No al riesame se il PM rende il bene prima della decisione sulla restituzione

L’interesse ad impugnare un provvedimento cautelare deve essere concreto, intermini di vantaggio per il ricorrente, e permanere fino alla decisione del gravame. Se, nelle more del giudizio di riesame, il bene oggetto del sequestro viene restituito, viene meno l’interesse a presentare l’istanza.

Il caso. Il GIP del Tribunale di Napoli, facendo seguito alla richiesta del PM, emetteva decreto di sequestro preventivo per uno stabilimento ex industriale di proprietà di una società immobiliare, nell’ambito di un procedimento per violenza privata e invasione di edifici promosso dalla società stessa nei confronti della parte con cui era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita per l’edificio. Il promissario acquirente, insieme ad altre persone che intanto erano già entrate nella disponibilità di una porzione dell’immobile, proponeva allora istanza di riesame avverso il decreto di sequestro. Il gravame veniva accolto dal Tribunale del Riesame di Napoli, che con ordinanza restituiva il bene ai ricorrenti tuttavia, il PM, nelle more del giudizio di riesame, aveva già disposto la restituzione dell’immobile alla società proprietaria inoltre, nel frattempo era intervenuta anche un’ordinanza possessoria del giudice civile che disponeva la reintegra nel possesso della società, giudicata però non esecutiva in sede di riesame. La società chiedeva, perciò, al Tribunale del riesame di correggere l’ordinanza nella parte in cui stabiliva che il provvedimento civile di reintegra non fosse esecutivo. Il ricorso per cassazione proposto dal PM contro l’ordinanza del Riesame – accolto con la sentenza in commento – riguarda la restituzione del bene avvenuta a giudizio pendente. Secondo il PM ricorrente, infatti, essendo stato restituito alla società proprietaria l’immobile prima della decisione del giudice, i ricorrenti non avevano più interesse all’impugnazione del decreto. In più, costoro avevano impugnato non il provvedimento del PM di restituzione del bene ex art. 321, comma 3, c.p.p., ma il provvedimento del GIP di apposizione del vincolo emesso ex art. 321, comma 1, c.p.p Senza interesse non c’è restituzione. La Cassazione rileva che, quando il Tribunale del Riesame ha disposto la restituzione ai ricorrenti avverso il provvedimento cautelare, l’immobile era in realtà già stato restituito la PM alla società querelante. Ne consegue che, venuto meno il vincolo cautelare apposto al bene ormai restituito alla società, viene meno anche l’interesse alla restituzione del bene da parte dei ricorrenti. Infatti, per giurisprudenza consolidata della S.C., la facoltà di proporre gravame ai sensi dell’art. 568, comma 4, c.p.p., non è assoluta ma subordinata alla presenza di una situazione che renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso per l’istante . L’interesse all’impugnazione deve essere al contempo concreto e attuale, ossia permanere fino al momento della decisione. Perciò, se il provvedimento cautelare impugnato è frattanto venuto meno come in effetti accaduto nel caso di specie per effetto di una successiva decisione dell’A.G. in concreto, il PM il gravame diviene inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 aprile – 18 giugno 2012, n. 24142 Presidente Marasca – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari di Napoli, su richiesta del Pubblico ministero, ha emesso, in data 9-1-2012, decreto di sequestro preventivo dell'ex stabilimento Interfan di Napoli nell'ambito di un procedimento per violenza privata ed invasione di edifici promosso dalla VEGAGEST IMMOBILIARE S.G.R. Spa nei confronti di P.P. tra la Vegagest e il P. era stato stipulato contratto preliminare di compravendita . 2. Contro il decreto di sequestro preventivo hanno proposto tempestivamente istanza di riesame P.P. , nonché altri 21 soggetti che avevano, nel frattempo, acquisito la disponibilità di una porzione dell'immobile dal P. . 3. Nelle more del giudizio di riesame il Pubblico ministero, accogliendo l'istanza presentata il 19-1-2012 dalla VEGAGEST IMMOBILIARE S.G.R. Spa, ha disposto la restituzione del bene a quest'ultima. 4. Il Tribunale del riesame di Napoli, però, con ordinanza del 30-1-2012, ha disposto la restituzione del bene ai ricorrenti cioè, al P. e agli altri 21 ricorrenti . In motivazione si legge che, avendo il Pubblico ministero provveduto sull'istanza di restituzione, il compito del tribunale non era più quello di valutare la legittimità del sequestro, ma solo quello di valutare la correttezza del mantenimento di un provvedimento ablativo contro i ricorrenti . Si dice anche che il tribunale mantiene il potere di decisione sulla richiesta di restituzione, in quanto il provvedimento del Pubblico ministero ha provveduto prima della decisione sul riesame che nel frattempo è intervenuta ordinanza possessoria del giudice civile, che ha disposto la reintegra nel possesso della Vegagest che l'ordinanza del giudice civile non è definitiva e che ad essa non è stata data esecuzione. 4. In data 31/1/2012 il giorno dopo l'ordinanza del tribunale la Vegagest spa chiedeva al Tribunale del riesame la correzione dell'ordinanza, laddove assume, contrariamente al vero, che il provvedimento di reintegra emesso dal giudice civile a suo favore non ha avuto esecuzione. 5. Nella stessa giornata del 31-1-2012 il presidente del collegio del riesame annotava, a margine della richiesta Il provvedimento non va corretto l'esecuzione della restituzione vale se la situazione rimane immutata se vi è stata esecuzione del provvedimento di reintegra nel possesso l'avente diritto alla restituzione diventa colui che ha il possesso. Pertanto il provvedimento di questo ufficio non andrà, di fatto, più eseguito . 5. Ricorre per Cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame per violazione di legge in particolare, degli artt. 111 Cost., 322, 322-bis, 310, 568 cod. proc. pen. , in quanto, essendo stato restituito il bene prima del decisione del giudice del riesame, non era più attuale l'interesse all'impugnazione in capo a P. e agli altri 21 ricorrenti. Inoltre, perché costoro avevano impugnato, in sede di riesame, il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di apposizione del vincolo, emesso ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e non quello del Pubblico ministero di restituzione del bene, emesso ai sensi dell'art. 321 comma 3, cod. proc. pen Lamenta inoltre la violazione dell'art. 263 cod. proc. pen., avendo il Tribunale disposto la restituzione del bene a soggetto che non ne aveva diritto, non essendovi dubbio che proprietario del complesso immobiliare fosse la Vegagest spa. 6. Propongono ricorso per Cassazione anche J. , X.W. , X.X. e D.J. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 30-1-2012, come corretta dal successivo provvedimento del 31-1-2012 del presidente del collegio del riesame, in quanto ha disatteso la sollevata questione di illegittimità del sequestro preventivo. In via gradata chiedono la dichiarazione di illegittimità del decreto del 31-1-2012, trattandosi di un provvedimento anomalo , in quanto eventuali doglianze andavano esposte in un'autonoma impugnazione. 7. Il Pubblico ministero di udienza ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore della repubblica, e il rigetto del ricorso delle parti private. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Pubblico ministero è fondato. Allorché il Tribunale del riesame ha disposto la restituzione del complesso immobiliare a P.P. e agli altri 21 ricorrenti il 30-1-2012 il bene era già stato restituito dal Pubblico ministero alla querelante Vegagest Immobiliare sgr spa in data 19-1-2012 . Per questo motivo i ricorrenti in sede di riesame non avevano più interesse a coltivare il procedimento, dal momento che la restituzione del bene aveva determinato il venir meno del vincolo apposto allo stesso. È giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che, ai sensi dell'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, bensì subordinata alla presenza di una situazione che renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso per l'istante. Pertanto, è inammissibile il gravame diretto contro un provvedimento cautelare che sia venuto meno per effetto di una successiva determinazione dell'organo giudiziario competente, a meno che non venga dedotto l'interesse ad una pronuncia sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la misura, da spendere in vista dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione Cassazione penale, sez. V, 21/10/2008, n. 44036 Cassazione penale, sez. VI, 27/02/2008, n. 13633 . Un interesse siffatto deve esistere, però, non solo nel momento in cui viene proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione, giacché l'interesse che muove il ricorrente non deve essere astratto, ma concreto e attuale, non potendo consistere in un generico interesse alla giustezza e alla correttezza della decisione giudiziale. È stato pertanto affermato da questa Corte che, in tema di misure cautelari reali, non essendo previsto un meccanismo di riparazione simile a quello stabilito per l'ingiusta detenzione, permane l'interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità della misura cautelare reale, anche in presenza della sua avvenuta revoca o sostituzione, allorché ciò abbia effettiva e attuale rilevanza sulla posizione complessiva del ricorrente fattispecie in tema di sequestro conservativo già revocato a seguito del versamento di una cauzione, in quanto una decisione favorevole avrebbe avuto effetti significativi sul permanere della cauzione versata. Cassazione penale, sez. IV, 07/06/2001, n. 27964 . Nel caso di specie nessun interesse concreto e attuale era stato dedotto dai ricorrenti nel giudizio di riesame, per cui l'avvenuta restituzione del complesso immobiliare alla Vegagest Immobiliare spa ad opera del Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto comportare la declaratoria di inammissibilità del gravame per sopravvenuta mancanza di interesse, altro essendo il problema della effettiva spettanza del bene e della titolarità del diritto poziore, ormai di competenza del giudice civile, che le parti avevano già adito. Per questo si impone l'accoglimento del ricorso del Pubblico ministero. 2. È inammissibile, invece, per i motivi già esposti, il ricorso delle parti private, poiché la mancanza di interesse all'impugnazione, già rilevata per il giudizio di riesame, permane per il gravame dinanzi a questa Corte, giacché una pronuncia sulla illegittimità del sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminari non è idonea a soddisfare alcun concreto interesse dei ricorrenti. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in Euro 500 per ciascun ricorrente. P.Q.M. In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiara inammissibile il ricorso delle altre parti e condanna ciascun ricorrente, ad eccezione del Pubblico ministero, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.