Ok all’istanza di riparazione inviata a mezzo posta

Ammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione non depositata in cancelleria, ma presentata a mezzo posta.

È possibile presentare l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione con l’invio a mezzo posta? Contrariamente a quanto sostenuto in passato, la Corte Suprema di Cassazione offre una risposta affermativa al quesito con una sentenza didascalica . Si tratta della sentenza n. 2103/2012, depositata il 19 gennaio, con cui gli Ermellini accolgono il ricorso contro la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riparazione non depositata in cancelleria, ma inviata a mezzo posta. Presunta irrilevanza del dibattito interpretativo. Il ragionamento seguito dalla Cassazione assume i contorni di una chiara spiegazione di ordine generale. D’altra parte le questioni interpretative affrontate da dottrina e giurisprudenza sul tema si sono focalizzate su altri temi, come, per fare degli esempi, la legittimazione per la proposizione della domanda oppure il contenuto della procura speciale. Al contrario, osservano i giudici di Piazza Cavour, nel dibattito hanno assunto limitato rilievo le questioni sulle modalità di presentazione della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, limitandosi la giurisprudenza, in alcune isolate sentenze, ad osservare la mancata previsione della modalità di trasmissione dell’istanza a mezzo posta, essendo previsto l’utilizzo di quest’ultimo solo per le impugnazioni e per la querela. È stato necessario affrontare il problema. La questione, tuttavia, assume importanza interpretativa dovendo affrontare esplicitamente la tematica dell’applicabilità della sanzione della inammissibilità alla presentazione di una domanda di riparazione effettuata senza il deposito in cancelleria, ma a mezzo del servizio postale, rispetto a quanto apparentemente disposto dall’articolo 645 c.p.p Rilevano i giudici della Cassazione che con riferimento alla inammissibilità vige il principio di tassatività art. 173 c.p.p. . Pertanto, anche per il caso specifico dell’invio dell’istanza a mezzo del servizio postale dovrebbe essere possibile individuare una norma espressa in tal senso. In realtà, ad un’attenta lettura della disposizione, l’art. 645 c.p.p. prevede espressamente la inammissibilità solo con riferimento allo spirare del termine dei due anni previsti per la proposizione della domanda e non anche con riferimento alle modalità della sua presentazione. Né altre preclusioni sembrano rinvenirsi in altre disposizioni di rito. Nessuna norma vieta l’utilizzo del mezzo postale. In realtà, affermano i giudici del Palazzaccio, da nessuna norma può desumersi che l’utilizzo del mezzo postale per la presentazione della domanda di riparazione determini la inammissibilità della stessa e che pertanto tale mezzo deve ritenersi legittimo. In buona sostanza, questa soluzione finisce per inserirsi nel filone interpretativo avallato dalla stessa Corte Costituzionale, anche se con riferimento ad altre fattispecie. Sia sufficiente ricordare a questo proposito la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 22 legge n. 689/1981, nella parte in cui non consentiva l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Ciò per rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale e per soddisfare l’esigenza di armonizzare le cause di inammissibilità con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono. Utilizzo del mezzo postale legittimo, ma ad alcune condizioni . Stabilita la legittimità dell’utilizzo del mezzo postale per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte si sofferma su alcune modalità che necessariamente si differenziano rispetto alla presentazione attraverso il deposito in cancelleria. In particolare, la tempestività della presentazione deve essere riferita al momento della ricezione del plico postale e non dalla data di spedizione. Inoltre, deve essere garantita in ogni caso la certezza della provenienza del documento, ad esempio, con l’autenticazione della firma nell’istanza. Conseguentemente gli Ermellini hanno annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 ottobre 2011 – 19 gennaio 2012, n. 2103 Presidente Zecca – Relatore Izzo Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Va premesso che l'art. 315 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, rinvia alle disposizioni disciplinanti la riparazione dell'errore giudiziario artt. 643-647 , in quanto applicabili. Il richiamo, quindi, deve ritenersi riferito anche all'art. 645 il quale detta disposizioni relativamente alla proposizione della domanda. Prevede detta norma che La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza . La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate a lungo in ordine alla legittimazione per la proposizione della domanda al contenuto della procura speciale alla possibilità che ad effettuare il deposito sia una persona diversa dalla parte legittimata alla richiesta, giungendo oramai a consolidati orientamenti interpretativi. Uno scarso dibattito, invece, si è avuto in relazione al dubbio interpretativo se la sanzione della inammissibilità sia riferita solo allo spirare del termine dei due anni previsti per la proposizione della domanda, ovvero anche con riferimento alle modalità della sua presentazione, in particolare ove la diposizione prevede che la domanda sia presentata nella cancelleria della corte di appello , così escludendo forme diverse di presentazione. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è orientata affermando che Nel caso dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, non è previsto che questa possa essere trasmessa a mezzo del servizio postale Cass. Cass. IV, ord. 11962 del 22-3-2007 ccomma 7-11-2006 rv. 236275 conf., Cass. Cass. IV, sent. 2243 del 28-10-97 ccomma 24-9-97 rv. 208786 . Tali decisioni fanno leva sulla circostanza che l'utilizzo del mezzo postale è previsto solo per le impugnazioni art. 583 e per la querela art. 337 , mentre gli artt. 315 e 645 non prevedono ulteriori e diversi mezzi di presentazione, diversi dal deposito in cancelleria. In altra sentenza, sebbene non riferita allo specifico tema, ma con riguardo alla tempestività bella presentazione di un atto di parte, si è affermato che, il concetto di presentazione , è nozione diversa dalla spedizione , tanto da far ritenere che la nozione di presentazione rifiuti lo strumento della trasmissione a distanza Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2100 del 05/05/2000 Ccomma dep. 25/09/2000 , Rv. 218341 . 