Moglie maltrattata? Condotte da valutare alla luce del procedimento per l’annullamento del matrimonio

A richiedere la pronunzia di annullamento è l’uomo, che ha scoperto tramite un certificato l’esistenza del vincolo. Ma la notifica dell’atto di citazione coincide con l’azione giudiziaria avviata dalla donna. Particolare la situazione della coppia bisogna tenerne conto per dare eventualmente peso ai comportamenti tenuti dall’uomo e alle accuse – di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia - mosse dalla donna.

Rapporti tesissimi tra moglie e marito? Presunti maltrattamenti? Fatti da ‘pesare’ con grande attenzione, e in ogni dettaglio. Soprattutto se, alla base del conflitto, c’è una stranezza il matrimonio ‘a sorpresa’, scoperto dal marito inconsapevole solo grazie a un certificato. Giustizia ad orologeria? Gravi le accuse nei confronti di un uomo lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Vittima la moglie. Reati acclarati sia in primo che in secondo grado, con condanna fissata, in Appello, a oltre otto mesi di reclusione. Ma, secondo l’uomo, la vicenda non è stata valutata nella sua complessità. Perché è stato ignorato il contenzioso matrimoniale in atto con la donna e il fatto che quest’ultima, da presunta maltrattata, abbia dato il ‘la’ all’azione giudiziaria in coincidenza con una importante notifica Cassazione, sentenza numero 14233, sezione Sesta Penale, depositata oggi . Sorpresa! Quale l’argomento? È l’uomo, per dare sostanza al ricorso presentato in Cassazione, a fare chiarezza, spiegando che le azioni giudiziarie della donna coincidono con la notifica ad essa dell’atto di citazione per la dichiarazione di inesistenza o annullamento del matrimonio . Matrimonio che, ecco la sorpresa, era ignorato dall’uomo, il quale ne ha avuto notizia soltanto all’atto della richiesta di un certificato di ‘stato di famiglia’ al Comune di residenza . Evidentemente, questa ‘scoperta’ determinò il deteriorarsi reciproco dei rapporti tra i coniugi, e, secondo l’uomo, ha rappresentato il motivo scatenante della doppia vicenda giudiziaria. Fil rouge. Visione corretta, quella proposta dall’uomo? Almeno in parte Per i giudici della Cassazione, difatti, va approfondito l’accusa di maltrattamenti in famiglia, alla luce della giurisprudenza, certo, ma anche della vicenda in esame. Ebbene, a questo proposito, da un lato è acclarato che ci si trova di fronte a pochi isolati episodi, sia pure penalmente rilevanti , ma, dall’altro, è evidente la lacuna, nella sentenza d’Appello, sulla evidenziazione di un fil rouge capace di legare le diverse condotte, soprattutto tenendo conto della particolarità della situazione della coppia . A questa lacuna va posto rimedio, secondo i giudici, che annullano la pronuncia di secondo grado viene annullata, riaffidando la vicenda alle valutazioni della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 marzo – 13 aprile 2012, n. 14233 Presidente Serpico – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto F.S. ricorre, a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 11 maggio 2010 della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza 22 aprile 2009 dei Tribunale monocratico di Verona, ha ridotto la pena a mesi 8 e giorni 15 di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582 cod. pen. sostenendo, con un unico ed articolato motivo, vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il ricorso, dopo una lunga premessa sulla scansione degli eventi, evidenzia come tutte le azioni giudiziarie della maltrattata” H. coincidano cronologicamente con la notifica ad essa dell’atto di citazione, per la dichiarazione di inesistenza e/o annullamento del matrimonio, che risulta essere stato celebrato tra le parti il 30 dicembre 2003 in Santo Domingo, realtà questa ignorata dal ricorrente, che ne ha avuto notizia soltanto all’atto della richiesta di un certificato di stato famiglia al Comune di residenza. Informazione sopravvenuta questa che determinò il deteriorarsi reciproco dei rapporti tra le parti. Su tali premesse, ed al fine di escludere l’azione esecutiva ed i profili soggettivi dei reati ritenuti, l’impugnazione sottolinea nell’ordine a la condotta positiva dello S., quale rilevata dagli operatori sociali b la circostanza che le testimonianze sono de relato” c l’assenza di un dolo unitario nei comportamenti spesso provocati dalla condotta della donna, fatto questo valorizzato soltanto per la riduzione della sanzione. Il ricorso, nei termini illustrati dal Procuratore generale è fondato, limitatamente al ritenuto delitto di cui all’art. 572 cod. pen. e con riferimento specifico alla doglianza sub c che non risulta argomentata nella motivazione del giudice della condanna. La giurisprudenza recente di questa sezione ha ribadito infatti da un lato, che il reato de quo si consuma sottoponendo la vittima a un regime di vessazioni, anche morali, tali da condizionarle la vita, avvilendola e umiliandola cass. pen. sez. 6, 11 gennaio 2012 P.G, c. Pirri 15 giugno 2011 Cardenas , e, dall’altro, che non è richiesto, per la sussistenza della permanenza nel reato, che la condotta vessatoria sia posta in essere necessariamente nella sua interezza durante tutta la convivenza cass. pen. sez. 6, 18 gennaio 2012 Marigliano . In tale ambito, quindi, ciò che connota, sotto il profilo psicologico, la condotta dell’agente è appunto il regime di vita vessatorio, che ha per obiettivo finale ed unificante la mortificazione sistematizzata della personalità della vittima. Nella vicenda peraltro, ci si trova di fronte a pochi isolati episodi, sia pure penalmente rilevanti, per i quali era necessario che il giudice di merito recuperasse, argomentando sul punto, il filo unificante tra le varie condotte, avuto specifico riferimento alla particolarità della situazione della coppia, in funzione della loro vita anteatta e delle vicende processuali tra il ricorrente e la H. Elementi tutti che non risultano essere stati adeguatamente valorizzati nella ricostruzione del dolo del reato, ma, esclusivamente ed erroneamente, per la sola determinazione della sanzione in tal modo risulta essere stata esclusa, dalla soggettività della condotta richiesta dall’art. 572 cod. pen., una serie di decisivi ed importanti dati, di necessario riferimento, da cui indurre od escludere la coscienza e la volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali, in modo abituale, con l’instaurazione di un sistema di sopraffazioni e di vessazioni della personalità della vittima cass. pen. sez. 6, 27048/2008 Rv. 240879 , Il gravato provvedimento va quindi annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, la quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio al rilevato deficit argomentativo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.