Attraversano e poi si fermano: l’automobilista deve prevedere ulteriori pedoni e regolare velocità e condotta

Ribaltata la pronuncia d’assoluzione emessa in Appello per un investimento mortale. Secondo i giudici di secondo grado debbono essere i bipedi a dare la precedenza ai motorizzati su una strada extraurbana. Ma il Palazzaccio fa chiarezza ipotizzabile un ulteriore attraversamento, la velocità va moderata e il controllo della strada deve essere pieno.

Strada extraurbana, priva di illuminazione l’automobile investe e uccide il pedone che tenta l’attraversamento. Ma il conducente ne esce pulito, almeno fino in Appello, perché, secondo i giudici, essendo il teatro del sinistro una strada extraurbana sono i pedoni a dover dare la precedenza al veicolo . A contrastare quest’affermazione, però, è la Cassazione – con sentenza numero 47473/2011, Quarta sezione Penale, depositata oggi – che fa chiarezza sulla priorità tra bipedi e motorizzati , a prescindere dal contesto. Passaggio azzardato. Il drammatico evento si verifica in prossimità della Pasqua il pedone – una donna – tenta l’attraversamento per raggiungere la vicina Chiesa. Lo scenario, però, è poco rassicurante ora notturna, strada extraurbana e scarsa illuminazione. E l’arrivo improvviso di una Mercedes è il ‘la’ alla tragedia la donna viene investita e muore. Sotto accusa finisce l’automobilista Assolto? A sorpresa, però, sia in primo grado che in Appello, il conducente della Mercedes viene assolto perché il fatto non costituisce reato . Su quali basi? Primo, nessuna condotta irregolare, secondo i giudici, né in materia di velocità né in materia di comportamento nei confronti dei pedoni, perché essendo il teatro del sinistro una strada extraurbana, erano i pedoni a dover dare la precedenza secondo, in base alla ricostruzione dei fatti, altri due pedoni – ascoltati come testi – stavano attraversando la carreggiata, sebbene distanti dalla vittima e giunti al centro della carreggiata, visto il sopraggiungere dell’auto, si erano fermati , quindi tale condotta non imponeva all’automobilista di arrestare la propria marcia perché i pedoni avevano offerto all’auto la precedenza terzo, velocità dell’automobile nettamente inferiore alla soglia massima prevista quarto, nessuna prova che il conducente si fosse accorto dell’attraversamento in tempo utile per evitarlo . Diligenza. Di fronte la doppia pronuncia di assoluzione, sono le parti civili, ovvero i parenti della vittima, a presentare ricorso per cassazione. Obiettivo, ovviamente, è contestare tout court la sentenza d’Appello, rimetterla in discussione e, se possibile, vederla completamente ribaltata. Nodo gordiano è, alla luce del Codice della Strada, la valutazione del comportamento tenuto dall’automobilista, soprattutto tenendo presente che la presenza di pedoni è da ritenere un pericolo tale da imporre al conducente dell’auto la massima prudenza , anche consentendo ai pedoni che iniziano l’attraversamento di raggiungere il lato opposto . Ciò a maggior ragione, secondo le parti civili, considerando la dinamica dei fatti vista la strada percorsa dal pedone, il conducente usando l’ordinaria diligenza e ispezionando la strada , si sarebbe tempestivamente accorso del pedone e avrebbe evitato l’evento . Prevedibilità. Come si chiude la vicenda giudiziaria? Semplicemente, non si chiude A riaprirla, difatti, è la Cassazione, accogliendo il ricorso delle parti civili, e ribaltando la pronuncia dell’Appello. Riferimento è, anche per i giudici di piazza Cavour, il Codice della Strada. Più precisamente, il conducente ha l’obbligo di ridurre la velocità, quando i pedoni, che si trovino sul percorso, tardino a scansarsi o diano segni di incertezza , e sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti debbono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza . Tornando a bomba, ovvero all’episodio in questione, è importante ricordare, secondo i giudici, che il conducente aveva già notato altri due pedoni, poi fermatisi per lasciarlo passare, quindi la circostanza che vi fossero ulteriori pedoni non era un fatto imprevedibile . Peraltro, vista la dinamica dei fatti, era possibile un tempestivo avvistamento da parte dell’automobilista . Conseguenza logica è che il conducente avrebbe dovuto moderare la velocità ed arrestare la marcia , considerata la prevedibilità dell’attraversamento da parte del pedone poi investito. Per questi motivi, la sentenza d’Appello è da annullare, e la questione va rimessa al giudice civile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre – 21 dicembre 2011, n. 47473 Presidente Brusco – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1/12/2008 il Tribunale di Lucca assolveva B. S. dall'imputazione di omicidio colposo in danno di B. G., perché il fatto non costituisce reato. All'imputato era stato addebitato che, alla guida di un'auto Mercedes, percorrendo in ora notturna una strada extraurbana priva di illuminazione, per negligenze ed imprudenza, nonché violazione dell'art. 191 C.d.S., aveva investito ili pedone B., intento all'attraversamento da sinistra a destra rispetto a direzione di marcia dell'auto, per raggiungere una vicina chiesa in occasione del venerdì santo. Rilevava il giudice di primo grado che nella condotta del B. non emergevano profili di colpa. Con sentenza del 27/5/2010 