nell'ambito del medesimo procedimento. A tali suddivisioni, cadenzate sia sui vari gradi che percorre una vicenda processuale, sia su articolazioni interne al grado del procedimento, sia, infine, sullo specifico tipo di attività devolute ad un determinato giudice, si ricollega il concetto di competenza funzionale. Detta categoria, utilizzata in dottrina e giurisprudenza, è tendenzialmente equiparata, quanto a disciplina, alla competenza per materia. Di conseguenza, l'incompetenza funzionale, nel caso, risulta eccepita tempestivamente, e comunque essa é rilevabile d'ufficio. 6. L'accoglimento dell'eccezione processuale comporta l'assorbimento delle altre censure esposte dal Procuratore Generale di Palermo. 7. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Palermo per consentire la delibazione del ricorso ex art. 99 D.P.R. 115/2002 da parte dell'organo monocratico competente. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Palermo.