Rapporti difficili col vicino, con liti e minacce. Ma non bastano per negare la riabilitazione

Rimessa in discussione la pronuncia del Tribunale di sorveglianza. Perché deve essere valutata la bontà della condotta tenuta in un arco di tempo, non singoli ed isolati episodi di intemperanza.

Rapporti difficili col vicino di casa, con litigi e minacce. Bastano per rigettare la domanda di riabilitazione? Assolutamente no, secondo la Cassazione –sentenza numero 3346, Prima Sezione Penale, depositata oggi –, perché singoli ed isolati episodi di intemperanza non debbono essere ritenuti, obtorto collo , riassuntivi di una più ampia condotta di vita. L’importanza del vicinato. A distanza di sette anni dalla pronuncia emessa in Appello, alla persona condannata viene negata, dal Tribunale di sorveglianza, anche la concessione della riabilitazione . Per quale motivo? Perché mancavano prove effettive e costanti di buona condotta . Esemplari, a questo proposito, due o tre litigi con un vicino, caratterizzati anche da un episodio di minaccia, sfociato in una denuncia-querela poi rimessa . Difficile, secondo i giudici, sostenere la tesi della buona condotta Senza dimenticare, poi, che la persona condannata ha anche mancato la prova dell’avvenuto pagamento delle spese di remissione della querela. Condotta più ampia. La battaglia, però, non si chiude con la pronuncia del Tribunale, vive difatti una nuova puntata dinanzi ai giudici della Cassazione. A presentare ricorso è la persona condannata, chiedendo una rivisitazione complessiva della questione. Centrale, in questa ottica, il richiamo alla condotta globalmente tenuta e non, come avvenuto in Tribunale, ai soli fatti per i quali era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela . Con l’aggiunta, poi, che i fatti di minaccia oggetto della querela erano stati inquadrati, anche dal giudice di merito, nell’ambito di banali liti condominiali . Le prove. Ebbene, le ragioni del ricorrente trovano accoglimento nella valutazione della Cassazione. Che critica, invece, le considerazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza, che, da un lato, riferisce di informazioni positive sulla condotta della persona sotto esame, eppure fonda il proprio giudizio negativo su alcuni episodi circoscritti temporalmente e connessi a dissidi condominiali , desumendo da questi l’attitudine a turbolenti rapporti di vicinato e, quindi, la mancanza di prove costanti di buona condotta . Viene rilevata, in questa visione, un’ottica sbagliata, perché se è necessario ‘pesare’ il recupero a un corretto, anche se non esemplare, modello di vita , allo stesso tempo non si può attribuire un valore totalmente negativo, in materia di buona condotta, a singoli episodi di intolleranza . Ecco perché il ricorso viene accolto e viene annullata la pronuncia del Tribunale di sorveglianza, a cui, comunque, è riaffidata la valutazione della domanda di riabilitazione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20ottobre 2011 – 27 gennaio 2012, n. 3346 Presidente Bardovagni – Relatore Carta Rileva in fatto 1. Con ordinanza pronunciata il 25 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Trento respingeva la richiesta concessione della riabilitazione proposta da M. A. con riguardo alla sentenza di condanna 3.10.2003 della Corte di appello di Trento. Riteneva il tribunale che l’istante nel periodo successivo all’estinzione della pena non avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta a cagione di due o tre litigi con un condomino, un episodio di minaccia nei confronti del medesimo condomino sfociato in una denuncia-querela poi rimessa. la mancata prova dell’avvenuto pagamento delle spese di rimessione di detta querela. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente il difensore di M. A. il quale deduce a inosservanza dell’articolo 525, comma 2. C.p.p. per essere stata assunta la decisione da un collegio composto da persone fisiche diverse da quelle che avevano partecipato alla trattazione dell’udienza b erronea applicazione dell’art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per avere il tribunale di sorveglianza fondato la decisione di rigetto invece che sulla condotta globalmente tenuta dal condannato nel periodo di riferimento su sui soli fatti per i quali era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela, senza tener conto degli elementi positivi pure in ordinanza evidenziati e della circostanza che i fatti di minaccia oggetto della querela erano stati inquadrati anche dal giudice di merito nell’ambito di banali liti condominiali c inosservanza dell’art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per aver fondato il rigetto dell’istanza di riabilitazione sull’asserito mancato pagamento delle spese processuali relative al procedimento definito con sentenza di non luogo a provvedere per il reato di minacce per intervenuta remissione di querela. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Enrico Delehaye, con atto depositato il 25.2.2011, ha chiesto che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali Osserva in diritto 1. Va preliminarmente rilevata l’infondatezza del primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’articolo 525 c.p.p., dall’esame degli atti – consentito nel caso di specie stante la natura della censura attinente a dedotto errore in procedendo –risulta, infatti, che, essendo mutato il collegio rispetto all'udienza precedente a quella di decisione, fu nuovamente effettuata la relazione e le parti, senza richiedere rinnovazione alcuna, hanno rassegnato le rispettive conclusioni dinnanzi al nuovo collegio. Ed invero secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio di immutabilità del giudice, che trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza. comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, ma non impedisce che in esso, poiché l'attività di raccolta del materiale probatorio ha luogo in modo semplificato, senza necessità di provvedimenti formali di ammissione e di lettura, possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti davanti al giudice in diversa composizione Cass. Sez. I, sent. 12.2.2009. n. 9006, Rv. 242891 . 2. Sono invece fondate, nei limiti di cui alle successive argomentazioni, le altre censure illustrate dal difensore ricorrente. Secondo il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte di legittimità e condiviso dal Collegio, le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa pur potendo essere valutate per trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale. positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione Cass. Sez. I, sent. 14.1.1992, n. 80, Rv. 189604 Cass. Sez. I, sent. 14.1.1992, n. 80, Rv. 189604 Cass. Sez. I, sent. 8.11.2005, n. 43435, Rv. 233271 Cass. Sez. I, sent. 24.10.2007, n. 46270, Rv.238486 Cass. Sez. I, sent. 24.10.2007, n. 46270, Rv. 238486 Cass. Sez. I, sent. 18.3.2008, n. 14662, Rv. 239908 Cass. Sez. I, sent. 8.5.2009, n. 22374, Rv. 244131 . Nel caso di specie il tribunale di sorveglianza, pur dando atto che le informazioni sulla condotta dell’istante nel periodo in valutazione sono positive, fonda il suo giudizio negativo su alcuni episodi circoscritti temporalmente e connessi a dissidi condominiali dai quali, pur in mancanza di uno specifico accertamento giudiziale circa la veridicità e l’effettiva portata il relativo procedimento è stato infatti concluso con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela , desume l’attitudine del richiedente a turbolenti rapporti di vicinato e la conseguente mancanza di prove costanti di buona condotta. Va in proposito sottolineato che per la prova della buona condotta è necessario che siano acquisiti indici certi di completata emenda – non in termini di giudizio basati su criteri di virtù sociale o canoni transeunti di moralità latu sensu intesa nel percorso aperto dalla sanzione penale ed è, quindi, necessario che detti indici abbiano un significato univoco di recupero ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita. Se ciò e chiaro per l’efficacia positiva'' degli indici, uguale ordine logico deve essere seguito per la valutazione di pretesi indici negativi della buona condotta, non potendosi riconnettere a singoli ed isolati episodi di intemperanza -che non siano espressivi di una generale condotta di vita valore sintomatico di non completamento dell'emenda. Infine è sicuramente un dato del tutto neutro rispetto al giudizio sulla condotta del richiedente l’omessa prova del pagamento delle spese processuali conseguenti alla pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, posto che trattasi di procedimento diverso da quello per il quale la riabilitazione era stata domandata e in relazione al quale, peraltro, nessun onere di allegazione probatoria incombeva sull’istante. 3. Per le ragioni sopra esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trento. P.Q.M. La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trento.