L’insostenibile leggerezza delle notificazioni nel domicilio eletto

Nel caso di rispetto di tutte le formalità imposte dall’art. 157 c.p.p., anche in presenza di una rituale elezione di domicilio, deve presumersi, in difetto di specifici elementi indicativi del contrario, che vi sia stata effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento anche se la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. L’impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta che le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p

Il caso l’imputato irreperibile al domicilio dichiarato Sottoposto a procedimento penale per il reato di lesioni personali, il prevenuto dichiarava domicilio ai fini delle notificazioni. Condannato in primo grado, proponeva impugnazione e la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dopo un primo tentativo esperito invano presso il domicilio dichiarato per sopravvenuta irreperibilità dell’imputato, avveniva mediante deposito di copia presso la casa comunale, con avviso di deposito affisso alla porta del domicilio e comunicazione mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 157, comma 8, c.p.p. Contro la sentenza della Corte di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando l’inosservanza delle norme processuali in tema di notificazioni all’imputato non detenuto all’esito negativo della notificazione presso il domicilio ritualmente dichiarato, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado doveva, infatti, avvenire mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia secondo quanto statuito dall’art. 161 comma 4 c.p.p rituale la notifica mediante deposito dell’atto nella casa del comune. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, reputando valida la notifica effettuata nel rispetto delle sequenze formali imposte dall’art. 157 c.p.p. in tema di notificazioni all’imputato non detenuto. Nel dettaglio, il Giudice di legittimità ha evidenziato come la circostanza che l’imputato non fosse stato reperito al domicilio eletto al primo accesso non integrasse, di per sé, prova sufficiente a dimostrare che il medesimo fosse irreperibile – stante anche l’ambiguità della duplice indicazione ‘trasferito’ ed ‘irreperibile’ fornita dall’agente postale. Legittimamente, dunque, si era tentata una seconda notifica del decreto di citazione al domicilio dichiarato – sempre da privilegiare rispetto a quella compiuta mediante consegna dell’atto al difensore –, di fatto perfezionatasi con il deposito dell’atto nella casa comunale, secondo la procedura di cui all’art. 157, comma 8, c.p.p. Così riemerge un contrasto giurisprudenziale rimasto nell’ombra . Sino a ieri sembrava non lasciare spazio a ragionevoli equivoci interpretativi il rigoroso incipit dell’art. 157 c.p.p. che, facendo espressamente salve le specifiche disposizioni in materia di notificazioni all’imputato che ha dichiarato o eletto domicilio, pare va escludere, in queste ipotesi, l’operatività della complessa sequela di adempimenti previsti nei commi successivi e tesi a portare il contenuto di un atto nell’effettiva sfera di conoscibilità dell’imputato a piede libero. Anche le Sezioni Unite Corte di cassazione, sez. un. Penali, sentenza n. 19602/08 , sulla scia di un orientamento assolutamente consolidato, hanno avuto occasione di puntualizzare che l’applicabilità dell’art. 157 c.p.p. è tassativamente subordinata all’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio. L’impossibilità, per qualsiasi causa, di reperire l’imputato presso il domicilio eletto o dichiarato impone, ex art. 161, comma 4, c.p.p., la notifica mediante consegna dell’atto al difensore solo quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo già indicato, troverà applicazione il congegno” informativo predisposto dall’art. 157 c.p.p Con la conseguenza che la notifica eventualmente effettuata in violazione del meccanismo così delineato deve ritenersi viziata da nullità di ordine generale a regime intermedio. A distanza di pochi giorni da una pronuncia che, una volta in più, confermava la sacralità dell’iter notificatorio sopra descritto Corte di cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 15136/12, depositata il 19 aprile , la Sezione quinta riesuma” un proprio precedente Corte di cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 32616/07 – sino ad oggi rimasto, a buona ragione, evanescente nel panorama giurisprudenziale – con una lettura inedita ed eversiva dell’art. 163 c.p.p., che rinvia, per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto, alle disposizioni dell’art. 157 c.p.p. in quanto applicabili. Verso l’implicita abrogazione dell’art. 161 comma 4 c.p.p.? La Cassazione inciampa nuovamente sull’impervio terreno delle notificazioni, snaturando la ratio legis dell’art. 163 c.p.p. – esclusivamente deputato a individuare i possibili consegnatari dell’atto convivente e portiere nonché a stabilire le regole sulla loro capacità art. 157, commi 4 e 5 – e acuendo, senza più argini, le già forti tensioni tra conoscenza legale presunta e conoscenza effettiva degli atti da parte dell’imputato. A rischio, questa volta, pare essere la stessa sopravvivenza dell’art. 161, comma 4, c.p.p., almeno nella sua prima parte, evidentemente suscettibile di una tacita e desolante abrogazione qualora la pronuncia in oggetto trovasse ulteriore seguito, se è vero che esisterà sempre una casa comunale