Se cambia la toponomastica il processo è da rifare

Nome della via e numero civico del luogo in cui l’imputato ha eletto domicilio mutano le mancate notifiche non sono attribuibili a comportamento negligente del condannato.

Il caso. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per la commissione di reati in materia di stupefacenti, in primo e in secondo grado. La Corte di Appello di Roma aveva giudicato l’imputato in contumacia, riducendogli la pena, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni 8 mesi 6 di reclusione. Il difensore aveva proposto incidente di esecuzione art. 670 c.p.p. , al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della condanna, sostenendo che la sentenza non era divenuta esecutiva a causa dell’errata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza all’imputato. Il Tribunale di Roma, investito quale giudice dell’esecuzione, aveva ritenuto la richiesta infondata. Contro tale ordinanza, quindi, il difensore aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte, con decisione del 29 settembre 2010, aveva accolto il ricorso annullando l’ordinanza del Tribunale con rinvio per nuovo esame. Il giudice del rinvio, aveva questa volta accolto l’incidente, disponendo la liberazione dell’imputato che nel frattempo era stato arrestato per l’esecuzione della pena e la rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza. La decisione, conseguentemente, aveva riaperto i termini per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, che il difensore aveva tempestivamente presentato. Con la sentenza depositata il 27 gennaio 2012, la Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il primo e preliminare motivo, annullando la sentenza di condanna di secondo grado, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione. Gli esiti della relata di notifica dell’ufficiale giudiziario possono essere contestati dalla parte. La Sesta sezione ha richiamato e applicato i principi già stabiliti dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione del 29 settembre 2010, che aveva annullato l’ordinanza emessa a seguito di incidente di esecuzione. Il difensore, in quella sede, aveva chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza ritenendo che si fosse verificato uno dei casi previsti dall’art. 175 c.p.p. Tale articolo prevede e regola il c.d. procedimento per la restituzione nel termine. Il difensore o la parte ma anche il pubblico ministero possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza nel caso di specie il termine per impugnare la sentenza di secondo grado , se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore. La giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite numero 14991/2006 ha definito concettualmente i termini stabilendo che per forza maggiore deve intendersi quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre per caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. La sentenza della Cassazione del settembre 2010 aveva in primo stabilito che gli esiti della relata di notifica che in genere l’ufficiale giudiziario appone a tergo dell’atto notificato, possono essere contestati e debbono essere valutati anche sulla base della documentazione offerta dalla parte, ove dalla stessa possano emergere elementi rilevanti al fine di rilevare l’errore in cui sia incorso l’ufficiale giudiziario. Il cambiamento di toponomastica del luogo di elezione del domicilio costituisce circostanza oggettiva non attribuibile all’imputato. La difesa aveva incentrato l’incidente di esecuzione sul fatto che il domicilio eletto dall’imputato per le notificazioni del processo, aveva registrato un mutamento del nome della via e del civico, per cui le mancate notifiche all’indirizzo precedente, per mancanza del numero civico secondo la relazione dell’ufficiale giudiziario, non erano attribuibili a comportamento negligente del condannato. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso stabilendo che il mutamento della via di un determinato luogo dove l’imputato aveva eletto domicilio, non essendo attribuibile alla volontà di quest’ultimo, non determinava l’obbligo di far conoscere la circostanza all’autorità ai sensi della previsione del comma primo dell’art. 161 c.p.p. che prevede l’obbligo per l’imputato di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, pena la notifica degli atti mediante consegna al difensore , ben potendo ciò essere oggetto di accertamento del pubblico ufficiale incaricato della notificazione. Il principio era destinato ovviamente a trovare applicazione anche in procedimenti di notificazione diversi da quello della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza. In effetti, la Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 27 gennaio 2012, ha coerentemente applicato il medesimo principio dichiarando anche la nullità dell’atto di citazione per il processo di appello, notificato alla stessa maniera, che aveva determinato la celebrazione del giudizio di secondo grado in contumacia. Conseguentemente ha dovuto dichiarare la nullità di tutti gli atti dipendenti da quello dichiarato nullo, e, dunque, anche della sentenza di secondo grado, per irrituale costituzione del rapporto processuale, e il processo è, pertanto, ricominciato daccapo, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 – 27 gennaio 2012, n. 3510 Presidente De Roberto – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto P.G.E.J. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 3 aprile 2008 della Corte di appello di Roma che in parziale riforma della sentenza 10 luglio 2004 del Tribunale di Roma, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni 8 e mesi 6 di reclusione per reati in tema di stupefacenti , deducendo vizi e violazioni - nella motivazione nella decisione impugnata - nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, per nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello conclusosi con la sentenza di condanna 3 aprile 2008. Rileva in proposito il ricorso a che tutte le notifiche relative al giudizio di appello, ossia il decreto di citazione a giudizio e l'estratto contumaciale della sentenza, risultano eseguite ex art. 161, 4 comma c.p.p., sul presupposto che non sarebbe stato possibile eseguire la notifica nel domicilio eletto per mancanza del numero civico b che il P. ha proposto ex articolo 670 c.p.p., incidente di esecuzione volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 3 aprile 2008, con restituzione in termini, a causa dell'erronea notifica della suddetta pronuncia di secondo grado, nella specie dell'estratto contumaciale, avvenuta presso il difensore, istanza rigettata dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 novembre 2009 c che, proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, la Suprema Corte, con sentenza del 29 settembre 2010, ritenendo fondato l'incidente di esecuzione ha disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio ad un'altra sezione del Tribunale per nuovo esame d che il 18 gennaio 2011, il Tribunale, in adesione alla regola fissata dalla Corte di Cassazione f ha accolto la richiesta avanzata dal P. , contestualmente disponendo la sua immediata liberazione e la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza 3 aprile 2008 della Corte di Appello di Roma e che peraltro, il principio di diritto espresso nell'annullamento con rinvio dalla 1^ sezione del Supremo collegio è stato nel senso che gli esiti di una relata di notificazione, ove contestati dall'interessato con rigorose allegazioni documentali, debbono essere valutati anche sulla base della documentazione offerta dalla parte, che non può essere ignorata, ove dalla stessa emergano elementi rilevanti che possano evidenziare l'errore in cui sia incorso l'ufficiale giudiziario in sede di notifica in tal senso gli esiti della relata possono essere disattesi sulla base di tale doveroso più completo esame f che tale principio di diritto non può che essere applicato non solo alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello, ma anche alla fase introduttiva del detto giudizio di gravame. La conclusione del ricorso è che il P. , nonostante una chiara elezione di domicilio, eseguita presso la sua abitazione sita in omissis , non ha mai ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello, che, invece, come l'estratto contumaciale della sentenza, è stato notificato presso lo studio del proprio difensore in quanto l'ufficiale giudiziario ha asserito che il numero civico non esisteva. Il Tribunale di Roma a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, accertata l'esistenza del domicilio lo stesso dove il P. era stato per lungo tempo agli arresti domiciliari ha ritenuto nulla la notifica ex art. 161 comma 4 c.p.p. in quanto, pur essendo vero che la via era nel frattempo divenuta Via OMISSIS ed il numero 11 era diventato n. 7 tale circostanza oggettiva - non essendo attribuibile a volontà dell'imputato - non determinava l'obbligo di far conoscere la circostanza all'autorità, ben potendo ciò essere oggetto di accertamento del P.U. incaricato della notificazione Tribunale di Roma, 18 gennaio 2011, pag. 2 . Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermata responsabilità del ricorrente stante la sua mancata certa identificazione. Con un terzo motivo si prospetta ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova art. 192 c.p.p. in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, quale partecipe del sodalizio. Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge con riferimento agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lettera e cod. proc. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità del P. per i capi 9 , 11 , 15 , nonché relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'articolo 80 comma 2 DPR 309/90 contestata ai capi 9 , 11 . Si lamenta in particolare che la responsabilità del ricorrente sia stata Individuata, principalmente, sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, ritenendo congetturalmente che vi fosse un linguaggio convenzionale senza tuttavia l'indicazione dei criteri che consentivano tale conclusione. Quanto all'aggravante ex art. 80 d.p.r. 309/90 si censura la valutazione di ingente quantità operata senza il necessario confronto con il parametro del mercato di riferimento . Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe le ulteriori doglianze. Come correttamente rilevato dal difensore del ricorrente, il principio di diritto, formulato nell'annullamento con rinvio dalla 1^ sezione del Supremo collegio, è stato nel senso che l'esame della relata di notificazione, i cui esiti sono stati contestati nella vicenda con rigorose allegazioni documentali, hanno evidenziato l'errore in cui è incorso l'ufficiale giudiziario in sede di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello, avendo egli attestato erroneamente l'inesistenza del numero civico. Peraltro detto errore si è verificato negli stessi termini anche per la notifica dell'atto che ha disposto il giudizio in grado di appello. In conclusione consta agli atti che il P. , nonostante una chiara elezione di domicilio, eseguita presso la sua abitazione sita in omissis , non ha neppure ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello, che, invece, come l'estratto contumaciale della sentenza, risulta essere stato notificato presso lo studio del proprio difensore, in quanto l'ufficiale giudiziario ha, errando, asserito che il numero civico non esisteva. Il giudizio di appello si è quindi svolto senza rituale costituzione di un corretto rapporto processuale con derivata nullità della deliberata decisione. Da ciò consegue, in adesione alla statuizione della 1^ sezione di questa Corte ed avuto riguardo alle pacifiche risultanze processuali, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.