La responsabilità del noleggiatore è limitata, ma il suo dipendente risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina

In caso di noleggio sia dei macchinari che del manovratore, quest’ultimo risponde dei danni causati dal malfunzionamento della macchina possibile una condanna per omicidio colposo.

Nel noleggio a caldo, quando cioè il locatore mette a disposizione dell’imprenditore sia i macchinari che un suo dipendente, è quest’ultimo che risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina. Lo ha affermato la IV sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 109 del 9 gennaio. Il caso. Un lavoratore, manovratore a terra di una piattaforma ragno”, veniva condannato per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto ritenuto responsabile dell’incidente che aveva causato la morte di un operaio. La decisione, confermata dalla Corte d’appello, veniva impugnata per Cassazione dall’imputato. Sicurezza sul lavoro e noleggio chi risponde di eventuali infortuni? Elemento peculiare della vicenda in esame è il c.d. nolo a caldo”, un particolare tipo di noleggio nel quale il locatore mette a disposizione dell’imprenditore non solo i macchinari, ma anche un proprio dipendente. Cosa succede, in materia di incidenti sul luogo di lavoro, in simili ipotesi? La responsabilità del noleggiatore è limitata. Nonostante il ricorso venga integralmente rigettato perché si risolve in un’inammissibile richiesta di revisione dei fatti e della dinamica dell’incidente, la S.C. ha occasione di precisare alcuni principi importanti in materia di noleggio a caldo. Il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari, e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori, alle dipendenze dell’imprenditore, una posizione di garanzia in relazione alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, in quanto non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con i lavoratori stessi. Ma il manovratore risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina. E tuttavia, prosegue il Collegio, il noleggiatore è comunque tenuto al rispetto degli obblighi di protezione più precisamente, in caso di noleggio a caldo è il manovratore che deve rispondere dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione assunta nei confronti dell’imprenditore, cioè al funzionamento della macchina. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che sono stati violati gli obblighi di prevenzione connessi all’utilizzo della piattaforma, posta su una base di appoggio inidonea, e che l’incidente nel quale ha perso la vita l’operaio si è verificato proprio in conseguenza di tale inadempienza, unitamente ad altre similari, quali l’inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l’erroneo allargamento degli stabilizzatori. Da qui l’affermazione della responsabilità penale del manovratore per i danni derivati dal malfunzionamento della piattaforma. Conclusione confermata dalla Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 dicembre 2011 – 9 gennaio 2012, n. 109 Presidente Galbiati – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, con sentenza in data 6.12.2007, resa all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava D.G.C. colpevole del delitto di omicidio colposo verificatosi in data omissis . L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589, cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere, quale manovratore a terra della piattaforma ragno sulla quale agiva l'operaio B.M., cagionato la morte di quest'ultimo, in quanto la piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata ed il B., che si trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo. 2. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 20.4.2010, confermava la sentenza resa dal primo giudice. Il Collegio evidenziava che dalle risultanze processuali era emerso che la ditta Alto Noleggio s.r.l., di cui era titolare D.G.G., fratello dell'odierno imputato, aveva ricevuto incarico dalla Università degli Studi di per il noleggio di una macchina munita di operatore e che in esecuzione del predetto contratto era stata posizionata nel cantiere una gru semovente, manovrata da C D.G. . La Corte di Appello osservava che le modalità di stabilizzazione della piattaforma, in concreto poste in essere, non risultavano conformi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina ciò in quanto il posizionamento degli stabilizzatori sarebbe dovuto avvenire simmetricamente, lungo l'arco dei 360^, mentre nel caso si era accertato che gli stabilizzatori registravano un dislivello di 79 centimetri fra le due coppie ed erano posizionati su un piano inclinato, caratterizzato da ingente presenza di pietrisco. In particolare, era emerso che gli stabilizzatori erano su due tavole sovrapposti di circa 5 centimetri di spessore e che dette tavolette avevano ceduto, provocando il ribaltamento della navetta. 3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione D.G.C. , deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 113, 589 cod. pen. e 533 cod. proc. pen L'esponente ribadisce le doglianze spiegate nell'atto di appello, osservando che D.G.C. non si trovava in posizione di garanzia, rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio ciò in quanto tra il manovratore della gru ed il B. non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione. Tanto premesso, la parte rileva che nessun profilo di colpa risulta ascrivibile all'imputato, in relazione all'utilizzo della gru. Il ricorrente rileva che i giudici di merito non hanno disposto perizia o consulenza tecnica, al fine di accertare in modo preciso le modalità del fatto, con specifico riferimento alle modalità di utilizzo del macchinario. Il ricorrente evidenzia di avere dimostrato in giudizio di avere adeguate conoscenze tecniche circa l'utilizzo della gru rileva di avere correttamente posizionato la piattaforma, secondo le indicazioni del manuale d'uso, e sottolinea di avere pure effettuato un collaudo, per verificare l'idoneità delle operazioni di posizionamento, collaudo che aveva sortito esito positivo. Il deducente osserva poi di avere posizionato la piattaforma correttamente, avvalendosi di apposite tavole di legno per la ripartizione dei carichi. La parte assume che la accertata rottura delle predetta tavole sia la conseguenza del ribaltamento del mezzo, e non la causa dell'evento, come ritenuto dai giudici. L'esponente assume che debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 45 cod. pen., atteso che il ribaltamento del mezzo ebbe a verificarsi per fattori imprevisti ed imprevedibili. Osserva, al riguardo, che nel caso di specie neppure ebbero ad entrare in funzione gli specifici dispostivi di sicurezza del macchinario e prospetta una ricostruzione alternativa, rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, con riguardo alla dinamica causale del sinistro, pure richiamando il contenuto delle sommarie informazioni raccolte nell'immediatezza del fatto. Con il secondo motivo, la parte deduce il vizio motivazionale, sia con riguardo alla affermazione di responsabilità penale, si in relazione al trattamento sanzionatorio, per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Giova primieramente sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali in tal senso, ex plurimis , Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272 . Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, dopo aver già in passato precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Cass. Sez. IV, sentenza n. 32911 in data 11.05.2004, dep. 29.07.2004, Rv. 229268 . 4.2 Il ricorso che occupa, risolvendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della dinamica causale del sinistro, rispetto a quella accertata dai giudici di merito, risulta perciò inammissibile. È poi appena il caso di osservare che la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono - con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie - esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado. Invero, la Corte di Appello ha evidenziato la sussistenza di un profilo di colpa a carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale, ove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato l'inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l'erroneo allargamento degli stabilizzatori al riguardo, il Collegio ha considerato che dagli effettuati accertamenti svolti sul posto era emerso che il carico gravava asimmetricamente sugli stabilizzatori di sinistra, in particolare su quelli n. 2 e n. 4 e che il supporto di legno per la distribuzione del carico aveva ceduto. La Corte di Appello ha pure rilevato che nel caso si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all'utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni e che risultava che l'imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull'utilizzo della gru. La Corte territoriale ha precisato che il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro e che, non di meno, risponde dei danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. Il Collegio ha quindi considerato - conformemente all'orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009, Rv. 244216 - che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina. Ed ha sottolineato che D.G.C., durante le operazioni, manovrava da terra, a mezzo di telecomando, la navetta situata all'estremità del braccio telescopico, sulla quale si trovava l'operaio B.M. . Si osserva, infine, che la sentenza impugnata soddisfa adeguatamente l'obbligo motivazionale anche per quanto concerne la dosimetria della pena e che il relativo percorso argomentativo risulta immune da censure rilevabili in sede di legittimità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.