ove depositare l’atto e la porta di un domicilio perché già compiutamente dichiarato o eletto sul quale affiggere l’avviso di deposito. L’insostenibile leggerezza dell’essere Einmal ist Keinmal . Ovvero, traducendo letteralmente il brocardo tedesco, ciò che si verifica una sola volta Einmal è come se non fosse mai accaduto Keinmal . Estremizzando l'argomento, l'esistenza e le scelte che ognuno compie nella sua breve o lunga durata appaiono, a volte, alla Suprema Corte del tutto irrilevanti e in ciò risiede la loro leggerezza. Il contrasto tra questa sfuggente evanescenza della vita e, viceversa, la necessità umana di rintracciare in essa un significato, si risolve in un paradosso insostenibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 marzo – 24 aprile 2012, n. 15725 Presidente Ferrua – Relatore DeMarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. G.F. Luca propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del tribunale di Roma per il reato di lesioni personali ai danni di P.C.G. e A.C. . 2. Con il primo motivo di ricorso deduce inosservanza delle norme processuali sulla notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello in particolare, lamenta essere stata eseguita la notificazione ai sensi dell'articolo 157, comma otto, del codice di procedura penale e quindi con deposito della copia presso la casa comunale di Roma, anziché provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 161, comma quattro, del codice di procedura penale, con consegna dell'atto al difensore di fiducia, essendo già stata accertata l'impossibilità di notifica presso il domicilio dichiarato in Roma nel corso di una precedente notificazione non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario. 3. Con un secondo motivo di ricorso G.F.L. lamenta mancanza, ovvero carenza assoluta di motivazione nonché contraddittorietà della stessa in ordine alle questioni dedotte nel primo motivo di appello trattasi della questione relativa al riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62, comma primo, del codice penale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato dispone l'ottavo comma dell'articolo 157 del codice di procedura penale che, se non è possibile eseguire la notificazione con le modalità stabilite dai commi precedenti, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 2. Nel caso di specie tutte le suddette formalità sono state compiute e, pertanto, in presenza di una rituale elezione di domicilio deve presumersi, in difetto di specifici elementi indicativi del contrario, che vi sia stata effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, anche se la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale in argomento, v. Sez. 5, n. 32616 del 13/04/2007, Cialei . 3. E, in effetti, la circostanza che l'imputato non sia stato trovato al primo accesso non è prova sufficiente del fatto che egli fosse ivi irreperibile deve rilevarsi come l'agente postale abbia fornito sulla cartolina e sulla busta due indicazioni diverse e cioè trasferito ed irreperibile , senza contare che nessuna ulteriore indicazione è stata data in ordine alla fonte di tali informazioni. 4. Pertanto, data la contraddittorietà dell'informazione, resa peraltro dall'agente postale e non dall'ufficiale giudiziario, correttamente è stata riprovata la notifica nel domicilio dell'imputato, che prevale sempre rispetto alla notifica al difensore. 5. D'altronde, è la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente a fornire la soluzione del caso concreto la sentenza di questa corte sez. 4, n. 2588 del 18/09/2006, Amini, non ha infatti affermato un obbligo di notifica al difensore, ma ha semplicemente detto che in caso di impossibilità di notifica presso il domicilio non è necessario rinnovare il tentativo di notifica in questo luogo. Ciò non significa, però, che non sia possibile provare nuovamente la notifica presso il domicilio, cosicché, ove questa vada a buon fine, deve ritenersi regolare il procedimento notificatorio. 6. In questi termini si veda la recente sentenza di questa corte, secondo cui l'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore, qualora la loro esecuzione presso il domicilio sia nel frattempo ritornata ad essere praticabile Sez. 6, Sentenza n. 34341 del 15/04/2010, Rappoccio . Si tratta proprio del caso che si è verificato nel presente procedimento l'imputato non era stato reperito una prima volta in occasione dell'accesso dell'agente postale, mentre al secondo tentativo la notifica si è perfezionata con il compimento di tutte le formalità previste dall'articolo 157, comma otto, cod. proc. pen. né vi è stata nel frattempo una revoca del domicilio, ovvero un accertamento formale dell'irreperibilità del destinatario senza contare che a tutt'oggi l'imputato, pur lamentandosi della mancata conoscenza dell'atto, non ha in alcun modo allegato né la data in cui avrebbe abbandonato il domicilio, ne i motivi, né tantomeno il luogo ove si sarebbe trasferito. 7. Non vi sono elementi, dunque, per ritenere che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello sia nulla. 8. Il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato, essendovi motivazione specifica alla pagina tre della sentenza trattasi di valutazione di merito congruamente motivata, con giudizio insindacabile in cassazione. 9. Consegue a quanto detto che il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.