L’accertamento dell’imputabilità è doveroso anche nel rito abbreviato in fase di appello

L’imputato, optando per il rito abbreviato, rinuncia all’acquisizione di ulteriori elementi di prova riguardanti la sussistenza del fatto, ma non all’accertamento dell’imputabilità, che è affidata al giudice.

La richiesta di rinnovazione del dibattimento nel giudizio abbreviato in fase di appello, consistente nell’espletamento di una nuova perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato, per l’accertamento di eventuali vizi di mente anche soltanto parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, trattandosi di adempimento doveroso per il giudice, poiché attiene ad un presupposto necessario l’imputabilità in assenza del quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato. Lo ha stabilito la Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 430/2012, depositata l’11 gennaio. Il caso. Il ricorrente lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, consistita nell’ingiustificato rifiuto, da parte del giudice di appello, a seguito di rito abbreviato richiesto in primo grado, di disporre la rinnovazione del dibattimento, attraverso l’espletamento di una nuova perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato, chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale aggravata e continuata in danno di una infraquattordicenne. Secondo il difensore dell’imputato, tale accertamento andava considerato necessario, atteso che il proprio assistito, qualche anno prima del reato, aveva subito una lesione cerebrale tale da influire sulla capacità di controllo delle proprie pulsioni sessuali. Ne consegue, sempre secondo la difesa dell’imputato, che il reato avrebbe dovuto essere eziologicamente ascritto a tale perdita di controllo delle pulsioni attinenti alla sfera emotiva e sessuale, che aveva perciò influito - in modo determinante - sulla capacità di intendere e di volere dell’agente. La rinnovazione probatoria nel rito abbreviato in fase di appello In generale, il giudice di appello, celebratosi il primo grado con il rito abbreviato, intanto può disporre acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell’accoglimento della richiesta del rito speciale, in quanto ciò avvenga a fronte di un’assoluta necessità rilevata di ufficio art. 603, comma 3, c.p.p. . Ciò in quanto, nel giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma va adeguatamente contemperata con le particolari esigenze di celerità e speditezza del rito prescelto dall’imputato, il quale – beneficiando di uno sconto secco di pena, pari ad un terzo di quella applicabile – acconsente esplicitamente alla deroga del principio del contraddittorio nella formazione della prova art. 111, comma 5, Cost. . La rinnovazione probatoria è dunque disposta, in tali casi, soltanto per acquisire documentazione indispensabile ai fini della decisione, purché attinente alla capacità sostanziale e/o processuale dell’imputato, e fermo restando – in ogni caso – il divieto di procedere all’assunzione di elementi probatori in malam partem . e il necessario accertamento dell’imputabilità. A tale proposito, giova rimarcare come fa l’estensore della sentenza in commento, pur se incidenter tantum la differenza fra la nozione di imputabilità e quella di legitimatio ad processum . La prima attiene infatti ai presupposti della punibilità, e dunque non già al procedimento penale, bensì alla capacità sostanziale di diritto penale, al reato ed alla pena. L’imputabilità presuppone, in primo luogo, la capacità di intendere, la quale consiste nella capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle proprie azioni, e quindi di apprenderne il disvalore sociale in secondo luogo, quella di volere, che ha invece a che fare con l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l’azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese dalla realtà materiale e giuridica. Stante il disposto dell’art. 85 c.p., le due tipologie di capacità devono coesistere in capo al soggetto attivo al momento della commissione del fatto incriminato. Diverso è il concetto di capacità penale processuale, la quale invece consiste nella idoneità dell’imputato di comprendere il valore del procedimento penale a suo carico, e di sapersi determinare nella propria strategia difensiva in una parola, di partecipare coscientemente al procedimento. Un profilo di sicuro interesse della pronuncia in commento è costituito dal fatto che, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, il controllo sull’imputabilità del soggetto attivo del reato non va ricondotto ad una ulteriore attività probatoria richiesta dalle parti, bensì ad una verifica che il giudice è tenuto a svolgere ex officio , provocando così il contraddittorio fra il consulente da lui nominato e quello prescelto dal difensore dell’imputato periziando.