È sufficiente che gli elementi siano rilevanti sotto il profilo indiziario

In tema di sequestro preventivo il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di riesame è ammissibile solo per violazione di legge.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40055/2012, depositata il 10 ottobre. La fattispecie. Sequestro preventivo annullato e beni restituiti, anzi no. Dopo il rinvio della Cassazione al Tribunale, infatti, il sequestro disposto dal Gip è stato confermato, al contrario di quanto era successo al primo riesame. Questo in estrema sintesi ciò che è successo ad un uomo indagato per aver omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008, una cifra superiore a 305mila euro quale reddito di impresa percepito, così determinando un’evasione IRPEF di oltre 124mila euro, ovvero superiore al 10% degli elementi attivi indicati nella dichiarazione. Elementi reddituali attivi? La questione approda dunque nuovamente in Cassazione, ma il sequestro rimane. Difatti, secondo gli Ermellini la violazione dell’obbligo di indicare le suddette somme nella denunzia dei redditi per il periodo d’imposta del 2008 , è sufficiente, quantomeno sotto il profilo indiziario, per la presente fase cautelare . Niente da fare quindi, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio – 10 ottobre 2012, n. 40055 Presidente Sirena – Relatore Vitelli Casella Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 21 settembre 2010, il Tribunale di Trani annullava il decreto 12 luglio 2010, del GIP dello stesso Tribunale di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, contestualmente disponendo la restituzione di quanto sottoposto a sequestro, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta, ex art. 324 e segg. cod. proc. pen., da B.M. quale indagato del delitto di cui all'art. 4 D.l.vo n. 74 del 2000 per aver omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2008, la somma di Euro 305.135,38 quale reddito di impresa percepito, così determinando un'evasione IRPEF pari ad Euro 124.378,21 superiore al 10% degli elementi attivi indicati nella dichiarazione . Con sentenza n. 21855/2011 la Corte di cassazione - Sezione Terza penale, in accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani, annullava la succitata ordinanza 21 settembre 2010, rinviando gli atti allo stesso Tribunale per nuovo esame. Con ulteriore ordinanza 18 luglio 2011 il Tribunale di Trani, in sede di riesame rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di B.M. , confermando il suddetto decreto di sequestro preventivo emesso il 12 luglio 2010 dal GIP del Tribunale di Trani. Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione B.M. , per tramite del difensore, lamentando con un unico motivo, il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale in ordine al difetto di plausibile giustificazione circa il possesso delle somme di danaro in contanti, di cui al libretto di deposito ed oggetto della contestazione , assume il difensore che, mediante la documentazione prodotta e la consulenza tecnica di parte, si era dimostrato che trattavasi del ricavato di atti di compravendita di immobili, corrisposto con assegni non trasferibili, emessi in favore dell'indagato, prima convertiti in danaro contante, in seguito prelevato dal B.M. e custodito presso la propria abitazione, come attestato dalle ricevute bancarie di prelievo allegate al ricorso. Come peraltro già rilevato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento dell'ordinanza di accoglimento della richiesta di riesame, avrebbe dovuto escludersi l'obbligo dell'indicazione di dette somme nella dichiarazione dei redditi poiché, essendo la vendita degli immobili avvenuta cinque anni dopo l'acquisto, era venuto meno l'intento speculativo, vertendosi in materia di eventuali plusvalenze non tassabili. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo il chiaro disposto dell'art. 325 comma 1 del codice di rito, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge. È vero che, in base all'orientamento costante peraltro consolidatosi nel tempo della giurisprudenza di legittimità cfr. ex multis Sez. 6 n. 3265/1999 Sez. 6 n. 24250/2003 S.U. n. 25932/2008 la totale mancanza di motivazione, come pure la motivazione soltanto apparente, integrano l'ipotesi di violazione di legge art. 606, comma primo, lett. c e non quella del vizio di motivazione art. 606, comma primo, lett. e . Nella concreta fattispecie è tuttavia del tutto pacifico che il ricorrente ebbe ad impugnare l'ordinanza reiettiva dell'istanza di riesame, unicamente deducendo vizi di motivazione, neppure accennando ad eventuali violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il Tribunale, sotto i ricordati profili della mancanza assoluta o della mera apparenza della motivazione. Per completezza di esposizione, giova sottolineare che il provvedimento impugnato, per quanto in questa sede rileva in relazione alle pur infondate censure dedotte, giunge ad escludere, seguendo un congruo e coerente iter argomentativo, la verosimiglianza della tesi difensiva dell'avvenuta detenzione,per lungo tempo, del corrispettivo in contanti delle vendite immobiliari e del successivo deposito in libretto bancario delle somme, solamente nell'anno 2007 donde l'ovvia conclusione - assolutamente rilevante agli effetti dell'affermata sussistenza del fumus boni juris del reato di infedele dichiarazione e della riconosciuta legittimità del decreto di sequestro preventivo per equivalente de quo - della violazione all'obbligo di indicare le suddette somme nella denunzia dei redditi per il periodo d'imposta del 2008, trattandosi, come conclusivamente chiarito dal Tribunale, di elementi reddituali attivi, rilevanti quantomeno sotto il profilo indiziario, sufficiente per la presente fase cautelare . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.