Il poker texano è uno sport: quella sala non è una bisca

Un torneo di poker sportivo non a distanza, gestito da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d’azzardo quando difettano i requisiti propri di quest’ultimo.

Un torneo di poker sportivo non a distanza, gestito da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d’azzardo quando difettano i requisiti dell’alea e dello scopo di lucro. La sua organizzazione, in assenza di una regolamentazione, non necessita delle autorizzazioni previste per il gioco online. Così afferma la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 43679/11 depositata il 25 novembre scorso. Il caso. A Palermo, in un locale concesso in uso gratuito ad una associazione affiliata al CONI, si gioca a poker texano. Vengono anche organizzati dei tornei. I partecipanti arrivano, pagano 30 euro per iscriversi e i migliori vincono un soggiorno per due a Taormina. Tutto bene fino a quando viene disposto il sequestro preventivo dell’immobile. L’indagine è volta a chiarire l’esistenza o meno del reato di esercizio di giochi d’azzardo. L’organizzatore però, per ottenere l’annullamento del provvedimento, propone domanda di riesame che, viene accolta. Secondo il tribunale il poker texano non costituisce gioco d’azzardo, ma attività sportiva. Per il fumus commissi delicti sono necessari l’alea e il fine di lucro. Il pm, convinto della fondatezza dell’accusa, non ci sta e ricorre in Cassazione. A suo dire, è configurabile il reato ricorrerebbero i requisiti del fine di lucro e dell’alea. Del resto la somma incassata e rinvenuta, 1.200 euro ricavati dalle quote di iscrizione, può costituire una probabile traccia di una reale posta pecuniaria in palio. Inoltre, stando a quel che scrive il pm, nessun torneo di poker sportivo può essere organizzato senza il rilascio di una concessione statale. La tipologia dei premi determina il fine di lucro. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha avuto modo di riconoscere come corrette le considerazioni del Tribunale avendo il tipo di gioco praticato, che richiede anche una abilità, psicologia e resistenza la caratteristica di poter di stabilire in modo chiaro e inequivocabile un vincitore e una classifica l’alea non ricorre. Il fine di lucro, poi, deve essere valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili in denaro o in natura e non è certo riscontrabile in questo caso dato che la quota d’iscrizione è esigua, la posta in gioco non è aumentabile con dei rilanci e la consistenza del premio è poco rilevante. Le norme AAMS riguardano solo il gioco a distanza. La Corte ricorda poi come l’autorizzazione sia necessaria soltanto per il poker sportivo online. Per quello non a distanza non è prevista una regolamentazione precipua e dunque non può considerarsi illecito tout court. Se il montepremi è la mera somma delle quote d’iscrizione il gioco è lecito. Non manca infine una tirata d’orecchie al pm reo di aver proposto un ricorso che sostanzialmente si risolve in una critica superficiale del tutto disancorata dalle emergenze processuali e giuridicamente erronea dato che, per espressa previsione normativa, i giochi di carte di qualsiasi tipo organizzati in forma di torneo, nel caso in cui la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione, sono considerati giochi d’abilità

