Reato provato se vi è accertamento sintomatico e scientifico

Per la configurazione del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è necessario avere un riscontro sintomatico - come occhi rossi o lentezza di riflessi – e un riscontro scientifico attraverso i test effettuati nelle strutture sanitarie.

L’articolo 187 del Codice della Strada punisce chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. La condotta sanzionata indicata al comma 1 della norma è la guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito della assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2 le modalità dell’accertamento Il terzo comma dell’art. 187 C.d.S. indica poi le modalità attraverso le quali si debba accertare quando una persona sia in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti. La disposizione stabilisce che gli agenti operanti, quando abbiano il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope , procedano ad accompagnare il conducente del veicolo presso strutture sanitarie fisse o mobili ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate , per procedere a due attività. il prelievo di campioni di liquidi biologici e la visita medica. Il prelievo di campioni di liquidi biologici è finalizzato all’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo della persona fermata, individuandone tipologia ed ove possibile quantità, mentre la visita medica ha l’evidente scopo di appurare lo stato di alterazione psico-fisica . L’elemento oggettivo è lo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di stupefacenti. La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha da tempo precisato quale sia l’elemento oggettivo del reato la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione Cassazione Pen., sez IV, n. 33312/2008 . Di conseguenza, il reato di cui all’art. 187 C.d.S. risulta pertanto integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l’uno obiettivamente rilevabile lo stato di alterazione , e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. È necessario un duplice accertamento, sintomatico e scientifico. Si può dunque stabile se un soggetto ha guidando sotto l’effetto di stupefacenti solo a seguito di due tipi di accertamenti - il primo basato su indici sintomatici, che possono essere rilevati dagli accertatori indici quali occhi rossi, problemi di reazione, lentezza di riflessi, sonnolenza, condotta di guida, ecc - il secondo basato su accertamenti scientifici effettuati su liquidi fisiologici del conducente. Ai fini dell’integrazione del reato in questione, devono essere soddisfatte entrambe le condizioni. Sul punto è stata la stessa giurisprudenza di merito a precisare come l’esito positivo di uno solo dei due accertamenti non sia sufficiente a provare la guida in stato di alterazione non è sufficiente il solo riscontro sintomatico effettuato dagli agenti accertatori in quanto non è consentito desumere la sussistenza del reato di guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici. Per l’accertamento del reato occorrono la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo nonché l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tribunale di Savona, sentenza 19 marzo-2 aprile 2009, n. 354 . Quanto all’accertamento sintomatico, nella pratica si tratta sostanzialmente di giudizi espressi dagli accertatori indici quali occhi rossi, problemi di reazione, lentezza di riflessi, sonnolenza, condotta di guida, ecc. . Gli accertamenti scientifici, invece, vengono solitamente effettuati su liquidi fisiologici del conducente sangue, urine, saliva . I risultati daranno eventualmente atto della presenza delle sostanze o dei loro metaboliti nel corpo, ma sono insufficienti a fondare una responsabilità penale perché la presenza nell’organismo permane anche quando l’effetto è svanito. La Corte ha quindi concluso che, ove il comportamento del conducente fermato evidenzi la sussistenza di elementi indiziari tali da far ritenere possibile la presenza di alterazione psico-fisica, qualora non venga effettuato l'accompagnamento del fermato presso strutture pubbliche per effettuare l'esame su liquidi biologici, non si possa configurare la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. Cass. n. 7339/2003 . Deve quindi escludersi la possibilità di desumere la sussistenza del reato di guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici Cass. n. 7339/2003 Cass. 47903/2004 proprio per l’esplicita previsione normativa della necessità di procedere ad accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate, ricorrendo una ipotesi di disciplina della prova di natura formale Cass. 22822/2006 . Le osservazioni del medico del pronto intervento costituiscono i presupposti per poter avviare il soggetto ad una struttura pubblica. Quanto alla legittimità del