Il sorvegliato speciale viene beccato con uno spinello: è reato

La legge prevede la reclusione da uno a cinque anni e la possibilità di arresto, anche fuori dei casi di flagranza, per qualunque violazione commessa inerente alla misura di prevenzione.

Qualunque violazione commessa da un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo o divieto di soggiorno costituisce il delitto ex. articolo 9 l. n. 1423/56 e l’autore può essere arrestato anche fuori della fragranza. Così afferma la Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 830/12 depositata il 12 gennaio scorso. Il caso. Un signore è sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Anche se sa di essere un soggetto controllato, la voglia di fumare è forte e così si procura uno spinello. Purtroppo per lui lo beccano e viene chiesto il suo arresto. Il G.I.P., però, non convalida il provvedimento e il p.m. ricorre in Cassazione contro l’ordinanza del giudice. Le ragioni del diniego. La legge prevede che il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale sia punito con l’arresto da tre mesi ad un anno. Se, però, l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nel caso di specie, il G.I.P. ha ritenuto che, affinché la condotta del soggetto potesse essere sussunta nella seconda fattispecie, fosse necessaria la violazione del divieto o dell’obbligo, mentre il possesso dello spinello, così come la violazione di qualsiasi altra prescrizione, potesse considerarsi un comportamento rientrate nella prima fattispecie che, essendo di natura contravvenzionale, non avrebbe consentito l’arresto. Il soggetto andava arrestato. La Suprema Corte, però, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata rilevando l’errore commesso dal G.I.P. allorquando ha operato una distinzione tra violazioni delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno , ritenendo che solo alcune integrino il delitto ex articolo 9 l. n. 1423/56, laddove invece qualunque violazione commessa da un soggetto sottoposto alla sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno costituisce in sostanza il delitto ex articolo 9/2 cit. e consente l’arrestato anche fuori della flagranza.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 dicembre 2011 – 12 gennaio 2012, numero 830 Presidente Milo – Relatore Gramendola Fatto e diritto Il Procuratore della Repubblica di Bari ricorre per cassazione contro l'ordinanza in data 28/2/2011, con la quale il G.I.P. non ha convalidato l'arresto di P.S. , per il possesso di uno spinello in violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, cui era sottoposto, sul rilievo che soltanto la violazione del divieto o dell'obbligo integrano il reato contestato, mentre l'inosservanza di qualunque altra prescrizione va qualificata come violazione dell'articolo 9/1 legge numero 1423/1956, che essendo di natura contravvenzionale non consente l'arresto. Nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento l'organo inquirente lamenta violazione di legge, non avendo il giudice procedente tenuto conto che, dopo la modifica dell'articolo 9/2 legge cit. la mancata osservanza di qualunque prescrizione inerente la sorveglianza speciale di p.s. con obbligo o divieto di soggiorno integra il reato previsto dall'articolo 9/2 legge cit., per il quale è dato procedere ad arresto anche al di fuori della flagranza. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata erra infatti, operando una distinzione tra violazioni delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo o divieto di soggiorno, ritenendo che solo alcune integrino il delitto ex articolo 9/2 legge numero 1423/1956, laddove invece qualunque violazione commessa da un soggetto sottoposto alla sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno costituisce in sostanza il delitto ex articolo 9/2 cit. e può essere arrestato anche fuori della flagranza Cass. Sez. I 27/1-25/2/1009 numero 8412 Rv.242975 . Alla stregua di queste premesse e al dato incontestato che il P. , sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, e che il predetto venne sorpreso mentre si riforniva di uno spinello in violazione della prescrizione numero 4, l’arresto doveva essere convalidato. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annulla senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.