L’assemblea di condominio si trasforma in un ring: si va al quarto round per accertare il reato

Due condomini passano dalle parole ai fatti e volano spintoni. Litigano anche in tribunale sulla ricostruzione dei fatti. Dopo tre gradi di giudizio la storia continua.

Il caso. Le assemblee di condominio, si sa, sono spesso teatro di accesi scontri e sono il luogo dove i condomini danno sfogo ai rancori nutriti nei confronti dei vicini. Ed è così, infatti, che durante un’assemblea molto vivace” due proprietari di casa passano dalle parole ai fatti. In preda all’ira, uno colpisce con uno spintone l’altro che cade all’indietro. Per fortuna non ci sono conseguenze particolarmente gravi, ma il gesto è sufficiente a far scattare l’accusa di lesioni personali contro il suo autore. I condomini sono in disaccordo pure sulla ricostruzione dei fatti. Parte dunque il processo e il Tribunale emette una sentenza di condanna. L’imputato ricorre in appello e la Corte territoriale lo assolve. I due condomini litigano anche sulla ricostruzione della dinamica dei fatti e ad avviso dei giudici di secondo grado non c’era modo di scegliere tra la versione proposta dalla parte offesa e quella prospettata dall’imputato. Le prove acquisite, secondo la Corte d’appello, non consentivano di superare l’incertezza. Si arriva quindi in Cassazione. I giudici d’appello assolvono, ma omettono di valutare le circostanze del fatto. La parte offesa lamenta la contraddittorietà della sentenza d’appello e il fatto che i giudici avrebbero trascurato del tutto le risultanze oggettive fattuali. Le testimonianze, infatti, avevano ricostruito in modo chiaro la dinamica dei fatti che dunque erano tutt’altro che incerti. La lite continua La Seconda sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4703/12 depositata il 7 febbraio scorso, accoglie il ricorso rilevando un sostanziale difetto di motivazione che impedisce di cogliere la ratio della decisione. La Corte d’appello, infatti, ha omesso di valutare oggettive circostanze del fatto, pur specificamente scrutinate dal primo giudice, assumendo genericamente che gli elementi di valutazione acquisiti non consentivano opzione sicura di scelta tra le contrapposte versione dei fatti . La Cassazione annulla quindi la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della corte d’appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 ottobre 2011 – 8 febbraio 2012, n. 4911 Presidente Grassi – Relatore Scalera Osserva 1.- Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e la parte civile P.A. propongono ricorso avverso la sentenza di quella corte dell'8 novembre 2010 che, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, aveva assolto B.G. dal reato di testoni personali lievi in danno del P Secondo l'ipotesi di accusa, in esito ad un'assemblea condominiale molto vivace, il B. , amministratore del condominio, aveva colpito con uno spintone il P. , facendolo cadere all'indietro, così procurandogli le lesioni contestate. Il primo giudice aveva ritenuto fondata l'ipotesi di accusa sulla scorta della dinamica dei fatti e delle testimonianze acquisite. La corte territoriale aveva invece rilevato che a suo avviso non c'era modo di scegliere tra la versione dei fatti proposta dalla parte offesa e quella prospettata dall'imputato, atteso che le prove acquisite non consentivano di superare l'incertezza. Entrambi i ricorsi sviluppano analoghi temi di censura. Rilevano infarti la contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva del tutto trascurato di considerare le oggettive risultanze fattuali, atteso che la sede delle lesioni confermava la versione della parte offesa, che riferiva di uno spintone che aveva indotto la caduta all'indietro, versione che rinveniva sostanziale conforto dalle testimonianze acquisite tale chiaro contesto probatorio era stato illogicamente pretermesso dalla corte territoriale. La parte civile ricorrente ha depositato memoria difensiva e dossiere con copie di atti e documenti. La difesa dei B. ha depositato note difensive. 2.- I ricorsi sono fondati. Infatti r apodittica argomentazione della sentenza impugnata incorre in sostanziale difetto di motivazione che impedisce di cogliere la ratio della decisione, atteso che omette di valutare oggettive circostanze del fatto, pur specificamente scrutinate dal primo giudice, assumendo genericamente che gli elementi di valutazione acquisiti non consentivano opzione sicura di scelta tra le contrapposte versioni dei fatti, né c'era prova alcuna di un contatto fisico tra t'imputato e la parte civile, circostanza quest'ultima non prospettata dall'ipotesi di accusa, che contempla solo una spinta. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte di Appello di Milano, che provvederà a più compiuto e motivato esame della vicenda. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Milano per nuovo giudizio.