la Corte di Appello di Firenze, su impugnazione delle parti civili, confermava l'assoluzione. Osserva il giudice di secondo grado che - non era riscontrabile nella condotta dell'imputato alcuna violazione degli artt. 191 e 141 C.d.S., in quanto essendo il teatro del sinistro una strada extraurbana, erano i pedoni a dover dare la precedenza all'auto - inoltre due testi che stavano anch'essi attraversando la carreggiata T. e L. , sebbene distanti dalla vittima, avevano riferito che, giunti al centro della carreggiata, visto il sopraggiungere dell’auto, si erano fermati. Tale condotta, secondo il quarto comma dell'art. 191, non imponeva all'automobilista di arrestare la propria marcia, in quanto la condotta dei pedoni non manifestava alcuna incertezza sul fatto che avevano offerto all'auto la precedenza - peraltro il B. pur trovandosi su una strada extraurbana che consentiva una velocità di 90 km/h, circolava a circa 40 km/h, manifestando con ciò una prudenza di comportamento - infine non vi erano prove certe per ritenere che l'imputato si fosse accorto dell'attraversamento in tempo utile per evitarlo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili, lamentando 2.1. La erronea applicazione della legge ed in particolare dell'art. 141 C.d.S., laddove il Giudice di merito aveva ritenuto che la presenza sulla carreggiata di una strada extraurbana non illuminata, in ora notturna, di pedoni non costituisse un pericolo tale da imporre al conducente dell'auto la massima prudenza e quindi anche la riduzione della velocità e l'arresto del veicolo 2.2. la erronea applicazione della legge ed in particolare dell'art. 191 C.d.S., laddove il giudice di merito aveva ritenuto non applicabile al caso di specie le sue disposizioni, tra cui l'obbligo di consentire ai pedoni che iniziano l'attraversamento di raggiungere il lato opposto inoltre il difetto di motivazione ove non si era tenuto conto che avendo la vittima attraversato da sinistra verso destra e percorso prima dell'impatto almeno 2,50 mt., se l'imputato avesse usando l'ordinaria diligenza ispezionando la strada che stava percorrendo, si sarebbe tempestivamente accorto della B. ed avrebbe evitato l'evento. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Preliminarmente va precisato che l'impugnazione proposta dalle parti civili è ammissibile in quanto il riferimento agli effetti civili che si intendono conseguire si desumono implicitamente nella richiesta di rimozione della sentenza di assoluzione ed inequivocamente dai motivi proposti cfr. cass. Sez. 5, sentenza n. 27629 del 08/06/2010 Ud. dep. 15/07/2010 , Berton, Rv. 248317 . 3.2. Ciò premesso, va ricordato che l'art. 141 C.d.S. impone ai conducenti di ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicolir in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni dl incertezza ”. Inoltre l'art. 191 C.d.S. precisa ulteriormente che sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. In applicazione di tali regole cautelari, questa Corte di legittimità ha statuito che Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del medesimo per le lesioni subite è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento dello stesso conducente Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20027 del 16/04/2008 Ud. dep. 19/05/2008 , Di Cagno, Rv.-240221 Cass. Sez. 4, sentenza n. 44651 del 12/10/2005 Ud. dep. 07/12/2005 , Leonini, Rv. 232618 Cass. Sez. 4, sentenza n. 40908 del 13/10/2005 Ud. dep. 10/11/2005 , Tavoliere, Rv. 232422 Cass. Sez. 4, sentenza n. 4854 del 30/01/1991 Ud. dep. 02/05/1991 , Del Frate, Rv. 187055 . Nel caso di specie, l'incidente è avvenuto in prossimità di una chiesa, mentre vi erano pedoni intenti all'attraversamento della carreggiata. Pertanto, come coerentemente osservato dai ricorrenti, sebbene non vi sia prova che il B. si sia accorto della presenza della Ba., è certo che egli aveva immediatamente prima dell'incidente visto altri due pedoni intenti ad attraversare e fermarsi al centro della carreggiata. La circostanza che vi fossero ulteriori pedoni intenti all'attraversamento non era pertanto un fatto imprevedibile inoltre, la circostanza che la vittima attraversasse da sinistra verso destra, rispetto alla direzione di marcia dell'auto ed avesse percorso circa mt. 2,50, era idonea a consentire un suo tempestivo avvistamento da parte dell'automobilista. Pertanto ai sensi degli artt. 141 e 191 C.d.S. il B. avrebbe dovuto moderare la velocità ed arrestare la marcia in presenza di pedoni intenti ad attraversane la carreggiata. Ne consegue da quanto detto che il giudice di merito, facendo mal governo delle norme di cautela sopra richiamate, è giunto ad una sentenza di assoluzione!, non valutando adeguatamente la loro consumata violazione e ritenendo imprevedibile l'attraversamento della vittima che, secondo le accertate circostanze di fatto, era invece prevedibile ed avrebbe imposto una maggiore attenzione nella guida onde avere il completo controllo della strada e di commisurare la velocità dell''auto per avvistare tempestivamente ostacoli. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza che, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., deve essere fatto in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata ai fini civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.