Querela sporta personalmente: la firma del querelante non va autenticata

L’autenticazione della firma del querelante è espressamente prevista e dovuta nel solo caso in cui la dichiarazione di querela sia sporta per via differente dalla presentazione personale.

Nel caso in cui la querela sia sporta personalmente, il soggetto che riceve l’atto o comunque la dichiarazione di querela Ufficiale di Polizia Giudiziaria, o anche Pubblico Ministero non è tenuto a porre in essere alcuna attività di autenticazione formale della sottoscrizione del querelante, essendo sufficiente l’indagine circa l’identità di questi, o la sua personale conoscenza. Lo ha stabilito la Quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46237/2011, depositata il 13 dicembre. La presentazione personale della querela La materia della formalità della querela trova la propria disciplina nell’art. 337 c.p.p Tale condizione di procedibilità dell’azione penale può essere validamente rispettata in base ad una differente regolamentazione, a seconda che la relativa presentazione avvenga personalmente ad opera del querelante, oppure per mezzo di terzi o mediante il servizio postale. Orbene, nella prima ipotesi querela sporta personalmente , il soggetto che propone la querela deve essere sempre identificato dal Pubblico Ufficiale, per ovvie esigenze di certezza in ordine alla provenienza dell’atto. Nello specifico, la dichiarazione di querela può essere proposta per iscritto, anche in carta non bollata c.d. carta semplice , oppure oralmente. Ove la querela sia sporta oralmente, deve peraltro essere redatto un verbale scritto, che va firmato dal querelante oltre che, ovviamente, dai Pubblici Ufficiali verbalizzanti art. 357, comma 2, lett. a, c.p.p. . L’identificazione del soggetto deve inoltre essere effettuata anche nel caso in cui la querela sia oggetto di remissione art. 340 c.p.p. allo stesso modo, deve essere compiutamente identificato pure chi accetta la predetta remissione. e la querela spedita per posta o presentata mediante terzi. Diverso è il caso in cui la dichiarazione di querela sia inviata per mezzo del servizio postale, oppure sia presentata da soggetti terzi rispetto a quello che intende manifestare la volontà di procedere in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. In tale ipotesi, infatti, la sottoscrizione del querelante deve essere oggetto di specifica autenticazione da parte del Pubblico Ufficiale che riceve la querela. E se la querela è sporta per mezzo del difensore? La sentenza in commento pone alla mente pure il caso in cui l’atto di querela sia redatto e presentato dal querelante con la collaborazione di un difensore. In tale ipotesi, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che è valida l’autenticazione della firma del querelante, ove tale attività sia effettuata dal difensore, anche se sprovvisto di nomina in senso formale Cass., SSUU, n. 26549/2006 . Invero, secondo i Giudici di legittimità, la volontà di nomina può validamente essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela. In tal senso, la predetta volontà ben può essere dedotta dall’elezione di domicilio, effettuata presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. Ciò è ancor più vero, sempre nelle parole della Suprema Corte, ove si consideri che l’elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà della parte, consistente nella scelta di una persona in questo caso, del difensore investita fra le altre prerogative del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento, destinati alla persona offesa che abbia presentato querela, in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui il querelante esercita abitualmente l’attività lavorativa cioè lo studio del difensore in questo senso, seppur con riguardo alle diverse posizioni dell’indagato e dell’imputato, si vedano Cass. pen., sez. I, n. 10297/2006 Cass. pen., sez. II, n. 15903/2006 . Il novum della pronuncia in esame consiste, dunque, nell’aver debitamente scisso, in base ad una corretta interpretazione letterale dell’art. 337 c.p.p., le diverse modalità di proposizione della querela, affermando con chiarezza che l’autenticazione della firma del querelante è espressamente prevista e dovuta nel solo caso in cui la dichiarazione di querela sia sporta per via differente dalla presentazione personale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 settembre – 13 dicembre 2011, n. 46237 Presidente Colonnese – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto Il pubblico ministero presso il tribunale di Cosenza impugna la sentenza del giudice di pace di San Marco Argentano, con la quale il giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di I.F. per mancanza di valida querela tale conclusione era stata raggiunta in quanto sulla querela presentata ai carabinieri della stazione di Marcellinara mancava - secondo il giudice - la compiuta identificazione dei querelanti, nonché l'autenticazione delle loro sottoscrizioni. A sostegno della sua decisione il giudice di pace ha richiamato una sentenza di questa sezione, la numero 5668 del 1999, nonché altre più recenti, tra cui la 32.697-2001 e la 15.210-2007. Per sostenere il proprio ricorso per cassazione, invece, il pubblico ministero ha richiamato diversa e più recente giurisprudenza, secondo la quale la non completa identificazione del querelante determina una mera irregolarità che non incide sulla procedibilità dell'azione penale sentenze numero 13.490-1999, 29.660-2004, 16.549-2006 inoltre, ha citato altre sentenze da cui emerge che l'identificazione del querelante ben può essere operata per mezzo della semplice annotazione delle generalità cassazione 44.409-2008 , specie allorché nessun dubbio sia sorto o sia prospettato sulla verità di detta indicazione cassazione, sezione quinta, 31.980-2008 . Il procuratore generale della corte di cassazione ha concluso conformemente al ricorso del PM, chiedendone l'accoglimento e il conseguente annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto La norma contenuta nell'articolo 337 del codice di procedura impone la compiuta identificazione dei soggetti che prendono parte alla formazione della querela qualora questa sia presentata personalmente, unica formalità necessaria è quella dell'identificazione del presentatore/querelante qualora, invece, la querela sia trasmessa a mezzo posta ovvero presentata da soggetto terzo, è necessario che la sottoscrizione apposta in calce alla querela sia autenticata, non essendovi altro modo per identificare altrimenti il querelante In tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato Cassazione penale, sez. VI, 19/02/2008, n. 21447 . La sentenza impugnata contempla il primo caso, dato che i querelanti formarono e sottoscrissero l'atto di querela e poi si recarono personalmente dai Carabinieri per la presentazione in questo caso non è affatto necessario che si proceda alla autenticazione delle sottoscrizioni in calce alla querela - che costituirebbe inutile duplicazione dell'attività certificativa - dato che l'identificazione dei querelanti avviene per il tramite del verbale della polizia giudiziaria che riceve l'atto. Nel caso all’esame di questa Corte, dunque, era più che sufficiente l’identificazione dei querelanti operata da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria, né alcuna norma prescrive in modo espresso che tale identificazione sia attuata con le modalità dell’autentica formale, essendo sufficiente che l’ufficiale di polizia giudiziaria dia atto delle generalità dalle persone intervenute, il che presuppone evidentemente l’indagine circa la loro identità o la personale conoscenza È valida la querela presentata personalmente dal querelante alla competente autorità, pur in assenza della specificazione delle modalità di accertamento della identità del presentatore nella attestazione di ricezione di un atto preformato di querela, allorché detta attestazione dia atto della identità del preponente e nessun dubbio sia sorto o sia prospettato sulla verità di detta indicazione, in quanto l’art. 337 cod. proc. pen. si limita ad imporre al p.u. che riceve la querela di accertare l’identità di colui che la propone e, in tal caso, l’identificazione del querelante deve darsi per avvenuta” Cassazione penale, sez. V, 10/07/2008, n. 31980 . Consegue a quanto detto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di San Marco Argentano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di San Marco Argentano per nuovo giudizio.