4.2. Ciò detto, va rilevato che in tali pronunce non viene affrontata esplicitamente la tematica della applicabilità della sanzione della inammissibilità alla presentazione di una domanda di riparazione effettuata senza il deposito in cancelleria, ma a mezzo del servizio postale, a fronte di un a disposizione, l'art. 645, che nella sua sintassi riconnette tale sanzione esplicitamente al termine per proporre la domanda, ma non alle modalità di presentazione La domanda è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni . ed è presentata nella cancelleria della corte di appello . . 4.3. L'inammissibilità è una forma di patologia degli atti processuali di parte , richiamata nell'art. 606, lett. c , laddove è data la possibilità di proporre ricorso per cassazione per l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità ed inammissibilità. Quando la inammissibilità è ricollegata alla scadenza di un termine, la sanzione è la decadenza quando, invece, è riconducibile ad altre cause, la patologia e la sanzione hanno la stessa denominazione inammissibilità. In tema di decadenza, il codice di rito esplicitamente, all'art. 173, prevede l'operatività del principio di tassatività i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge . Ci si deve chiedere, allora, se tale principio valga in relazione alle altre cause di inammissibilità. Questa Corte ha affrontato il problema in una isolata pronuncia, stabilendo che Il principio di tassatività trova applicazione non solo in materia di nullità, ma anche in materia di inammissibilità, con la conseguenza che detta causa di invalidità può essere ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentono Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4354 del 17/10/1994 Ccomma dep. 09/11/1994 , Rv. 199705 . Tale orientamento interpretativo va ribadito, in quanto consente di conferire certezza alle parti circa le conseguenze della inosservanza delle norme processuali, esigenza questa tanto più sentita quando la inammissibilità non è correlata al rispetto di un termine, ma all'osservanza di adempimenti formali. 4.4. Stabilito, pertanto, che anche con riferimento alla inammissibilità vige il principio di tassatività, vi è da chiedersi, tornando al tema della decisione, se sia consentito presentare una domanda di riparazione a mezzo del servizio postale. Come già sopra detto, a tale possibilità non è di ostacolo il disposto dell'art. 645, in quanto in tale norma la sanzione è ricollegabile in via immediata solo alla scadenza del termine biennale. Né alcuna preclusione si rinviene nell'art. 121, ove è previsto che in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. Infatti tale norma non prevede alcuna sanzione per l'utilizzo di una diversa modalità di presentazione. Nell'interpretare la disposizione, con riferimento all'istanza di restituzione nel termine art. 175 , la stessa giurisprudenza di questa Corte non ha ritenuto inammissibile la domanda proposta per mezzo del servizio postale, limitandosi a stabilire però che, in tal caso, la tempestività va valutata con riguardo alla data di ricezione e non a quella di invio cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 35339 del 13/06/2007 Ccomma dep. 21/09/2007 , Rv. 237759 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25185 del 17/02/2009 Ccomma dep. 17/06/2009 , Rv. 243808 . Ad avallare tale interpretazione vi è anche un obiter della sentenza delle Sezioni Unite n. 27 del 1994 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in tema di modalità di presentazione della domanda di riparazione, pur non facendo espresso riferimento al mezzo postale, ma solo all'attività materiale del deposito, ha affermato che mentre la mancanza di legittimazione alla domanda comporta di per sé l'inammissibilità, uguale affermazione non può farsi per l'inosservanza di prescrizioni come quelle concernenti la materiale presentazione in cancelleria, che in tanto possono ritenersi assistite dalla sanzione dell'inammissibilità solo in quanto la legge espressamente lo Stabilisca Cass. Sez. U, Sentenza n. 27 del 14/12/1994 Ccomma dep. 09/01/1995 Rv. 199496 , ribadendo quindi, nella specifica materia, l'operatività del principio di tassatività. Consegue da quanto detto che da nessuna norma può desumersi che l'utilizzo del mezzo postale per la presentazione della domanda di riparazione determini la inammissibilità della stessa e che pertanto tale mezzo deve ritenersi legittimo. 4.5. Tale soluzione si pone nell'alveo di una tendenza interpretativa avallata dalla stessa Corte Costituzionale, sebbene con riferimento ad altre fattispecie. In particolare è stato dichiarato illegittimo l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione sent. 98 del 2004 . La decisione è stata adottata al fine di rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale, unitamente all'esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati da un preminente interesse pubblico. Ancora, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente sent. 278 del 2008 . 4.6. Pertanto, ribadito che l'utilizzo del mezzo postale, per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, è legittimo e non determina l'inammissibilità, va comunque precisato che comporta comunque delle differenze in ordina alla modalità di presentazione attraverso il deposito in cancelleria. In primo luogo, la tempestività della presentazione dovrà essere riferita al momento della ricezione del plico postale e non dalla data di spedizione cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2100 del 05/05/2000 Ccomma dep. 25/09/2000 , Rv. 218341 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25185 del 17/02/2009 Cc dep. 17/06/2009 , Rv. 243808 . Inoltre, le modalità dell'utilizzo del mezzo postale, devono in ogni caso garantire la certezza della provenienza del documento. Nel caso di specie, la certezza della provenienza dell'atto è attestata dall'autenticazione della firma nell'istanza. Si impone per quanto detto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, la quale si uniformerà al principio di diritto enunciato. P.Q.M. La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino.