Padre mafioso dona immobile al figlio. Per il sequestro deve esserci sproporzione tra valore del bene e reddito

Bisogna sempre valutare la sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni acquisiti e quello del reddito lecitamente prodotto.

Il caso. Sequestro preventivo di un immobile emesso in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, confermato anche dai giudici di secondo grado. Il figlio del’imputato, che ha formalmente ricevuto l’immobile in donazione dal padre, ricorre per cassazione lamentando che nessun elemento è stato indicato circa i suoi redditi e circa l’entità degli esborsi che sono stati necessari per acquisire i singoli beni sottoposti a sequestro, né è stato valutato il valore dell’attività imprenditoriale lecita da lui esercitata. Fumus commissi delicti e periculum in mora sono le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo. La S.C., ribadendo un principio già espresso dalle Sezioni Unite sent. n. 920/2003 , precisa che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili consistono, quanto al fumus commissi delicti , nell’astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al periculum in mora , nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni . C’è sproporzione tra il valore dei beni acquisiti e quello del reddito lecitamente prodotto? Nel caso di specie, osserva la Cassazione, non si rivengono nelle motivazioni del provvedimento impugnato valutazioni in merito alla sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni acquisiti e quello del reddito lecitamente prodotto, il tutto con riferimento al soggetto compromesso nell’attività illecita. L’ordinanza impugnata, pertanto, viene annullata con rinvio al Tribunale di Messina.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 febbraio – 6 giugno 2012, numero 21885 Presidente Esposito – Relatore Taddei Osserva 1. La difesa di O.C. ricorre, ai sensi dell'articolo 325 cod.proc.penumero , contro l'ordinanza, in data 13.07.2011, del Tribunale del riesame di Messina, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile, emesso dal GIP del Tribunale cittadino, in data 16.06.2011, ai sensi degli articolo 321 cod.proc.penumero e 12 sexies L.numero 356 del 1992, in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ascritto a O.S., padre di C 1.2 Deduce il ricorrente, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, la violazione di legge per errata interpretazione dell'articolo 12 sexies L.numero 356 del 1992 e la assoluta carenza ed apparenza della motivazione. Lamenta il ricorrente che in motivazione nulla è motivato circa la verifica della sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni acquisiti e il reddito prodotto dall’indagato O.S. con la propria attività lecita lavorativa, sproporzione che è elemento necessario della fattispecie di cui all'articolo 12 sexies e si motiva erroneamente circa l'assenza di redditi in capo a O.C. , soggetto interposto, che ha formalmente ricevuto l'immobile in donazione dal padre S. , che invece è indagato nel procedimento oltre ad essere titolare di redditi da impresa. 1.3 Nessun elemento è stato indicato circa i redditi prodotti da O.S. e circa l'entità degli esborsi che sono stati necessari per acquisire i singoli beni sottoposti a sequestro, né è stato valutato il valore dell'attività imprenditoriale lecita esercitata da O.S. , sicché l'assenza di tutti i predetti parametri economici rendono la motivazione del provvedimento che la confermato la misura cautelare meramente apparente. Motivi della decisione 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2.1 Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sentenza numero 920 del 2003 , le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2 della legge numero 356 del 1992, consistono, quanto al fumus commissi delicti , nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al periculum in mora , nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni. 2.2 È necessario, pertanto, che anche il provvedimento che riesamina la fondatezza della misura cautelare reale, emessa in previsione della predetta confisca speciale, motivi adeguatamente sulla sussistenza di tutte le predette condizioni, e che in un argomentare sintetico e completo dia contezza non solo della fittizietà dell'intestazione, da parte del terzo, di un bene in realtà appartenente all'indagato, cosa che nel caso in esame è stato fatto agevolmente richiamando la donazione intervenuta tra padre e figlio, quest' ultimo privo di reddito proprio ma che dia uguale contezza anche del parametro economico di valutazione,rispetto ai redditi dichiarati ai fini delle imposte sul reddito o all'attività economica svolta che giustifica la sproporzione dei valori e l’accumulazione patrimoniale con conseguente presunzione di arricchimento illecito, vale a dire di proventi illecitamente acquisiti da una attività comunque connessa ad uno dei delitti elencati nel citato articolo 12 sexies. 2.3 È necessario, in altri termini,che la motivazione si mantenga nei confini di una congrua valutazione di tutti gli elementi sopra individuati e che il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata, che si sostanzia in una ineludibile valutazione di congruità dei dati economici acquisiti rispetto alla situazione illecita che si intende provare, non sia soltanto tautologico e ripetitivo, completamente avulso dalle risultanze processuali e basato solo su argomentazioni di puro stile prive di efficacia dimostrativa, come nella motivazione del provvedimento impugnato, ove non si rinvengono, neanche per rinvio al provvedimento genetico, valutazioni circa il periculum in mora, circa la verifica sulla sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni acquisiti e quello del reddito lecitamente prodotto, se presente, circa la provenienza del bene, il tutto con riferimento non tanto e non solo al soggetto interposto nella fittizia intestazione ma al soggetto compromesso nella illecita attività. 2.4 Può a ragione affermarsi che la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente, e perciò contra legem, e se ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame che tenga conto delle indicazioni su menzionate. P.Q.M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per nuovo esame.