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 ottobre – 25 novembre 2011, numero 43679 Presidente Mannino – Relatore Teresi Osserva Con ordinanza 17.01.2011 il Tribunale di Palermo revocava il sequestro preventivo di un immobile, sito in , in uso gratuito all'Associazione Double Up affiliata al CONI ritenendola legittimata all'organizzazione di tornei di poker texano che non costituisce gioco d'azzardo, ma attività sportiva come desumibile dal disposto dell'art. 38 della legge numero 248/2006. Rilevava il tribunale che nella sede dell'associazione si svolgevano tornei di poker texano che per l'ammissione al torneo i partecipanti versavano la quota d'iscrizione di Euro 30 che la PG aveva rinvenuto Euro 1200, corrispondente alla somma delle quote versate dai partecipanti al torneo che la possibile vincita era costituita da un premio in natura [un viaggio a per due persone]. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo denunciando violazione di legge sulla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti poiché, nella specie, era configurabile il gioco d'azzardo ricorrendo i requisiti del fine di lucro e dell'alea. Rilevato che non era stata accertata la provenienza del denaro contante oggetto del sequestro nonché dell'assegno in bianco anch'esso oggetto di sequestro e che non era stato esaminato il contenuto dei p.c. portatili e dei documenti, asseriva il PM che la somma di Euro 1.200 costituiva una probabile traccia di una reale posta pecuniaria in gioco e che nessun torneo di poker sportivo può essere organizzato senza il rilascio di una concessione statale. Aggiungeva il PM che non operava nella specie l'art. 38 della legge numero 248/2006 relativo allo svolgimento di tornei di poker non a distanza per i quali non era intervenuta alcuna disciplina, come espressamente previsto dal legislatore. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrarle nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Nel caso in esame il tribunale ha escluso il fumus del reato di esercizio del gioco d'azzardo rilevando che un torneo di poker sportivo non a distanza, gestita da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d'azzardo per difetto dei requisiti propri di quest'ultimo. Una delle sue varianti è il Texas Hold'Em poker texano cui si partecipa versando una quota d'iscrizione identica per tutti i partecipanti. Costoro non possono utilizzare il proprio denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni dal valore puramente nominale di partenza uguale per tutti. Lo scopo del gioco è riuscire ad accumulare tutti i gettoni in gioco. È eliminato il giocatore che vede ridotti a zero i propri gettoni, mentre chi riuscirà a impossessarsi di tutti, o comunque del maggior numero di gettoni degli avversari, sarà il vincitore della partita. L'esito della vittoria finale è remunerato, anzitutto, con un punteggio valevole per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivi e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in sé e al vantaggio che ne conseguono con l'incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale. Muovendo da tali premesse il tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza del concetto di alea avendo il tipo di gioco praticato, che richiede anche abilità, psicologia e resistenza, la caratteristica di poter stabilire in modo chiaro e inequivocabile un vincitore e una classifica ciò non è possibile con una partita libera. Quanto al fine di lucro, il Tribunale, che l'ha escluso, si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte [secondo cui lo stesso deve essere valutato valutando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura Cassazione Sezione III numero 9988/2008 RV. 239073] considerando l'esiguità della quota d'iscrizione di Euro. 30, posta in gioco non aumentabile, con rilanci, nel corso del torneo [era, quindi, anticipatamente nota l'eventuale perdita] la durata del torneo e la consistenza del premio in natura che si svolgeva in due giorni destinato ai primi due classificati [un weekend a Taormina acquistato presso un'agenzia di viaggio in data anteriore al sequestro]. Quindi, il controllo sulla motivazione demandato a questa corte di legittimità non può che dare atto della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, mentre il ricorso sostanzialmente si risolve in una critica superficiale del tutto disancorata dalle emergenze processuali e giuridicamente erronea stante per espressa previsione normativa i giochi di carte di qualsiasi tipo organizzati in forma di torneo, nel caso in cui la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, sono considerati giochi d'abilità [art. 38 legge 248/2006, come modificato dal comma 93 dell'art. 1 legge numero 296/2006 e dall’art. 1 legge numero 220/2010]. In relazione alla dedotta mancanza di concessione in favore della Double Up da parte dell'AAMS, va osservato che solo il poker sportivo on line è stato disciplinato dall'AAMS tramite una serie di normative ed emendamenti che classificano il poker sportivo quale skill game , e quindi gioco di abilità da esercitare solo in siti autorizzati dai monopoli di stato con precise restrizioni, ma la mancata regolamentazione del poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, come asserito dal PM, operando la normativa sopraindicata. Conseguentemente la sentenza impugnata è immune da censure avendo i giudici operato un'adeguata analisi dei dati processuali con una valutazione complessiva degli elementi fattuali e della normativa di riferimento del tutto coerente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso del PM.