Riesame: la Cassazione non può rivalutare le prove

La modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., pur permettendo una indagine extratestuale oltre i limiti del provvedimento impugnato, non ha alterato la funzione tipica del giudice di legittimità.

La novazione legislativa dell’art. 606 c.p.p., pur permettendo una indagine extratestuale oltre i limiti del provvedimento impugnato, non ha alterato la funzione tipica della Cassazione per la quale rimane il divieto – in presenza di una motivazione non lacunosa o manifestamente illogica di una diversa valutazione delle prove anche se plausibile. Così afferma la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 160/12, depositata il 10 gennaio scorso. Il caso. Una s.r.l. viene costituita per dare esecuzione ad un progetto imprenditoriale di un parco giochi. Questa società è partecipata al 50% da altre due s.r.l Una di queste, ad un certo punto, trasferisce ad alcune società di diritto irlandese le proprie quote sociali e il proprio software in grado di pubblicizzare offerte e servizi. Il software era già stato concesso in uso alla partecipata che quindi, da quel momento in poi, ha cominciato a corrispondere il canone di utilizzo alla società straniera. L’intento fraudolento della vendita. L’operazione però non pare delle più cristalline e così due amministratori vengono accusati di aver posto in essere delle cessioni simulate finalizzate alla sottrazione dei proventi del software alla imposizione fiscale italiana e di aver emesso delle fatture oggettivamente inesistenti. Contro di loro viene disposto il sequestro preventivo per equivalente di una somma vincolata. I due presentano richiesta di riesame al Tribunale che l’accoglie e annulla il decreto di sequestro. Il sequestro è annullato. I giudici, nel valutare il caso, hanno osservato come le commissioni tra le due società fossero effettivamente dovute. Al massimo si sarebbe potuto ipotizzare una estero vestizione ad opera della cedente volta a sottrarsi al fisco italiano. A tal riguardo i giudici hanno escluso l’esistenza del dolo di evasione in considerazione del fatto che sotto il profilo tributario era indifferente il fatto che la società utilizzatrice del programma pagasse i canoni al soggetto straniero piuttosto che a quello italiano. Per quel che riguarda le fatture invece, sono state ritenute apodittiche le affermazioni della G.d.F. Il procuratore non ci sta e ricorre in Cassazione. A suo dire, il Tribunale non avrebbe svolto il suo compito istituzionale di controllo violando così l’obbligo di motivazione dei provvedimenti. Il giudice di legittimità ha poteri limitati in materia di riesame. La Suprema Corte ricorda come il ricorso delle ordinanze in materia di riesame o appello dei sequestri è ammesso solo per violazione di legge. Di conseguenza, l’impugnazione non può avere ad oggetto il merito del provvedimento censurato. Certamente la mancanza o mera apparenza di motivazione, consistente in frasi di stile, costituisce una violazione di legge. Del resto, il c.p.p. impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a pena di nullità. Tuttavia, nel caso in oggetto, i giudici della Cassazione non hanno riscontrato irregolarità nel provvedimento del Tribunale ritenendo congruo ed immune da palesi vizi logici l’apparato motivazionale. Non è ammessa una diversa valutazione delle prove. Il procuratore avrebbe voluto che i giudici di legittimità effettuassero una rinnovata ponderazione delle emergenze agli atti alternativa a quella effettuata dal Tribunale. La Suprema Corte ricorda però come la novazione legislativa dell’art. 606 c.p.p., pur permettendo una indagine extratestuale oltre i limiti del provvedimento impugnato, non ha alterato la funzione tipica della Cassazione per la quale rimane il divieto – in presenza di una motivazione non lacunosa o manifestamente illogica di una diversa valutazione delle prove anche se plausibile .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2011 – 10 gennaio 2012, n. 160 Presidente Mannino – Relatore Squassoni Motivi della decisione Con ordinanza 28 gennaio 2011, il Tribunale di Ravenna ha accolto la richiesta di riesame degli indagati Ba.An. e B.C. ed ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente di una somma vincolata in relazione ai reati previsti dagli articolo 2,8 DLvo 74/2000. In fatto, i Giudici hanno ricordato che la Travelmix srl società partecipata al 50% da Webtour srl e Parco della Stanlandia srl era sorta per dare esecuzione ad un progetto imprenditoriale del parco giochi di Mirabilandia. Ad un certo momento, la Webtour ha trasferito le proprie quote sociale ed il proprio software in grado di pubblicizzare offerte e servizi, già concesso in uso alla Travelmix, ad alcune società di diritto irlandese. Secondo la tesi accusatoria, queste cessioni erano simulate e finalizzate a sottrarre i proventi del software alla imposizione fiscale italiana ed, inoltre, alcune fatture emessa dalla società Parco della Stanlandia erano oggettivamente inesistenti. Dei reati sono stati incriminati il Ba. ed il B. che avevano cariche nelle ricordate società. I Giudici hanno osservato come le commissioni tra Travalmix e Webtour fossero effettivamente dovute e che si poteva solo ipotizzare a carico della Webtour una operazione di esterovestizione per sottrarsi al fisco in Italia. In tale contesto, il Tribunale ha concluso per la mancanza del dolo di evasione in quanto per la Travelmix nulla cambiava sotto il profilo tributario a corrispondere i canoni per l'uso del programma al soggetto straniero piuttosto che a quello italiano trattandosi di costi effettivamente sostenuti. Per quanto concerne le fatture, ritenute oggettivamente inesistenti dall'organo della accusa, i Giudici hanno rilevato come sul punto le affermazioni della Guardia di Finanza fossero apodittiche. Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo che il Tribunale non ha compiuto il suo compito istituzionale di controllo e questa elusione integra una violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 125 cod.proc.pen Indi, passa in rassegna tutte le fonti probatorie agli atti ed, in particolare, le indagini della Guardia di Finanza dalle quali reputa desumibile che le fatture in contestazione siano non solo soggettivamente, ma oggettivamente false. L'articolo 325 comma 1 cod. proc.pen. precisa che il ricorso per Cassazione delle ordinanze in materia di riesame o appello dei sequestri è ammesso solo per violazione di legge con ciò esplicitando che oggetto della impugnazione non può essere il merito del provvedimento censurato consegue che i motivi devono essere limitati ai vizi enucleati dall'articolo 606 comma 1 subb cod.proc.pen Tra essi, deve annoverarsi la mancanza o mera apparenza di motivazione, consistente in frasi di stile, poiché viola l'articolo 125 cod.proc.pen. che impone, a pena di nullità, la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali Sezioni Unite sentenza n. 25932 del 2008 . Tale situazione non è riscontrabile nel gravato provvedimento nel quale l'itinerario argomentativo è complesso ed articolato e tiene conto di tutte le rilevanti emergenze agli atti l'apparato motivazionale che sorregge la conclusione è congruo ed immune da palesi vizi logici. In tale contesto, il Ricorrente segnala che la corretta ponderazione del coacervo probatorio avrebbe condotto ad una diversa conclusione e chiede una rinnovata ponderazione delle emergenze agli atti alternativa a quella effettuata dal Tribunale pertanto, non tiene conto dei limiti cognitivi del giudizio di legittimità sussistenti anche dopo la novazione legislativa dell’articolo 606 comma 1 lett. e introdotta con l'articolo 8 L.46/2006. La norma permetta una indagine extratestuale oltre i limiti del provvedimento impugnato, ma non ha alterato la funzione tipica della Cassazione per la quale permane il divieto - in presenza di una motivazione non lacunosa o manifestamente illogica - di una diversa valutazione delle prove anche se plausibile. Per la esposta considerazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.