esecuzione della pena | 22 Giugno 2012
Condannato e in gravi condizioni, reati compiuti e generica pericolosità non bastano per negare il differimento della pena
Questione riaperta dai giudici, che chiedono al Tribunale di sorveglianza un approfondimento in dettaglio. Necessario motivare meglio il peso da attribuire ai reati che hanno portato alla condanna, e alla pericolosità sociale addebitata all’uomo. Anche tenendo presente il precedente accoglimento di un’istanza di differimento.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 25072/12; depositata il 22 giugno)
Pericolosità sociale? Concetto troppo generico. E senza approfondimenti dettagliati non si può arrivare a rigettare l’istanza, avanzata da una persona in precarie condizioni di salute, di differimento della pena.
Domiciliari....
Caro Lettore, per consultare questo documento è necessario essere abbonati. Abbonati subito e potrai accedere a tutti i contenuti del sito, se sei già registrato effettua il login.
Notizie correlate
- Cliente ubriaco, e pericoloso? Non basta la paura del barista per giustificare «un altro giro» ...
- E’ reato anche solo agire con la convinzione di non produrre alcun danno
- Fuori in 48 ore? No, la convalida del provvedimento deve avvenire dopo
- Il PM vuole chiudere la faccenda, il giudice no: il provvedimento potrebbe risultare abnorme
- La persona offesa firma con un altro nome: il verbale delle dichiarazioni è valido ed utilizzabile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Network Giuffrè
Processo penale
arresti domiciliari
bancarotta
bancarotta fraudolenta
concussione
confisca
contraffazione
diffamazione
diritto di critica
droga
ingiuria
lesioni personali
misure cautelari
omicidio colposo
peculato
prescrizione
reati tributari
responsabilità medica
sequestro
sequestro preventivo
sicurezza sul lavoro
sostanze stupefacenti
spaccio
truffa
violenza sessuale




