Sputare? Non solo è maleducazione, ma anche reato

Sputare ripetutamente su un’automobile può costituire reato. Infatti la condotta è idonea a deturpare e imbrattare le cose altrui.

Se gli sputi sono innumerevoli e, quindi, idonei ad imbrattare la cosa altrui, si può configurare il reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45924/2011, depositata il 9 dicembre. Il caso. 50 euro di multa per aver deturpato e imbrattato cose altrui art. 639 c.p. . Questa la condanna emessa dal GdP nei confronti di un anziano signore che ha sputato contro una macchina. In secondo grado, però, l’imputato viene assolto perché il fatto non sussiste. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il semplice sputo non è idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res , necessaria ai fini della configurazione del reato . Ma, sia la parte civile che il procuratore, propongono ricorso per cassazione. Gli innumerevoli sputi sono materia sgradevole e repellente Secondo il Procuratore, l'atto di sputare ripetutamente su beni altrui, sporcando e insudiciando, costituisce comportamento idoneo a imbrattare il bene stesso e a configurare il reato in questione. La parte civile, dal canto suo, si lamenta anche dell’errata formula assolutoria, che, infatti, avrebbe dovuto essere quella del fatto non costituisce reato e non quella del fatto non sussiste . idonei ad imbrattare il bene. La S.C., in accoglimento dei ricorsi, chiarisce che nella fattispecie gli sputi erano stati innumerevoli e, in più, il Tribunale, ha confuso l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneità della condotta . Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p. , aggiunge il Collegio, può configurarsi allorché gli sputi, per la particolare densità, o perché reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo . Da verificare se gli sputi sono stati idonei a imbrattare l'autovettura. Il Tribunale, visto l’annullamento della sentenza impugnata da parte degli Ermellini, dovrà procedere a nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 novembre – 9 dicembre 2011, n. 45924 Presidente Cosentino – Relatore Chindemi Osserva in fatto Il Giudice di Pace di Castel Baronia, con sentenza in data 21/1/2010, condannava P.M. alla pena di Euro 50 di multa, per il reato di cui all'articolo 639 c.p. per aver deturpato e imbrattato con uno sputo l'autovettura di D.A.G il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza in data 18/4/2011, in riforma della sentenza, impugnata dell'imputatolo assolveva perché il fatto non sussiste ritenendo che il semplice sputo non fosse idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato. Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino e il difensore della parte civile. Il primo deduceva l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale rilevando che l'atto di sputare ripetutamente su beni altrui, sporcando e insudiciando, costituisce comportamento idoneo a imbrattare il bene stesso e a configurare il reato di cui all'articolo 639 c.p. Nell'interesse della parte civile venivano dedotti i seguenti motivi a Violazione dell'art. 639 c.p., ritenendo gli sputi materia sgradevole e repellente, quindi atti a imbrattare, mentre il Tribunale ha fatto riferimento, erroneamente, ad un unico sputo, ma nel caso di specie, trattavasi di innumerevoli episodi. Lamentava, inoltre, l'avvenuta confusione da parte del Tribunale dell'elemento oggettivo del reato con quello soggettivo b Violazione di legge con riferimento alla mancata individuazione del dolo generico sufficiente per la configurazione del reato di cui all'art. 639 c.p., risultando anche erronea la formula assolutoria che avrebbe dovuto essere quella del fatto non costituisce reato e non quella adottata del fatto non sussiste . Motivi della decisione I ricorsi sono fondati. Il Tribunale, invero, rileva come lo sputo non appare idoneo a produrre una alterazione temporanea e superficiale della res , necessaria ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo del reato , non considerando che nella fattispecie trattavasi di diversi sputi e confondendo l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneità della condotta. Il reato di cui all'art. 639 c.p. può configurarsi allorché gli sputi, per la particolare densità, o perché reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo. Va, conseguentemente, annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino che nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame al fine di valutare se, nel caso di specie, gli sputi siano stati idonei o meno a imbrattare l'autovettura di D.A.G. . Riserva al Tribunale la regolamentazione delle spese della parte civile. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino per nuovo giudizio.