L’avvocato deve dichiararlo tempestivamente

Il difensore deve comunicare tempestivamente eventuali legittimi impedimenti a presenziare all’udienza, nel caso in cui ci sia un accavallamento di udienze .

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44411/2011 depositata il 30 novembre, chiede tempestività agli avvocati nel comunicare il legittimo impedimento. La fattispecie. Due persone venivano condannate, per avere eseguito lavori edilizi in difformità totale dal permesso di costruire, alla pena di 15 giorni di arresto convertiti in pena pecuniaria ed euro 8mila di ammenda, con l’ordine di demolizione delle opere abusive. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della decisione, per essere stato celebrato il giudizio di appello benché il difensore di fiducia di entrambi avesse documentato il legittimo impedimento a presenziarvi per contestuali impegni professionali. L’avvocato era già a conoscenza dei due impegni al momento della fissazione dell'udienza di trattazione? La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso. Infatti, la Corte d’appello aveva correttamente respinto l’istanza di rinvio per impedimento del difensore di fiducia, perché mancava l'esplicitazione delle ragioni che rendevano essenziale l'espletamento della funzione difensiva negli altri due processi in cui l'avvocato era impegnato. In più, il giorno in cui c’era stata la fissazione dell’udienza, l’avvocato era già a conoscenza dei due addotti impegni professionali, pertanto, avrebbe dovuto immediatamente comunicare alla Corte il suo impedimento. Il difensore è tenuto ad avanzare la propria richiesta di rinvio con la dovuta tempestività. La S.C. ricorda l’orientamento delle sue Sezioni Unite sent. n. 4708/1992 , secondo cui, affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire art. 486, comma 5, c.p.p., , è necessario che il difensore medesimo prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni . Gli Ermellini precisano che, nel caso di specie, l’avvocato era a conoscenza dei due impegni professionali già al momento della fissazione dell'udienza di trattazione, sicché correttamente la Corte territoriale ha ravvisato la violazione dell'art. 420 ter 5 comma, c.p.p., ove è stato espressamente previsto che il legittimo impedimento venga prontamente comunicato” . Al rigetto del ricorso segue, per ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 ottobre – 30 novembre 2011, n. 44411 Presidente De Maio – Relatore Fiale Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23.11.2010, confermava la sentenza 5.10.2009 del Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia, che aveva affermato la responsabilità penale di T.P. e R.R. in ordine al reato di cui - all'art. 44, lett. b , D.P.R. n. 380/2001 per avere eseguito lavori edilizi in difformità totale dal permesso di costruire n. 512 del omissis e, riconosciute circostanze attenuanti genetiche, aveva condannato ciascuno alla pena di giorni 15 di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente di Euro 570,00 di ammenda , con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione ad entrambi dei doppi benefici di legge. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali hanno eccepito la nullità della stessa per essere stato celebrato il giudizio di appello benché l’Avv.to F. M. all'epoca unico difensore di fiducia di entrambi avesse documentato il legittimo impedimento a presenziarvi per contestuali impegni professionali. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 1. L'istanza di rinvio per impedimento del difensore di fiducia l'Avvocato F. M. risulta respinta dalla Corte di appellò sui rilievi che - mancava in essa l'esplicitazione delle specifiche ragioni che rendevano essenziale l'espletamento della funzione difensiva negli altri due processi in cui l'Avv.to M. era impegnato - il difensore medesimo era a conoscenza dei due addotti impegni professionali già all'udienza del 18.10.2010 nella quale era stato disposto il rinvio all'udienza del 23.11.2010 , sicché l'impedimento a presenziare a tale udiènza di fine novembre avrebbe dovuto essere immediatamente comunicato alla Corte laddove, invece, l'istanza di rinvio era stata depositata in Cancelleria soltanto in data 9.11.2010 . Trattasi di argomentazioni legittime, poiché - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema 24.4.1992, h 4708 - affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma 5, c.p.p. con disposizione poi trasfusa nell'attuale art. 420 ter , 5 comma, c.p.p., introdotto dalla legge n. 479/1999 , è necessario che il difensore medesimo prospetti l'impediménto e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale ili altro processo ma esponga le ragioni che rendono essenziale ed insostituibile l'espletamento della sua funzione in esso per là particolare natura dell'attività a cui deve presenziare nonché l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato. La successiva giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente ribadito che il difensore è in ogni caso tenuto ad avanzare la propria richiesta di rinvio con la dovuta tempestività, cioè con sollecita comunicazione da presentarsi nel più breve tempo possibile riferito al momento in cui è insorta la causa dell'impedimento, affinché il giudice possa procedere ad una valutazione tempestiva e all'adozione degli opportuni provvedimenti vedi Cass., Sez. IV, 7.6.2004, n. 25332 . Riportando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevato che il procedimento che ci occupa venne celebrato il 23 novembre 2010 mentre l'istanza di rinvio venne depositata soltanto il 9 novembre con riferimento a due impegni professionali già conosciuti al momento della fissazione dell'udienza di trattazione, sicché correttamente la Corte territoriale ha ravvisato la violazione dell'art. 420 ter 5 comma, c.p.p., ove è stato espressamente previsto che il legittimo impedimento venga prontamente comunicato . La reiezione della richiesta di differimento appare, dunque, legittima nonché motivata adeguatamente secondo criteri di logicità. 2. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., per ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.