prelievo di liquidi biologici la Corte di Cassazione ha poi affermato almeno due rilevanti principi che vanno esaminati unitamente alle pronunzie in merito emesse dalla Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione ha precisato che i motivi per i quali gli agenti operanti possono accompagnare il conducente del veicolo per procedere al prelievo di liquidi biologici vanno intesi in senso lato, poiché l'espressione utilizzata dall'art. 187 del C.d.S. a proposito dei presupposti in relazione ai quali si procede all'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope è particolarmente ampia, con possibilità di verificare le affermazioni del fermato, di considerare i fatti a seguito dei quali si è proceduto all’accertamento, di valutare la gravità dell’eventuale incidente nel quale lo stesso è stato coinvolto e le conseguenze fisiche che abbia subito Cass. 26783/2006 . Si ritiene, ad esempio, che le certificazioni del medico di pronto intervento e le osservazioni da questi formulate costituiscano presupposti per poter avviare il soggetto fermato ad una struttura pubblica per gli esami tossicologi Cass. 20247/2006 . Il prelievo effettuato a fini diagnostici è utilizzabile per la prova della sussistenza del reato. La Corte ha poi indicato che il prelievo effettuato a fini diagnostici, anche diversi da quelli prettamente connessi all’accertamento dello stato psico-fisico del fermato in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., ed i relativi risultati sono utilizzabili per la prova della sussistenza del reato, senza che abbia rilievo l’assenza di consenso dell’interessato Cass. 22599/2005 in applicazione di un principio di carattere generale già espresso dalla Corte Cass. n. 10958/1999 . Inoltre, è pacifico che tutti i referti ed i certificati medici siano documenti, acquisibili e comunque utilizzabili a norma dell'art. 234 c.p.p. Cass. n. 2270/1998 Cass. n. 3259/1998 Cass. n. 6008/2005 . La Corte Costituzionale ha poi superato il problema della natura del prelievo di materiale biologico, sostenendo come la disciplina dell'art. 187 C.d.S. si ispiri ai principi generali in tema di trattamento sanitario non coattivo ed obbligatorio, individuabili in base agli artt. 2 e 32 Cost., e concludendo che è lecito al giudice ed alla polizia giudiziaria attuare restrizioni della libertà personale, nei limiti stabiliti dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali alla vita, all’incolumità personale ed al rispetto della dignità della persona nei termini normativamente previsti Corte Cost. Ord. n. 306/2001 Corte Cost. n. 238/1996 Corte Cost. 194/1996 Corte Cost. 218/1994 . Peraltro, come si è detto, non è sufficiente neppure il solo accertamento scientifico sui liquidi fisiologici del conducente poiché la semplice presenza di tracce di cannabinoidi nelle urine del conducente di un’auto non può rappresentare, da sola, la prova dell’alterazione delle sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente, determinata da un’assunzione di sostanze stupefacenti in epoca tale da influire sul suo equilibrio fisico. Infatti, come è noto, le sostanze stupefacenti possono rimanere nelle urine del soggetto che le ha assunte, anche per alcuni giorni dopo l’assunzione e tale presenza, in sé e per sé considerata, non comporta automaticamente l’alterazione delle condizioni psicofisiche previste dall’art. 187 c. strad. . L’accertamento compiuto sui liquidi biologici indica solo la presenza di droga. Tale accertamento in ispecie sulle urine , infatti, non è dirimente poiché decreta solo l’esito positivo o negativo dell’esame che viene stabilito in base al riscontro nei campioni prelevati di una certa concentrazione di sostanza usualmente si tratta di un test qualitativo, ed in quanto tale indica solo la presenza della droga o di un suo metabolita nelle urine e non indica o misura l’intossicazione. Deve peraltro essere tenuta presente che alcune sostanze e/o altri fattori, come errori tecnici e di procedura, possono interferire con il test falsandolo. Altresì, l’esito positivo del test sulle urine nulla prova in ordine all’alterazione psicofisica al momento dell’accertamento, anche in considerazione della lunga permanenza della sostanza all’interno nei referti biologici. Come riferito da numerosi specialisti le anfetamine sono ritrovabili nelle urine per 2-4 giorni, la cocaina è pure misurabile nelle urine per 2-4 giorni sempre in forma di metaboliti vari , i cannabinoidi hashish e marijuana nelle urine per un periodo diverso e molto lungo che va dai 5 consumo acuto ai 36 consumo cronico giorni in forma di erbe e semi essiccati possono essere inalate, fumate o anche mangiate in preparazioni di torte o dolci da forno , gli oppioidi eroina , morfina, oppio - derivati restano nelle urine per 1-2 giorni.