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 settembre 2011 – 11 gennaio 2012, n. 430 Presidente De Maio – Relatore Fiale Ritenuto in fatto La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 25.11.2010, confermava la sentenza 12.2.2010 pronunziata dal GIP. del Tribunale di Verona in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato, che aveva affermato la responsabilità penale di M.G. in ordine al reato di cui - agli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter cod. pen. [per avere - con azioni ripetute - costretto la nipote G F. , di undici anni, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti nelle zone intime, rapporti orali e tentativo di penetrazione, con violenza perpetrata nel sopraffarla con la propria forza fisica e nel tenerle a forza la testa prendendola per i capelli, nonché con minaccia integrata attraverso l'imposizione di non rivelare a nessuno i fatti accaduti altrimenti la madre si sarebbe arrabbiata con lei - in omissis , dal omissis ] e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato, con la diminuente del rito, alla pena principale di anni sei di reclusione, ed alle relative pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni, in favore dei genitori della F. , costituitisi parti civili, liquidati definitivamente ed in via equitativa in Euro 80.000,00 con statuizione di provvisoria esecutività. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del M. , il quale ha eccepito - violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva, essendo stata denegata la richiesta rinnovazione del dibattimento attraverso l'espletamento di una nuova perizia che fugasse ogni dubbio circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato . Sul punto si erano espressi in modo diametralmente opposto il perito psichiatra incaricato dal GIP. in sede di incidente probatorio ed il consulente della difesa, pur convenendo entrambi di trovarsi di fronte a persona affetta da sindrome da lobo frontale post-contusiva conseguente a trauma da sinistro stradale , per la quale l'osservazione radiologica aveva evidenziato la presenza di un focolaio malacico in regione fronto - basale parmediana destra . Il perito di ufficio aveva diagnosticato un disturbo del comportamento sessuale in modificazione della personalità dovuta a condizione medica generale. Funzione intellettiva limite , affermando però che ciò non era sufficiente ad incidere sulla capacità di intendere e di volere il consulente di parte, invece, aveva considerato tutt'altro che trascurabile la lesione cerebrale ed idonea ad influire sul controllo pulsionale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 1. Il giudizio di primo grado è stato celebrato con rito abbreviato subordinato ad un esame in contraddittorio del perito di ufficio e del consulente di parte, essendosi concentrato il procedimento sul tema relativo alla capacità di intendere e di volere dell'imputato. La sussistenza integrale di detta capacità è stata affermata dal G.I.P. e, con i motivi di appello, la difesa ha chiesto la rinnovazione del dibattimento attraverso l'effettuazione di un'ulteriore perizia, della quale si è prospettata la necessità per dirimere il contrasto sul punto formatosi tra le conclusioni formulate dai due esperti già nominati. La Corte di merito ha rigettato tale richiesta sulla base delle seguenti argomentazioni - La sussistenza della capacità di intendere e di volere sarebbe stata sostanzialmente affermata da entrambi gli esperti, cosicché ciò di cui si può controvertere è solo se la patologia di cui l'imputato è affetto sia tale da farne scemare grandemente la capacità . Una valutazione attenta delle considerazioni rispettivamente svolte dagli esperti medesimi, anche alla luce dei comportamenti tenuti dall'imputato, porta comunque ad escludere che si possa ritenere esistente un livello di perturbazione della sfera volitiva dell'imputato tale da connotarsi come rientrante nella previsione dell'art. 89 cod. pen. . È vero che, secondo la letteratura specialistica, a lesioni del tipo di quelle subite dal M. possono seguire modifiche comportamentali anche fortemente incidenti sulle capacità del soggetto di contenere le proprie spinte istintuali. Il perito d'ufficio dr. Ma. , tuttavia, al riguardo, ha preso atto di come l'imputato abbia dimostrato nel corso della sua esistenza successiva al sinistro di saper gestire le situazioni pertinenti alla normale vita di relazione, costruendosi una famiglia e affermandosi senza problemi.- nei limiti del suo contesto sociale e formativo complessivo - nel mondo del lavoro, e, soprattutto, di come abbia saputo far fronte, senza cedimenti istintuali incontrollabili, anche all'accresciuta pulsione sessuale che l'avrebbe contraddistinto dopo il sinistro, sapendo gestire quelle pulsioni anche accettando i rifiuti oppostogli da soggetti dell'altro sesso da lui avvicinati . Il consulente di parte prof. R. , dopo un'iniziale prospettazione di totale incapacità dell'imputato di rendersi conto del valore e del disvalore dei propri comportamenti, aveva sfumato tale asserzione, affermando che il M. si sarebbe reso conto che gli approcci sessuali con la nipote minorenne non erano giusti , in una situazione, però, in cui la spinta di fronte a questo non essere giusto è molto fragile , non avendo l'imputato i mezzi cognitivi pieni . Non era necessario, dunque, un'ulteriore approfondimento circa la capacità dell'imputato, in quanto già dall'esame dei contributi offerti dai due esperti in contraddittorio era emerso che quello sicuramente aveva una debolezza dei mezzi cognitivi in relazione alla sua pulsione sessuale , ma ciò gli impediva di percepire il confine tra il lecito e l'illecito e di contenere, quindi, le sue pulsioni istintive solo per le cose meno chiare e più sfumate . Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, si era di fronte a comportamenti dai confini netti e chiari , dei quali i suoi mezzi cognitivi erano sicuramente idonei a fargli percepire l'illiceità. — Nel giudizio di appello che segue alla scelta di aderire ad un giudizio abbreviato non vi sarebbero preclusioni ove fosse in dubbio l'esistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato, atteso che, per gli effetti che ne discendono anche sulla capacità di partecipare coscientemente al proprio giudizio, l'art. 70 c.p.p. ne impone la verifica, anche d'ufficio, in ogni momento in cui quei dubbi insorgano mentre nel caso in cui si discuta esclusivamente di una situazione patologica che possa solo scemare la capacità di intendere e di volere, l'ulteriore approfondimento istruttorio verrebbe ad essere sottoposto ai limiti propri della rinnovazione del dibattimento in appello in caso di giudizio abbreviato . Limiti secondo i quali alle parti non può riconoscersi alcun potere di iniziativa poiché esse, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, hanno definitivamente rinunciato alla prova in sede di appello , mentre è consentito al giudice, ai sensi dell'art. 603, 3 comma, c.p.p., disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione criterio fatto proprio dall’art. 441, comma 5, c.p.p. . 2. A fronte delle anzidette enunciazioni della Corte di merito, il Collegio ribadisce l'orientamento, più volte espresso della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo il quale l'imputato che chiede il giudizio abbreviato rinuncia ove non abbia subordinato la richiesta ad una integrazione probatoria all'acquisizione di ulteriori elementi di prova concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità che ne deriva. Non rinuncia, però, né potrebbe rinunciare, all'accertamento dell'imputabilità, che è inderogabilmente affidato al giudice, il quale, ove nel corso del giudizio abbreviato sorga il problema della capacità di intendere e di volere del giudicabile - così come quello della sua cosciente partecipazione al processo, cui fa riferimento l'art. 70 c.p.p. - può disporre i necessari accertamenti vedi Cass. Sez. I, 19/12/1990 - 5/3/2001, n. 4519 Sez. VI, 25/5-24/8/1993, n. 7982 Sez. I, 22/11 - 29/12/1995, n. 12774 . Deve rilevarsi, pertanto, che la richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente anche soltanto parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere , spettando comunque al giudice la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare la meritevolezza della richiesta medesima così Cass., Sez. IV, 12/4-1/6/2005, n. 20593 . Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello l'accertamento dell'imputabilità costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esiste la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto Cass., Sez. IV, 18/4-23/5/1995, n. 5924 . È compito delle scienze psichiatriche accertare se sussista il vizio totale o parziale di mente ed al riguardo non possono mai valere indicazioni di carattere generale, dovendosi indagare, caso per caso, con criterio clinico, sulla natura dei meccanismi psichici e psicopatologici messi in atto in ogni fattispecie. Nella vicenda in esame, a fronte di un acciaiato stato di malattia dell'imputato ma anche di una mancata decisa confutazione delle argomentazioni del consulente di parte da parte del perito di ufficio, giustificata dal giudice di primo grado quale scarsa inclinazione alla discussione , risulta carente la necessaria valutazione della documentazione clinica e dei metodi di conduzione degli accertamenti di natura psichiatrica rispettivamente effettuati dai due esperti contrapposti. La Corte territoriale, in sostanza, ha escluso la necessità di ulteriori approfondimenti senza indicare sulla base di quali criteri clinici o indagini concrete di tipo psichiatrico risulti evidente che la accertata condizione morbosa dell'imputato non sia idonea ad escluderne o diminuirne le capacità intellettive o volitive. 3. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, alla quale viene demandato un compiuto accertamento che riguardi - sia lo stato di malattia dell'imputato nelle sue connotazioni di gravità e di intensità, con indagine estesa a verificare se esso sia idoneo a determinare e in effetti abbia determinato una situazione psichica incontrollabile ed ingestibile, tale da rendere l'agente incolpevolmente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di indirizzarli e di percepire il disvalore del fatto commesso - sia il nesso eziologico con gli specifici fatti di reato commesso, si da poter qualificare il riscontrato stato patologico come la causa della condotta criminosa. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.