caccia abusiva | 04 Luglio 2012
L’uccellagione non fa distinzione tra bracconieri e cacciatori di frodo
La disciplina contenuta negli artt. 30 e 31 della legge sulla caccia (l. n. 157/92), in tema di attività venatoria di frodo esercitata dal cacciatore in possesso di licenza – ipotesi diversa dal bracconaggio in assenza di licenza - esclude la possibilità di applicare il c.d. ‘furto venatorio’ che tra origine dalle norme del codice penale che puniscono il furto.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 25728/12; depositata il 3 luglio)
Il caso. Il Tribunale di Campobasso applicava la pena pattuita ex art. 444 c.p.p. ad un cacciatore che si era reso responsabile dei reati di furto aggravato, maltrattamento di animali e abusiva uccellagione. Il condannato proponeva allora ricorso per...
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