Corte di Appello di Trento, sez. Penale, sentenza 14 ottobre 11 novembre 2011, n. 292 Presidente Pagliuca Relatore Ricchi Svolgimento del processo Con sentenza 25.2.2010 il GUP del Tribunale di Rovereto, giudicando con il rito abbreviato in esito ad opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato T.S. in ordine al reato in rubrica ascrittogli alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per sei mesi. Il T., nel pomeriggio del 22.10.2009, rimaneva coinvolto in un incidente stradale, la cui dinamica è pacifica sulla base delle deposizioni dei testi, indifferenti, assunti in loco. L'imputato, a bordo della propria autovettura Twingo, nell'affrontare una curva volgente a destra invadeva l'opposta corsia e si scontrava frontalmente con il furgone Mitsubishi condotto da D.M In esito all'urto il T. veniva trovato accasciato sul volante e, condotto all'Ospedale di Trento, veniva disposta l'analisi dei liquidi biologici che dava esito negativo per l'assunzione di alcol e positivo per l'assunzione di cannabinoidi in particolare all'Acido d-9 valore di 449 nh/ml . Il Giudice ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base della positività dell'analisi dell'urina alla presenza di cannabinoidi e sulla base di elementi ritenuti sintomatici dello stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanza stupefacente, in particolare le modalità del sinistro, avendo tutti i testi dichiarato che il conducente della Twingo non aveva effettuato alcuna manovra per affrontare la curva, né manovre di emergenza o di frenata la circostanza che lo stesso era stato rinvenuto accasciato sul volante privo di sensi, nonostante le minimali lesioni successivamente riscontrate prognosi dì 10 gg. il fatto che la documentazione clinica successiva al ricovero ne attestava uno stato confusionale, e una amnesia retrograda anch'esse non compatibili con la modestia delle lesioni riscontrate. Tali circostanze, a parere del Giudice sono idonee a fondare la responsabilità, non potendo ritenersi che l'art. 187 CdS, prescrivendo gli accertamenti sui liquidi biologici imponga una regola di giudizio, una prova legale, al fine di pervenire al giudizio di responsabilità, conculcando il principio del libero convincimento del giudice. Al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità reputa che, proprio nell'ipotesi in cui sia come usulmente è in conseguenza dell'esame delle urine incerto il momento dell'assunzione, possano e debbano sopperire le valutazioni di tutti gli altri elementi sintomatici dell'alterazione, in ossequio al principio che la norma non punisce chi abbia fatto uso di stupefacenti e si sia posto alla guida, ma chi si sia posto alla guida in stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti. Sulla base di tali argomentazioni ha condannato l'imputato alla pena indicata. Propone tempestivo appello la Difesa, lamentando l'affermazione di responsabilità per un duplice profilo. Da un lato il dato normativo art. 187 comma 3 c. strad. è pacifico nell'indicare la necessità delle analisi, non essendo assimilabile l'alterazione ad assunzione di stupefacenti a quella derivante dall'abuso di alcool, tante che, nel caso di alterazione per uso di stupefacenti, la Suprema Corte nega qualsiasi valenza al mero accertamento sintomatologico. Ma anche volendo accedere alla tesi del Giudicante, la valutazione della condotta dell'imputato compiuta in sentenza appare errata la condotta di guida può essere stata causata da qualsiasi evenienza colpo di sonno, malore o distrazione, ed il Giudice non ha tenuto minimamente conto che il fondo stradale era bagnato, per pioggia, che l'auto presentava pneumatici usurati, che la curva era in concomitanza di un cantiere con viabilità modificata. Quanto alle considerazioni di carattere medico, si riporta nell'appello il parere reso dal dott. E. che riconduce la perdita di conoscenza dell'imputato al trauma cranico commotivo conseguente al sinistro ed esaminando le cartelle cliniche rileva come il T., già 40 minuti dopo l'incidente veniva descritto come vigile ed orientato, mentre solo in un'annotazione si fa riferimento ad uno stato confusionale e ripetitivo del paziente. La documentazione clinica non attesta quindi un perdurante stato confusionale all'accesso in ospedale, l'amnesia retrograda è tipica dello stato commotivo e, infine, non vi è alcuna correlazione scientifica tra i dati riscontrati e la modestia delle lesioni patite. Il trauma commotivo è stato effettivamente riscontrato e il paziente è stato tenuto in osservazione per 28 ore e all'atto delle dimissioni al T. veniva consigliato un ulteriore periodo di osservazione di 24 ore. Chiede quindi l'assoluzione del proprio assistito, richiedendo di produrre la relazione redatta dal Consulente, dott. V. E All'udienza del 24.6.2011 a Corte, ritenuta la necessità ai fini del decidere, ha disposto perizia medico-legale