Ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta non rileva l’assolvimento del debito Iva

In ordine al fumus delicti , deve essere esclusa la rilevanza del pagamento dell’IVA se l’ operazione rende comunque evidente lo scopo di evadere le imposte attraverso l’indicazione di elementi passivi fittizi.

Il caso. Il G.i.p. emette un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un soggetto inquisito per il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2, d.lgs. n. 74/2000. Secondo la prospettazione accusatoria, l’indagato avrebbe utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, reciprocamente emesse tra le società di capitali da lui amministrate. Nella sentenza n. 12490/2012, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’indagato contro l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo. L’assolvimento del debito Iva è irrilevante. Ritenendo congruamente motivata l’ordinanza impugnata, il Collegio conferma che, in ordine al fumus delicti , deve essere esclusa la rilevanza dell’assolvimento del debito Iva da parte delle due compagini sociali, atteso che tale operazione aveva reso comunque evidente lo scopo di evadere le imposte attraverso l’indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali, comportamento che configura il reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74/2000. Basta l’inesistenza delle fatture dal punto di vista oggettivo. La Suprema Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica SSUU n. 1235/2011 . Per integrare l’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti basta che queste siano inesistenti dal punto di vista oggettivo, ossia che vi sia diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti sent. n. 10394/2010 . Da ultimo si ricorda che il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2, d.lgs. n. 74/2000 si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2011 – 3 aprile 2012, numero 12490 Presidente Mannino – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Vicenza, con ordinanza del 3 febbraio 2011, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bassano del Grappa, in data 5 gennaio 2011, nei confronti di S.S. , fino all'ammontare di Euro 1.614974,09 in riferimento al reato di cui al capo a commesso in concorso con C.G. ed Euro 1.617292,74 in riferimento a quello di cui al capo b , in vista della confisca obbligatoria per equivalente ex art. 1, comma 143 della legge numero 244/07, in relazione al profitto per i reati di cui all'art. 2 del d.lgs numero 74 del 2000, perché, nella qualità di amministratore delegato della Balestra 1882 spa fino al 15 settembre 2008 e di amministratore unico di Vincenza oro srl fino al 29 aprile 2009, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sui redditi e IVA, di pertinenza delle menzionate società, per l'esercizio 2007, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse con modalità reciproca dalle predette società. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi 1 Violazione dei legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 c.p.p. e 2 del D.lgs numero 74 del 2000 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe configurabile il reato indicato poiché l'emissione reciproca di fatture per operazioni asseritamene inesistenti posta in essere dalle due società non avrebbe provocato alcun danno le società hanno versato le relative imposte, a nulla valendo le argomentazioni del giudice del riesame circa la differenza tra dolo e movente. Inoltre i giudici avrebbero travisato il fatto, poiché la condotta ascritta si sarebbe comunque esaurita prima dell'1 gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 che consente la confisca per equivalente nei reati tributari. Peraltro, ex art. 9 del citato d.lgs numero 74, va escluso il concorso tra emittente ed utilizzatore di documenti fittizi e la S. è indagata quale emittente delle fatture al capo a , condotta avvenuta nel 2007, in quanto le fatture sono state indicate nella dichiarazione dei redditi 2008 dal C. che era presidente del Consiglio di amministrazione della Balestra 1882 spa. Da ultimo, il ricorrente evidenzia che il sequestro ha avuto ad oggetto beni personali degli amministratori della società, a fronte della esistenza di un patrimonio liquido delle società stesse. 2 Violazione di legge in relazione all'art. 405 c.p.p., in quanto gli atti di indagine svolti dopo il 13 maggio 2010 sarebbero inutilizzabili, in quanto risulta decorso il termine semestrale del compimento delle indagini preliminari, iscritte il 13 novembre 2009. 3 Violazione di legge quanto all'interpretazione della regola della indeducibilità dei costi riconducibili a fatti qualificati come reato ex art. 14 comma 4 bis della legge numero 537 del 1993, come modificato dalla legge tributaria 2003, perché quand'anche si volesse ritenere che la dichiarazione recante operazioni oggetti va mente inesistenti violasse tale regola, il principio andrebbe riferito non ad atti o fatti qualificabili come reato tributario, come sostenuto in dottrina. Del pari la ricorrente ha rivendicato la correttezza della detrazione d'IVA effettuata, in quanto in realtà corrisposta, per cui deve essere esclusa la sussistenza di evasione o frode IVA, né sussisterebbe alcun abuso del diritto. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso sono infondati. Va innanzitutto premesso che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, così, Sez. U, numero 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692 in precedenza, con la sentenza Sez. U, numero 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta . Il controllo operato dai giudici di legittimità, in sintesi, investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento in tal senso, Sez. 6, numero 3529 dell'1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565 Sez. 4, numero 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104 . 2. Rileva questo Collegio che l'ordinanza impugnata ha congruamente esposto le ragioni significative che hanno sorretto la decisione menzionando gli elementi che hanno fatto ritenere sussistenti i requisiti del fumus delicti per il mantenimento del vincolo cautelare e del pericuium in mora la cui sussistenza non è censurata nel presente ricorso, ma che è stato motivato in riferimento alla previsione della confisca per equivalente delle somme ex comma 143, art. 1, legge numero 244 del 2007 . Dagli accertamenti svolti è risultata la condotta di emissione reciproca di fatture da parte delle società Balestra 1882 spa e Vincenza oro srl, e proprio tali dati di fatto, acquisiti e non contestati dalla ricorrente, costituiscono l'elemento più rilevante, in ordine al fumus delicti, tanto più che i giudici del riesame hanno escluso, con un ragionamento ineccepibile, la rilevanza dell'assolvimento del debito IVA da parte delle due compagini sociali, atteso che tale operazione aveva reso comunque evidente lo scopo di evadere le imposte attraverso l'indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali, comportamento che configura il reato di cui all'art. 2 Dlgs n, 74 del 2000. A fronte della tenuta argomentativa e priva di smagliature logiche dell'ordinanza impugnata, non può avere ingresso, in sede di legittimità ed in riferimento all'ambito del giudizio cautelare, la richiesta di valutazione in fatto, per verificare i profili segnalati dal ricorrente e questo anche in riferimento alla terza censura , profili che comunque non valgono a scardinare il compendio indiziario circa la sussistenza dei reati di cui all'art. 2 d.lgs numero 74 del 2000. 3. Del resto la giurisprudenza ha affermato il principio che il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica in tal senso Sez. U, numero 1235 del 28/10/2010, dep. 19/1/2011, Giordano, Rv. 248869 e comunque per integrare l'utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti basta che le stesse siano inesistenti dal punto di vista oggettivo, ossia che vi sia diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti in tal senso, Sez. 3, numero 10394 del 14/1/2010, dep. 16/3/2010, Gerotto, Rv. 246327 . 4. Del pari infondato il secondo motivo di ricorso relativo alla eccezione di inutilizzabilità degli atti. È stato precisato che il pubblico ministero può chiedere al giudice l'applicazione del sequestro preventivo anche dopo la scadenza dei termine delle indagini preliminari, purché tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine, in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407, comma 3, cod. proc. penumero concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata in tal senso Sez.3, numero 27153 del 10/4/2003, dep. 21/6/2003, Falduto, Rv. 225650 e, da ultimo, Sez. 6, numero 17252 del 22/1/2010, dep. 6/5/2010, De Rito, Rv. 247081 . 5. Per quanto, infine, attiene al richiamo all'art. 9 del citato d.lgs numero 74, lo stesso è stato correttamente ritenuto estraneo all'ambito dell'esame dal Tribunale di Vicenza, posto che la ricorrente non risultava indagata per il reato di emissione di fatture, ma in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2 dichiarazione infedele , la quale si perfeziona al momento della presentazione della stessa e quindi nel corso del 2008 , come da consolidata giurisprudenza cfr. Sez. 2, numero 42111 del 17/9/2010, dep. 26/11/2010, De Seta, Rv.248499 a nulla valendo, inoltre, il fatto che al momento della presentazione della dichiarazione fiscale risultasse amministratore di una delle società il coindagato, posto che la ricorrente risulta comunque indagata sia nella qualità di amministratrice, che a titolo di concorso ex art. 110 c.p. quanto al capo a cfr. Sez.3, numero 14862 del 17/3/2010, dep. 16/4/2010, Perconti, Rv. 246967 . 6. Del pari corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa l'inammissibilità delle prospettazioni relative alle modalità di esecuzione del sequestro è indiscusso che le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, che sono disposte dal pubblico ministero, sono eventualmente impugnabili con la procedura dell'incidente di esecuzione cfr. Sez. 3, numero 26729 del 23/3/2011, dep. 7/7/2011, Lannino, Rv. 250637 . Pertanto il ricorso deve essere rigettato e, di conseguenza, la ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.