L’ufficio postale dichiara erroneamente l’irreperibilità dell'imputato: notifica al difensore nulla

Notificazione omessa o anche solo eseguita in forme non idonee a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato? Nullità assoluta e insanabile.

La fattispecie. Il Tribunale di Ferrara confermava la condanna, nei confronti di un uomo, per il delitto di ingiurie continuate, nonché al risarcimento del danno in favore della parte lesa. Il ricorso per cassazione viene presentato dall’imputato che lamenta la nullità della sentenza impugnata, in quanto risulterebbe erronea la notifica del decreto di citazione a giudizio. L’indirizzo è stato correttamente fornito dall’imputato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46231/2011 depositata il 13 dicembre, ritiene meritevole di accoglimento il ricorso. Infatti, nella fattispecie, l’imputato ha indicato correttamente l’indirizzo di residenza, ma l’ufficio postale ha dichiarato l’irreperibilità del destinatario, con l’annotazione di civico inesatto . Di conseguenza, la notifica, divenuta impossibile, è stata effettuata nei confronti del difensore art. 161, comma 4, c.p.p. . Quest’ultimo, avanti al Tribunale, aveva eccepito la nullità della notifica, ma l’organo giudicante aveva rigettato l’eccezione. Nullità assoluta e insanabile Gli Ermellini, a sostegno della decisione presa, ribadiscono un recente orientamento delle Sezioni Unite sent. n. 119/2004 in cui viene precisato che la nullità assoluta e insanabile art. 179 c.p.p. ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa, sia quando, essendo stata eseguita nelle forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato . salvo si tratti di mere violazioni delle regole di modalità esecutive. Discorso diverso, invece, nel caso in cui vi sia stata solamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione si tratterebbe, in questo caso, di nullità di ordine generale, sanabile con la comparsa, o la rinuncia a comparire, della parte interessata art. 184 c.p.p. . L’ufficiale giudiziario non ha verificato l’eventuale trasferimento di residenza dell’imputato. Ma nel caso di specie, secondo la S.C., si versa nella prima ipotesi. Infatti, non si tratta né di inidoneità né di insufficienza delle dichiarazioni formulate in precedenza dall’imputato a proposito del domicilio. In più, il numero civico corrisponde a quello indicato e l’assenza dell’imputato è addebitabile al fatto che la notifica è stata effettuata in un periodo feriale. Si ricomincia da zero. Tutto da rifare dunque la Corte di legittimità annulla la sentenza e rinvia al Tribunale di Ferrara per nuovo giudizio, da svolgere attraverso una corretta instaurazione del rapporto processuale .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 ottobre – 13 dicembre 2011, n. 46231 Presidente Colonnese – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza del 9 novembre 2010 ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cento del 20 ottobre 2009 con la quale B.A. era stato condannato per il delitto di ingiurie continuate nei confronti di C.G. nonché al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone, in rito, la nullità derivante dalla erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio e quanto al merito effettivo una violazione di legge sul punto dell'affermazione della penale responsabilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento sul punto della chiesta nullità del giudizio d'appello per l'erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. In fatto si osserva come l'imputato avesse, nell'atto di appello, indicato di essere residente in omissis . L'Ufficiale postale, in data 2 agosto 2010 diede atto di non aver potuto notificare il decreto di citazione a giudizio per l'irreperibilità del destinatario al suddetto indirizzo sia pur con l'annotazione aggiuntiva di civico inesatto . A causa della suddetta mancata notifica all'imputato venne, quindi, effettuata notifica al difensore, ai sensi dell'articolo 161 comma 4 c.p.p. e lo stesso difensore dell'imputato, all'atto della prima comparizione avanti il Tribunale eccepì la nullità della suddetta notifica. Il Giudicante ebbe, però, a rigettare l'eccezione con la motivazione che la notifica ex articolo 161 comma 4 c.p.p. fosse valida a cagione del mancato rinvenimento dell'imputato e dell'erroneità dell'indicato numero civico. 3. In diritto, questa volta, si osserva, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite 27 ottobre 2004 n. 119 ribadito anche dalle Sezioni Semplici Sez. V 29 ottobre 2009 n. 48652 e Sez. II 12 maggio 2010 n. 35345 , come in tema di notificazione della citazione dell'imputato la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 c.p.p. ricorra sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, dovendo in tale caso evocarsi la nullità di ordine generale non assolta e dare applicazione alla causa di sanatoria di cui all'articolo 184 c.p.p. Nella specie, si versa nella prima ipotesi e cioè in quella della configurazione della nullità assoluta posto che la notifica della citazione all'imputato mediante consegna al difensore appare in primo luogo irregolare in ragione del fatto che non risultano rispettati i dettami dell'articolo 161 o di quelli dell'articolo 159 c.p.p In particolare, se la notifica al difensore fosse stata disposta ai sensi dell'articolo 161 c.p.p. comma 4 per inidoneità o insufficienza delle dichiarazioni in precedenza formulate dall'imputato a proposito del domicilio, si sarebbe in presenza di una omessa verifica delle dette condizioni. Infatti, l'impossibilità della notifica all'imputato presso il domicilio eletto che legittima la consegna dell'atto al difensore, ex articolo 161 c.p.p. comma 4, richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato v. Cass. Sez. IV 26 settembre 2003 n. 36996 . Se invece si fosse inteso notificare con le modalità previste per l'imputato irreperibile, la condizione avrebbe dovuto essere accertata ai sensi dell'articolo 159 c.p.p Entrambe le situazioni si sono verificate nella fattispecie in quanto il numero civico corrispondeva a quello indicato dall'appellante e la mera sua eventuale assenza, peraltro in chiaro periodo feriale, non avrebbe legittimato l'apposizione immediata della espressione irreperibilità del destinatario di cui al retro dell'avviso di ricevimento. A ciò si aggiunga come lo stesso Giudice dell'impugnazione abbia errato nel ritenere validamente costituito il rapporto processuale pur in presenza dell'erronea indicazione di un numero civico non corretto che, di converso, era precisamente quello indicato dall'imputato e del mancato suo rinvenimento, cosa ben diversa dall'eventuale irreperibilità indicata nella relata della notifica. 4. L'impugnata sentenza deve essere, in conclusione, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara, che si svolga attraverso una corretta instaurazione del rapporto processuale. P.T.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.