per la valutazione degli esiti degli esami biologici disposti sul T. nell'immediatezza dell'incidente. Alla successiva udienza del 14.10 la dott. F.S., Dirigente biologo dell'Unità Operativa Laboratorio di Sanità Pubblica dell'A.P.S.S. di Trento, considerato di poter rispondere al quesito immediatamente, ha fornito alla Corte le delucidazioni necessarie alla valutazione dei referti delle analisi biologiche in atti. All'esito della discussione, le parti hanno concordemente concluso per l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto. Motivi della decisione A parere della Corte, la concorde richiesta delle parti deve trovare accoglimento, non essendosi raggiunta piena prova della condizione di alterazione conseguente all'uso di stupefacente del T., al momento dell'incidente di cui è processo. Il primo Giudice ha fondato il Giudizio di responsabilità valutando congiuntamente le risultanze dell'analisi biologica sulle urine del prevenuto, positive quanto alla presenza di cannabinoidi ed ulteriori dati reputati sintomatici di uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all'assunzione di stupefacenti. La Corte, ritiene di condividere l'assunto del Giudicante, peraltro conforme al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, circa la utilizzabilità di prove indiziarie aliunde acquisite che, unitamente agli esiti dell'esame strumentale, ancorché non probante specificamente lo stato di alterazione al momento della guida, diano comunque contezza di una condizione di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze droganti. In relazione alla valenza probatoria dell'esame strumentale, l'audizione della dott. S. ha chiarito quanto, peraltro, già evidenziato dal primo Giudice e cioè che l'esame delle urine non fornisce alcuna certezza sull'epoca dell'assunzione potendo il metabolita permanere nel liquido biologico per diverse settimane e non risultando utile allo scopo neppure il dato relativo alla concentrazione del THC rilevato. Esclusivamente l'esame del sangue del prevenuto, compiuto nell'immediatezza del sinistro, avrebbe potuto dare contezza dell'epoca dell'assunzione dello stupefacente. Se, dunque, la positività ai cannabinoidi dell'esame strumentale delle urine può fornire l'unica certezza di una pregressa assunzione anche precedente di mesi rispetto al fatto ma non della condizione di alterazione, alla stessa conseguente al momento del sinistro, occorre verificare la valenza indiziante degli ulteriori elementi ritenuti dal Giudicante sintomatici di tale alterazione. Tali indizi, che, a fronte della risultanza evidenziata devono rivelarsi particolarmente pregnanti, a parere della Corte, nel caso, non appaiono né certi né univoci. In particolare, se la dinamica del sinistro può dirsi indicativa dì una condizione di alterazione psico-fisica del T., non pare che tale condizione sia attribuibile, con certezza, alla assunzione di stupefacenti ben potendo essere conseguenza di un malore l'imputato, a dire del Difensore, stava tornando in anticipo dal lavoro, proprio in conseguenza di un malessere accusato in mattinata , di un colpo di sonno, o di distrazione, considerando anche la viabilità modificata per la presenza di un 'cantiere nel tratto stradale ove si è verificato l'incidente. Quanto ai successivi rilievi attinenti alle condizioni fisiche del T. pare sufficiente osservare come allo stesso risulti effettivamente diagnosticato un trauma cranico commotivo, come sia stato trattenuto in osservazione per oltre un giorno al pronto soccorso ove, fra l'altro gli veniva diagnosticata e suturata una ferita alla tempia destra , come sia stato inviato a domicilio con la prescrizione di ulteriore osservazione di 24 ore cfr. documentazione clinica agli atti circostanza che, del tutto indipendentemente dalla complessiva modestia delle lesioni poi quantificate in giorni 10 s.c., ben può aver provocato la perdita di conoscenza del prevenuto al momento dell'urto, l'amnesia retrograda successivamente, riscontrata e lo stato confusionale per il vero assai breve, come risulta dalla cartella clinica segnalato poco dopo il ricovero. Rilevata, quindi, l'insufficienza dell'esame strumentale realizzato e la modesta ed equivoca valenza indiziante e sintomatologica degli ulteriori elementi considerati, che consentono ragionevoli ipotesi alternative alla causazione del fatto, pare alla Corte che non possa dirsi raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il T., nell'occasione dell'incidente occorsogli si sia posto alla guida in stato di alterazione conseguente all'uso di sostanza stupefacente. Si impone, quindi, l'assoluzione dell'imputato, seppure ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p P.Q.M. Visto l'art. 599 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve l'appellante dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. estano nelle urine per 1-2 giorni.