Ansia e malessere non vanno provati. La misura cautelare a favore della vittima deve prevenire la nascita della patologia

Donna tormentata dalla moglie di un collega di lavoro. Anche 100 chiamate in una sola giornata. Per bloccare la stalker non è necessaria una verifica medica sui danni subiti dalla vittima.

di Attilio Ievolella Telefonate moleste, anche 100 in una sola giornata, praticamente un record. A farle Perché a subirle, piuttosto, si può parlare di incubo E secondo il pronunciamento della Cassazione - sentenza numero 40105/2011, Quinta sezione Penale, depositata ieri -, è sufficiente 'pesare' la quantità delle molestie subite per affermare, con convinzione, che la vittima dell'incubo sia così costretta a vivere nell'ansia e nel malessere. Senza necessità di una certificazione medica ad hoc Il telefono, la tua croce Tutta la vicenda ha origine dalla ossessione di una donna per la collega di lavoro del marito. Quest'ultima, difatti, diviene oggetto di numerosissime telefonate moleste si arriva addirittura alla soglia di 100 al giorno! Conseguenze? Ansia, insonnia, malessere, e la scelta di cambiare gruppo di lavoro. La telefonista 'da record' viene indagata per molestie. Ma il Giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta relativa all'applicazione di misure cautelari ad hoc, finalizzate ad evitare che la vittima possa essere molestata ancora. E la decisione viene riconfermata anche dal Tribunale della libertà, sulla base di una considerazione alla luce della norma sullo stalking, l'ansia e il malessere , denunciati dalla vittima, devono essere effettivi e comprovati , perché, viene chiarito, la legge richiede il danno in concreto e non il mero pericolo di un danno . A tempo pieno. La decisione viene contrastata dal Pubblico Ministero, che presenta ricorso per cassazione, chiedendo una rivalutazione sulla necessità di provvedimenti che blocchino la molestatrice. A sostenere questa richiesta, in sostanza, un elemento centrale è ovvio , per il Pubblico Ministero, che tante telefonate quotidiane e per tanto tempo , ovvero quattro mesi, avessero cagionato malessere ed ansia alla vittima, e, quindi, non era necessaria una verifica medico-legale di tale stato di disagio . Ragionando in questa ottica, l'impegno della molestatrice è stato a tempo pieno, e gli effetti, sulla vittima, sono consequenziali, logici, scontati. Verifica inutile. L'approccio proposto dal Pubblico Ministero è pienamente condiviso dai giudici della Cassazione. Per questi ultimi, difatti, l'utilizzo della misura cautelare per bloccare lo stalker è necessario, soprattutto quando i comportamenti lesivi sono numericamente imponenti e si protraggono nel tempo . In questi casi - come la vicenda in questione - è ozioso stare a disquisire sui danni, atteso che lo stesso numero delle telefonate , anche 100 in una giornata, è fatto che, di per sé, comporta disagio, più o meno intenso, e stato di ansia . E ciò, sempre secondo i giudici, basta a legittimare la tutela cautelare, senza necessità di superflue verifiche mediche, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia conclamata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia . A questi ultimi principi dovrà attenersi il Tribunale, a cui i giudici della Cassazione rimettono la questione, annullando l'ordinanza del Tribunale della libertà.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 giugno - 7 novembre 2011, n. 40105 Presidente Amato - Relatore Scalera Osserva Il GIP presso il Tribunale di Salerno con ordinanza del 3 dicembre 2010 rigettava la richiesta di applicazione delle misure previste dall'art. 282 ter del codice di rito in danno di N. R., indagata per molestie nei confronti di V. F., collega di lavoro del marito, che molestava con assidue telefonate, anche più di cento al giorno, inducendole stato di ansia, inssonnia e malessere, tanto da indurla a cambiare gruppo di lavoro il GIP aveva disatteso la richiesta osservando che mancava la prova cautelare, non potendo essere rimessa alla mera enunciazione della parte lesa la sussistenza del grave e perdurante stato di ansia che la norma di cui all'art. 612 bis c.p. contempla. Il Tribunale della Libertà di Salerno rigettava l'appello con cui il P.M. aveva impugnato l'ordinanza di cui s'è detto, condividendo con il GIé l'opinione che l'ansia ed il malessere di cui parla l'art. 612 bis c.p. devono essere effettivi e comprovati, richiedendo la norma il danno in concreto e non il mero pericolo di un danno nel caso di specie la sussistenza attuale e concreta del suddetto danno era del tutto sfornita di riscontri oggettivi. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Pubblico Ministero, deducendo l'erroneità del provvedimento, atteso che era documentato come le molestie telefoniche anche oltre cento telefonate al giorno si fossero protratte per ben quatto mesi, che la parte offesa aveva anche chiarito quale fosse la ragione che le impediva di cambiare numero telefonico, spiegando che per il suo lavoro di venditrice a domicilio di aspirapolvere avrebbe perduto i contatti con tutti i suoi clienti che infine era ovvio che tante telefonate quotidiane e per tanto tempo avessero cagionato malessere ed ansia alla parte offesa, e non era necessaria una verifica medico-legale di tale stato di disagio. Il ricorso è fondato, atteso che la restrittiva interpretazione che il Tribunale di Salerno ha dato della norma, restringerebbe ad ipotesi limite la tutela cautelare, rendendola impossibile nella gran parte dei casi, atteso che se è ovvio che la misura cautelare non può essere invocata le volte in cui le molestie fossero episodiche o numericamente non significative, quando, come nel caso di specie, i comportamento lesivi sono numericamente imponenti e si protraggono nel tempo, è del tutto ozioso stare a disquisire sui danni che in concreto tale condotta abbia cagionato, atteso che lo stesso numero delle telefonate è fatto che di per sé comporta disagio più o meno intenso e stato d'ansia, e ciò solo basta a legittimare la tutela cautelare senza necessità di superflue verifiche mediche, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia conclamata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, che provvederà, in diversa composizione, a nuovo esame facendo applicazione delle regole di diritto enunciate. P.Q.M. La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.